Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00317

Atto n. 4-00317

Pubblicato il 18 luglio 2006
Seduta n. 19

BOBBA , IOVENE , FERRANTE , MAGISTRELLI - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive. -

Premesso che:

il legislatore in questi anni è intervenuto a regolamentare, con più provvedimenti, le agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle associazioni sportive dilettantistiche, dettandone anche vincoli e regole gestionali;

in particolare, tali interventi trovavano la ratio nel riconoscimento del ruolo e della funzione che sempre di più le associazioni sportive svolgono nel tessuto sociale del Paese e conseguentemente nell’esigenza di aiutare le migliaia di dirigenti e volontari che quotidianamente sono impegnati per la realizzazione di attività e progetti dal forte impatto sociale, spesso in difficili condizioni economiche e con pesanti adempimenti burocratici;

sono giunte segnalazioni di accertamenti, svolti da agenti SIAE presso le associazioni sportive dilettantistiche, finalizzati a verificare il versamento dei contributi previdenziali ENPALS, in relazione ad alcune categorie di collaboratori – quali, “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”, nonché “direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive” – legati ai centri e alle società sportive anche da rapporti di prestazioni sportive, secondo le indicazioni che lo stesso ENPALS ha fornito con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006, interpretativa delle disposizioni del decreto ministeriale 15 marzo 2005;

in effetti, i compensi corrisposti a tali collaboratori devono ritenersi qualificabili come "redditi diversi", ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dall’articolo 37, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e come tali non suscettibili di essere assoggettati all'obbligo di contribuzione ENPALS;

d'altronde, dalla definizione di tali prestazioni sportive quali "redditi diversi" anche l’INPS (con le circolari n. 32 del 2001 e 42 del 2003) ha fatto discendere l’impossibilità di assoggettare tali compensi alla cosiddetta “gestione separata”,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, trattandosi di compensi fiscalmente qualificati come "redditi diversi", nei confronti di tali prestazioni dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell’onere contributivo ENPALS;

in particolare, se non ritengano che la diversa interpretazione, che sembra emergere dagli accertamenti svolti dalla SIAE, potrebbe mettere in seria difficoltà (e, addirittura, costringere alla chiusura) molte organizzazioni dello sport di base obbligate a versare contributi previdenziali non preventivati e soprattutto richiesti a decorrere dal 22 aprile 2005;

da ultimo, se i Ministri intendano intervenire al fine di chiarire, nell’immediato, la portata e l'ambito di applicazione delle norme vigenti, al fine di garantire un corretto comportamento da parte degli istituti previdenziali, dei soggetti del mondo sportivo dilettantistico e degli organi preposti al controllo;

in prospettiva, se non ritengano necessario colmare le eventuali lacune normative, anche attraverso riforme strutturali del mondo sportivo dilettantistico.