Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1886
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1886
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MAGGI, SPECCHIA e COZZOLINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996
Disposizioni relative all'istituzione del Ministero del mare
ONOREVOLI SENATORI. - La complessità di una normativa, disseminata in tantissime leggi, e l'esistenza di molteplici competenze assegnate a parecchi Ministeri, in materia di ambiente marino, ci hanno indotto a predisporre l'accluso disegno di legge che propone l'istituzione del Ministero del mare ed il riordino di tutta la relativa disciplina legislativa.
Oggi, infatti, della materia si occupano, in forza delle predette numerose leggi, il Ministero dei trasporti e della navigazione (già Ministero della marina mercantile), il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (già Ministero dell'agricoltura e delle foreste), il Ministro dell'ambiente, il Ministro della difesa e per certi aspetti, il Ministro dei lavori pubblici le regioni ed i comuni.
Rendendo giustizia alla predetta materia riteniamo che tutto ció che attiene all'ambiente marino non puó che appartenere, alla competenza di un solo Ministero e non di piú Ministeri, che dovrebbe denominarsi Ministero del mare.
Perché Ministero del mare? Perché esclusiva funzione di detto Ministero dovrà essere quella di tutelare il mare dai danni che puó ricevere dall'opera incosciente o vandalica dell'uomo, o da eventi nocivi naturali imprevedibili e dall'azione delittuosa tesa al ritrovamento ed utilizzazione di oggetti di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi degli articoli 826 e 932 del codice civile, sottoposto alla disciplina della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
Accade che, quando si parla di mare , ci si riferisce ad uno degli elementi costitutivi dello Stato e cioé del suo territorio che é delimitato dai confini che lo separano da altri Stati costituiti dalla terraferma e dal mare territoriale, cioé dalle linee di base rappresentate da una fascia di 12 miglia nautiche nonché da una zona contigua che si estende per altre 12 miglia nautiche e da fasce interposte tra le coste italiane e quelle di alcuni Stati chiamate "piattaforme continentali".
Nel mare territoriale é possibile realizzare l'utilizzazione delle risorse del mare ed i programmi di salvaguardia ambientale; nella zona contigua si possono compiere ricerche scientifiche, transitare con navi e stendere cavi sottomarini e nella piattaforme continentali si possono, limitatamente alla fascia che, in forza di trattati internazionali, rientra nella giurisdizione italiana, sfruttare le risorse del fondo e del sottofondo del mare ma non quelle della massa acquea.
Quanto all'opera di tutela del mare, sotto il profilo della protezione della flora marina e della fauna ittica e della salute dell'uomo riteniamo necessario sottolineare che, già, alcuni articoli del codice civile e penale disciplinano argomenti che, direttamente o indirettamente, sono connessi al problema dell'inquinamento; anche nel codice della navigazione si trovano indicazioni per la protezione dell'ambiente, ed in particolare di quello marino e, con regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604, venne presa in considerazione la salvaguardia dell'ambiente marino attraverso un testo unico delle leggi sulla pesca e, successivamente, con legge 14 luglio 1965, n.963 e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ne regolamenta l'esecuzione, furono disciplinate tutte le attività concernenti la pesca marittima, anche e soprattutto sotto il profilo della tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.
Sin dalla legge del 1965 sono stati sanciti divieti di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dall'energia elettrica, o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere pesci o altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosí intorpiditi, storditi o uccisi; é stato proibito, altresí, di immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti, cioé sostanze estranee, non facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscono un diretto nocumento per la fauna ittica o che determinano alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli animali acquatici e, come abbiamo detto, anche dell'uomo.
Dall'esposizione fatta, riteniamo si rilevino, con molta chiarezza, le funzioni che dovrebbero essere svolte dal Ministero del mare a difesa del mare, mentre, dagli altri Ministeri, dai quali dette funzioni provengono, dovrebbero essere svolte quelle relative alle materie che sembrano, a nostro avviso, piú appropriate agli stessi.
Cosí, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non puó che essere pertinente l'affidamento di funzioni tese a far applicare le disposizioni legislative relative alle attività, come si evince dall'articolo 2135 del codice civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura; al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente non possono che essere affidate le funzioni di fare osservare tutte le disposizioni contro i danni dell'ambiente della terraferma a cominciare dall'inquinamento atmosferico a causa dell'esercizio di impianti termici, industriali e mezzi motorizzati, i quali sono causa di immissione nell'atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo che alterano le normali condizioni di salubrità dell'aria e costituiscono pertanto, direttamente o indirettamente, pregiudizio alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati. Agli stessi spetterebbero le funzioni tecniche sempre esercitate e la disposizione delle opere marittime nei porti nonché, rispettivamente, le attribuzioni in tema di tutela delle acque, escluse quelle marine, dagli scarichi pubblici e privati e dalla immissione di sostanze inquinanti provenienti dalle lavorazioni industriali.
Infine, al Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà permanere la competenza su tutto ció che attiene la navigazione marittima interna ed aerea con esclusione delle funzioni di tutela dell'ambiente marino e della pesca marittima in quanto con il presente disegno di legge, vengono attribuite all'istituendo Ministero ed al Ministero della difesa tutte le attribuzioni prettamente militari attraverso anche le Capitanerie di porto.
Riteniamo che tale divisione di competenze sia la piú razionale ed in grado di poter assicurare, pure per la riduzione delle attribuzioni di ciascun Ministero, la migliore funzionabilità degli stessi da cui potrebbe trarre sicuro giovamento la collettività.
Per quel che riguarda, in particolare, i Ministeri del mare e dell'ambiente, anche il raggruppamento in apposito testo unico delle leggi riguardanti la tutela dell'ambiente terrestre e marino faciliterebbe la necessaria conoscenza della normativa da parte dei cittadini dalla quale, soltanto, potrebbe scaturire la diligente applicazione della stessa.
Nel predetto raggruppamento dovrebbe rientrare la disciplina degli sport balneari ed agonistici con affidamento al Ministero del mare, il quale espleterebbe le relative funzioni di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del turismo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. É istituito il Ministero del mare al quale sono trasferite alcune delle funzioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. |
Art. 2. 1. Rientrano nelle funzioni del Ministero del mare, nell'ambito dell'estensione del mare territoriale e delle fasce marine delimitate dai trattati internazionali con altri Stati: la protezione delle zone marittime di interesse ambientale, la pesca marittima, la tutela del mare dall'inquinamento, la tutela delle acque di balneazione, la tutela del mare dallo smaltimento dei rifiuti industriali, la disciplina degli scarichi in genere nelle acque del mare e di quelli provenienti da navi ed aereomobili, l'istituzione di parchi marini e di riserve naturali marine. |
Art. 3. 1. Per la protezione dell'ambiente marino e delle risorse del mare, sono adottati i provvedimenti relativi alla formazione di un piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. |
Art. 4. 1. Per lo svolgimento delle indagini conoscitive su tutte le iniziative lungo le coste nazionali e nelle maggiori isole, il Ministro del mare si avvale degli organismi operativi nel settore ambientale di cui agli articoli 1- bis ed 1- ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. |
Art. 5. 1. Sono devolute al Ministero del mare le attribuzioni già spettanti al Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 1, numero 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, in materia di pesca, escluse quelle nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo, ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza degli istituti idrobiologici e talassografici. |
Art. 6. 1. Sono devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente dai titoli I, II, III, IV, V e VII della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni. |
Art. 7. 1. Fermo restando i principi generali e le restanti disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono devolute al Ministro del mare le competenze già attribuite ai Ministri della marina e dell'ambiente, ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 29 e 30 della predetta legge, riguardanti: l'istituzione di aree protette marine, la gestione delle aree protette marine, i parchi marini, le riserve marine e la vigilanza delle aree marine. |
Art. 8. 1. Sono devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, ai Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione, e dell'ambiente ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, e successive modificazioni, 5 febbraio 1992, n. 72, e 4 dicembre 1993, n. 491, concernenti, rispettivamente: la disciplina della pesca marittima, il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, la disciplina del credito peschereccio di esercizio, il fondo di solidarietà nazionale della pesca ed il riordinamento delle competenze regionali e statali limitatamente alla materia della pesca marittima. |
Art. 9. 1. L'organizzazione del Ministero del mare, le relative piante organiche e le modalità di trasferimento di personale ed attrezzature già appartenenti ai Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente al Ministero del mare, saranno disciplinate con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del mare. |
Art. 10. 1. Il Governo emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per sistemare in un corpo unitario tutte le disposizioni di legge in materia marittima rientranti nella competenza del Ministero del mare. |