Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2017


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MUNDI, CORTELLONI e FILOGRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro "ex carriera di concetto"






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é teso a porre fine ad una discriminazione perpetrata in sede di primo inquadramento nelle qualifiche funzionali nei confronti degli ex ispettori del lavoro.
Al momento dell'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contrariamente a quanto aveva stabilito nella riunione del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1982, ha, infatti, scelto di dare rilevanza al "titolo" costitutivo di una professionalità presunta, inquadrando in due diverse qualifiche gli ispettori provenienti dalla ex carriera direttiva e dalla ex carriera di concetto, frustrando cosí i princípi stessi della legge n. 312 del 1980 che dovevano stabilire il passaggio dalla "professionalità presunta" a quella "effettiva".
Se poi si considera che i compiti svolti dagli ispettori del lavoro della ex carriera di concetto attengono rilevanza esterna con conseguente responsabilità e che l'articolo 2 della legge n. 312 del 1980 individua la diversità di inquadramento tra la VII e l'VIII qualifica nella responsabilità esterna, proprio non si capisce il motivo per il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha voluto dare una interpretazione del tutto particolare ed illegittima dell'articolo 2 della richiamata legge n. 312 del 1980 che specifica con esattezza quali sono e quali devono essere le attività che rientrano in ciascuna delle otto qualifiche professionali previste. Se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale riteneva proprio necessario formare all'interno della funzione ispettiva una figura subalterna a quella del funzionario inquadrato nell'VIII livello, le mansioni assegnate per legge agli ispettori del lavoro non potevano né dovevano comportare responsabilità esterna. Allo stato, tale responsabilità esterna é stata immessa nella VII qualifica funzionale solo ed esclusivamente per gli ispettori del lavoro della ex carriera di concetto, con grave violazione del principio dell'eguaglianza giuridica (articolo 3 della Costituzione) e dell'articolo 36 della Costituzione relativamente al diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
La peregrina tesi dell'Amministrazione sulla diversità dei compiti e delle mansioni degli ispettori della ex carriera direttiva, in un primo momento inquadrati nella VIII qualifica funzionale (profilo n. 238), rispetto a quelli della ex carriera di concetto (inquadrati nella VII qualifica funzionale - profilo n. 239) é ormai da ritenersi superata in quanto gli ex direttivi si trovano dal 1990 inquadrati nella IX qualifica funzionale (profilo n. 238- bis ). Mantenere il profilo n. 239 di collaboratore dell'Ispettorato del lavoro (VII qualifica funzionale) con le mansioni comportanti "responsabilità esterna", che la legge n. 312 del 1980 prevede solo per la VIII qualifica funzionale, é una forzatura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che il Parlamento non deve ulteriormente tollerare.
E di questa palese ingiustizia già se ne sono fatti carico nella precedente legislatura altri colleghi che il 9 maggio 1995 hanno presentato il disegno di legge n. 1671 e lo stesso Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, senatore Carlo Smuraglia, che il 5 novembre 1996 ha presentato un'interrogazione con risposta in Commissione, ottenendo una insoddisfacente risposta dal senatore Pizzinato per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel corso della 67º seduta della Commissione stessa.
Analoghi disegni di legge sono stati presentati anche alla Camera dei deputati, sempre nel corso della precedente legislatura, dagli onorevoli Bizzarri ed altri (Atto Camera n. 1296 del 22 settembre del 1994) e dall'onorevole Musumeci (Atto Camera n. 2836 del 6 luglio 1995).
Poiché si é del parere che la questione non potrà trovare soluzione a livello amministrativo, come prospettato dalla Commissione lavoro e previdenza sociale nel corso delle sedute del 27 giugno del 1995 e 21 dicembre 1995, si propone il presente disegno di legge per dare concreta e sollecita soluzione al disagio da tempo lamentato dagli ispettori del lavoro della ex carriera di concetto per le loro condizioni operative e retributive, di forte disparità rispetto ad analoghe figure professionali.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Gli ex ispettori del lavoro già immessi nella VII qualifica funzionale, stante l'unicità della funzione ispettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni, e alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, che, alla data del 1º gennaio 1980, esercitano di fatto la funzione ispettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955 e alla citata legge n. 628 del 1961, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel profilo professionale di funzionario dell'Ispettorato del lavoro dell'VIII qualifica funzionale.
2. Il personale di cui al comma 1 assunto, in esito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1º gennaio 1970, per la ex qualifica di ispettore del lavoro e che alla data del 1º gennaio 1995 dirige, previo formale incarico dell'Amministrazione, l'attività di unità operativa permanente (aree o sezioni), é inquadrato nella IX qualifica funzionale di coordinatore dell'Ispettorato del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dalla data del rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dal 1º gennaio 1995.
3. Al personale di cui al comma 1 in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria spetta la speciale indennità economica degli altri organi di polizia giudiziaria.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative o dei proventi contravvenzionali conseguenti all'attività dello stesso personale.