Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 152
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 152
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MAZZUCA, DEL TURCO, FIORILLO, MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D'URSO, IULIANO e MARINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Istituzione del corso di laurea in servizio sociale
ONOREVOLI SENATORI. - É opinione comune che le soluzioni fin qui adottate in merito alla formazione degli assistenti sociali siano ampiamente inadeguate e soggette in futuro a far crescere ulteriormente il divario tra una richiesta di alta professionalità ed un livello formativo che si limita al diploma universitario, peraltro recentemente istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994. Da almeno vent'anni gli assistenti sociali si battono per l'istituzione di un corso di laurea in servizio sociale ed in tal senso sono state presentate varie proposte di legge nelle trascorse legislature. Nella XI legislatura molti gruppi parlamentari hanno presentato mozioni tendenti all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale e la XII Commissione permanente della Camera (Affari sociali) all'unanimità ha impegnato il Governo in tal senso. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 15 aprile 1991, fu istituita una commissione di studio per l'esame del problema, la quale concluse i suoi lavori proponendo l'istituzione di un diploma universitario triennale, con la previsione di un ulteriore anno di studi per il conseguimento del diploma di laurea. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 22 novembre 1993, veniva insediata un'altra commissione di studio, che ha iniziato i propri lavori nel mese di aprile del 1994, interrompendoli subito dopo senza peraltro giungere ad alcuna conclusione. Probabilmente il gruppo professionale degli assistenti sociali non ha ottenuto il necessario riconoscimento da parte del mondo accademico, benchè si sia accreditato ampiamente in ambito operativo segnalandosi ogni giorno per la sua operosa presenza. Gli assistenti sociali, come la cronaca giornalistica registra, si cimentano quotidianamente con situazioni di grande complessità e delicatezza: un tessuto sociale deteriorato, le difficoltà in cui si dibattono le famiglie, la presenza della droga, della criminalità organizzata, dell'AIDS, delle malattie mentali, dei sempre piú gravi problemi economici. In questa situazione essi intervengono spesso in una realtà inestricabile e di difficile lettura, sempre di estremo impegno sul piano scientifico e professionale. L'intervento degli assistenti sociali nei settori della giustizia e socio-sanitario implica grande duttilità e precisione nell'uso della strumentazione professionale, che deve essere sempre piú sofisticata e mirata. A fronte di tanto impegno e di una richiesta di abilità professionale e competenza scientifica che qualificano l'intervento degli assistenti sociali, lo Stato non ha offerto nulla a tali professionisti ! Il citato decreto ministeriale 23 luglio 1993 nulla innova, dal momento che gli assistenti sociali da sempre sono in possesso di un diploma che si consegue al termine di un corso di studi successivi alla scuola media superiore di durata triennale e, a partire dal 1987, di un un diploma universitario abilitante all'esercizio professionale rilasciato da scuole dirette a fini speciali. Inoltre, la legge 23 marzo 1993, n. 84, nell'ordinare la professione ed istituire il relativo albo, prevede il superamento di un esame per l'iscrizione all'albo professionale medesimo, il che é condizione essenziale per l'esercizio dell'attività di assistente sociale.
La proposta di istituire un apposito corso di laurea scaturisce quindi da esigenze reali di maggiore incisività nei servizi, anche in relazione a compiti di programmazione, organizzazione e gestione, nonchè socio-clinici rispetto a situazioni sempre piú gravi e complesse.
Il presente disegno di legge articola il curriculum formativo degli assistenti sociali su due livelli: il diploma universitario di durata triennale, già istituito con decreto ministeriale in data 23 luglio 1993; un successivo biennio che prevede un piano di studio caratterizzato da discipline afferenti l'area programmatoria, organizzativa, gestionale e socio-clinica. Nel corso della presente legislatura, sarebbe opportuno ed auspicabile rendere giustizia - con l'approvazione da parte del Parlamento della normativa qui proposta - ad una professione che ha ottenuto un fondamentale riconoscimento con l'istituzione dell'Ordine e dell'albo, resa esecutiva dal regolamento emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1994, nonchè con moltissime leggi settoriali che hanno assegnato agli assistenti sociali compiti sempre piú importanti per il progresso della società civile e del Paese.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Istituzione del corso di laurea 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, é aggiunto il corso di laurea in servizio sociale. |
Art. 2. (Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale) 1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, é inserita al citato regio decreto n. 1652 del 1938, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti princípi: a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, propedeutico ad un successivo biennio di studi; b) il biennio di cui alla lettera a) é articolato in almeno tre indirizzi, tra i quali uno giuridico, uno manageriale ed uno relazionale; |
Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |