Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-10195
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Atto n. 4-10195
Pubblicato il 10 febbraio 2006
Seduta n. 958
CORTIANA - Ai Ministri dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. -
Premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, estende la sperimentazione delle procedure per la rilevazione informatizzata dello scrutinio alle elezioni politiche indette per l’aprile 2006;
la procedura prevista dal suddetto decreto-legge reca alcune modifiche rispetto alle precedenti sperimentazioni attuate per le elezioni europee del 2004 e regionali del 2005;
gli investimenti pubblici previsti dal decreto-legge in oggetto ammontano ad oltre 28 milioni di euro;
l’affidamento a trattativa privata, nel gennaio del 2005, della gestione della sperimentazione dello scrutinio elettronico alla RTI Telecom-EDS-Accenture, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ha privato la Pubblica Amministrazione di soluzioni alternative e ha reso più difficile la possibilità di estendere la copertura territoriale del progetto;
le direttive, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero dell’interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previste dal decreto-legge al fine di regolare nel dettaglio la sperimentazione, non risultano ancora emanate;
nulla è dato sapere circa i criteri di selezione degli operatori informatici di nomina del Ministro per l’innovazione;
le memorie USB previste per il trasporto dei dati elettorali dal computer presente nel singolo seggio elettorale al PC di plesso (dove per plesso si intende il gruppo di seggi concentrato nello stesso edificio) non risultano regolamentate e non risulta che per tale trasporto sia prevista alcuna protezione;
non è dato un riferimento chiaro ed esplicito al fatto che, nel caso di discordanza tra i risultati della rilevazione informatizzata dello scrutinio e i risultati dell’annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee, il Presidente di seggio debba annullare l’invio della trasmissione informatica delle rilevazioni elettroniche;
non è data alcuna chiara indicazione che, in assenza di anche solo uno dei requisiti previsti nella dotazione del seggio per lo scrutinio elettronico dei voti, esso debba considerarsi come non praticabile e, di conseguenza, il Presidente di seggio ne debba sospendere l’attività,
si chiede di sapere:
come il Governo intenda rispondere alle crescenti preoccupazioni circa l’attendibilità e correttezza delle procedure di rilevazione informatizzata dello scrutinio, così come regolato dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1;
con quali criteri verranno selezionate le sezioni elettorali interessate alla sperimentazione;
con quali criteri verranno selezionati gli addetti alla digitazione dei risultati su PC;
con quali procedure verrà garantita un’adeguata protezione per il corretto trasporto dei dati;
se il Governo non ritenga di ampliare il numero dei rappresentanti di lista, per garantire il controllo democratico sulle nuove procedure nelle sezioni destinate alla sperimentazione dello scrutinio elettronico;
come il Consiglio dei ministri intenda coordinare l’attività regolamentare affidata dal decreto stesso ai Ministeri dell’interno ed al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, al fine di offrire un quadro univoco e meno lacunoso di quello attualmente delineato.