Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 150
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 150
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÓ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, TURINI e VALENTINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Interventi a favore del recupero dei centri storici
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Finalità della legge)
- Art. 2. (Ambito di applicazione delle agevolazioni)
- Art. 3. (Requisiti oggettivi)
- Art. 4. (Soggetti beneficiari)
- Art. 5. (Definizione degli interventi di recupero)
- Art. 6. (Procedura per gli interventi di recupero)
- Art. 7. (Altri requisiti per l'ammissione dei benefíci)
- Art. 8. (Incentivazioni per il recupero dei centri storici)
- Art. 9. (Crediti di imposta)
- Art. 10. (Crediti di imposta: norme di attuazione)
- Art. 11. (Disposizioni tributarie)
- Art. 12. (Contributi in conto capitale)
- Art. 13. (Finalità)
- Art. 14. (Interventi)
- Art. 15. (Contributi in conto capitale)
- Art. 16. (Controlli a campione)
- Art. 17. (Revoca delle agevolazioni)
- Art. 18. (Fondo nazionale centri storici)
ONOREVOLI SENATORI. - É necessario occuparsi del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici minori, ma non solo in essi.
Nell'ambito degli immobili di costruzione anteriore al 1966 si registra, infatti, una percentuale di alloggi in cattivo stato elevatissima (51,9 per cento).
Inoltre, secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), gli edifici costruiti prima del 1920 (cioé sostanzialmente i nuclei storici delle nostre città) costituivano il 55 per cento del patrimonio edilizio, per un valore, in termini assoluti, di 4 milioni di edifici sui 7 milioni già esistenti a quella data.
Il recupero, anche parziale, di questo patrimonio costituirebbe di per sé un incommensurabile risparmio di risorse.
Ad evitare l'urbanizzazione indiscriminata del territorio occorre privilegiare l'attività diretta al restauro dell'esistente poiché é sempre piú difficile rinvenire spazi urbani da destinare alla costruzione di nuove abitazioni.
D'altra parte promuovere il riuso, la conservazione ed il restauro del patrimonio esistente come fanno altri Paesi (ad esempio l'Olanda) su grande scala é una operazione meno costosa della costruzione del nuovo, in grado di promuovere occupazione e posti di lavoro nelle professioni vecchie e nuove di una imprenditoria edile sempre piú qualificata e specializzata.
É opportuno, quindi, incentivare le attività di recupero e risanamento non solo dei centri storici di minori dimensioni demografiche ma anche di quelli aventi comunque una forte valenza abitativa individuati dalle regioni e dallo Stato secondo obiettivi di programmazione.
Come dimostra l'esame comparato con l'esperienza degli altri Paesi che, prima dell'Italia, hanno intrapreso la strada della regolamentazione edilizia ed urbanistica degli interventi di riqualificazione, é opportuno che lo Stato partecipi alla realizzazione degli interventi di recupero o mediante la diretta assunzione di oneri finalizzati, oppure mediante la concessione di risparmi di spesa a beneficio degli operatori, sotto forma di riduzione dei carichi fiscali sulle attività stesse o sui redditi.
É inoltre necessario concedere ai comuni contributi in conto capitale per il risanamento, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici.
Il presente disegno di legge si muove quindi nelle prospettive sopra indicate, cercando di superare la carenza della legislazione esistente, che opportunamente integra o modifica, come si dirà in maggior dettaglio nella parte illustrativa.
Esaminando in estrema sintesi il contenuto del disegno di legge sottolineiamo le disposizioni seguenti.
Con l'articolo 1 si individuano le finalità legislative nel conseguire il graduale recupero del patrimonio immobiliare privato e il risanamento, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici ricompresi nei comuni indicati a norma dell'articolo 2.
Tale ultimo articolo infatti ammette al beneficio i comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e 100.000 abitanti e quelli individuati dalle regioni d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici. Gli articoli dal 3 al 12 si occupano del recupero del patrimonio immobiliare privati dei centri storici.
Gli articoli 13, 14 e 15 si occupano del risanamento, della riqualificazione e della rivitalizzazione dei centri storici.
Gli articoli 3 e 4 individuano l'ambito oggettivo e soggettivo per la concessione di benefíci. Essi sono concessi:
a) per gli immobili ad uso abitativo anche se compresi in immobili a destinazione mista, nonché per i locali adibiti ad attività artigianali e commerciali;
b) a soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, condomini, cooperative, proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.
Costituiscono interventi ammessi al beneficio, ai sensi dell'articolo 5, le opere, purché completate, di consolidamento, recupero, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile o delle unità immobiliari in esso comprese; sono altresí ammesse, purché ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.
L'articolo 6 detta snellimenti procedurali per agevolare la realizzazione degli interventi di recupero.
L'articolo 7 assicura la conformità dell'intervento da realizzare sotto il profilo urbanistico.
Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni fiscali e dei contributi in conto capitale.
Gli articoli 13, 14 e 15 prevedono la possibilità di concedere ai comuni contributi in conto capitale per il risanamento, la riquilificazione e la rivitalizzazione dei centri storici.
Infine, gli articoli 16 e 17 prevedono rispettivamente le modalità per i controlli a campione e quelle per l'eventuale revoca delle agevolazioni.
Per il finanziamento degli interventi, l'articolo 18 istituisce il Fondo nazionale centri storici (FNCS).
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1. (Finalità della legge) 1. La presente legge é finalizzata al risanamento, alla riqualificazione e alla rivitalizzazione dei centri storici ed al recupero del patrimonio immobiliare privato dei comuni di cui all'articolo 2. |
Art. 2. (Ambito di applicazione delle agevolazioni) 1. Sono ammessi ai benefíci di cui alla presente legge i centri storici dei comuni con popolazione, accertata all'ultimo censimento, compresa fra 8.000 e 100.000 abitanti e quelli dei comuni di cui al comma 2. RECUPERO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PRIVATO |
Art. 3. (Requisiti oggettivi) 1. I benefíci previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono riservati agli immobili ad uso abitativo anche se compresi in immobili a destinazione mista nonché ai locali adibiti ad attività artigianali e commerciali. |
Art. 4. (Soggetti beneficiari) 1. Sono ammessi ai benefíci i soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, condomini, cooperative, proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati. |
Art. 5. (Definizione degli interventi di recupero) 1. I benefíci sono concessi per le opere, purché completate, di consolidamento, recupero, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile o delle unità immobiliari in esso comprese; sono concessi altresí per gli interventi di installazione di impianti funzionali, purché ricompresi in una delle opere sopra indicate. |
Art. 6. (Procedura per gli interventi di recupero) 1. Le disposizioni relative alla esecuzione di opere interne contenute nell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si applicano agli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ancorché da eseguire su immobili specificamente vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, ferma rimanendo la tutela per i prospetti, le facciate e le parti dell'immobile assoggettate al vincolo di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089. |
Art. 7. (Altri requisiti per l'ammissione dei benefíci) 1. Per la ammissione all'esame del Ministero competente, ai sensi dell'articolo 10, é necessario che il sindaco, su conforme e motivato parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato. |
Art. 8. (Incentivazioni per il recupero 1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a ), é assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale. |
Art. 9. (Crediti di imposta) 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono ammessi per un biennio dalla data di ultimazione dei lavori a fruire di un credito di imposta commisurato al costo degli interventi di recupero di cui all'articolo 5. |
Art. 10. (Crediti di imposta: norme di attuazione) 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dall'articolo 9 o dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 18, i soggetti di cui all'articolo 4 dichiarano al Ministero dei lavori pubblici l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 5. |
Art. 11. (Disposizioni tributarie) 1. Il credito di imposta di cui all'articolo 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale é concesso il beneficio. La comunicazione di concessione del beneficio, di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere fatta valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il beneficio é concesso. |
Art. 12. (Contributi in conto capitale) 1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, in luogo del credito d'imposta previsto dall'articolo 9 su richiesta dei soggetti interessati sono concessi contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti di imposta. RISANAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI |
Art. 13. (Finalità) 1. A decorrere dall'anno 1996 sono concessi ai comuni di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 14, finalizzati al risanamento, alla riqualificazione e alla rivitalizzazione dei centri storici. |
Art. 14. (Interventi) 1. I contributi previsti all'articolo 13 sono destinati a realizzare nei centri storici interventi diretti: a) alla riqualificazione urbanistica ed ambientale; |
Art. 15. (Contributi in conto capitale) 1. I tempi e le modalità di presentazione delle domande di concessione e di erogazione dei contributi ai comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. |
Art. 16. (Controlli a campione) 1. Sulle opere ammesse ai benefíci e successivamente alla fruizione dei medesimi, il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di disporre controlli a campione mirati alla verifica formale e sostanziale della documentazione e a quella tecnica delle opere stesse. DISPOSIZIONI FINALI |
Art. 17. (Revoca delle agevolazioni) 1. In caso di insussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dei benefíci di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvede alla revoca delle agevolazioni e ne dà immediatamente comunicazione al Ministro delle finanze. |
Art. 18. (Fondo nazionale centri storici) 1. Ai fini della presente legge é istituito il Fondo nazionale centri storici (FNCS) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. a ) per i benefíci di cui al Capo II: 1) da una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60; b ) per i contributi di cui al Capo III da lire 150 miliardi per il 1996 e 150 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. |