Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1873

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1873


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori IULIANO, MARINI, FIORILLO, BESSO CORDERO, MANIERI, D'URSO, BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI, OSSICINI e DEL TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1996

Nuove norme per la nomina degli scrutinatori effettivi

e supplenti







ONOREVOLI SENATORI. - Le vigenti norme che regolano le nomine a componente di seggio elettorale, sono discriminanti e anacronistiche.
É noto che i segretari sono scelti dai presidenti dei seggi, mentre gli scrutinatori vengono sorteggiati da un albo - esistente in ogni comune - formato da cittadini iscritti alle liste elettorali, istituito con legge 8 marzo 1989, n. 95; tale albo é integrabile in caso di rinuncia dei componenti o per il venir meno dei requisiti loro richiesti.
É stata fatta spesso rilevare l'ingiustizia che vede sempre gli stessi soggetti ricoprire i ruoli di segretario e di scrutinatori e ripetutamente molti Consigli comunali hanno sollecitato la modifica dell'intera normativa regolamentante la materia.
Il presente disegno di legge é volto ad evitare le innumerevoli rinunce che si verificano ad ogni consultazione elettorale e il triste spettacolo di giovani in attesa davanti ai seggi, nella speranza di essere chiamati a sostituire i rinunciatari.
Questo provvedimento favorisce individui senza lavoro e, anche se non risolve il problema della disoccupazione, sicuramente promuove una politica di equità sociale.
Ne raccomandiamo, pertanto, una rapida approvazione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'atto dell'affissione del manifesto dei comizi, nel quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e il sindaco o il commissario prefettizio invita, con manifesto affisso all'Albo pretorio del comune, gli elettori con non piú di cinquanta anni di età, che intendono svolgere le funzioni di scrutinatore, a presentare istanza in carta libera e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro dieci giorni dalla data dell'affissione del predetto manifesto.
2. Gli interessati dovranno espressamente dichiarare:

a) di essere elettori del comune;
b) di non aver superato il cinquantesimo anno di età;
c) di essere in possesso almeno del diploma di secondo grado;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
e) di essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento nella sezione di cui alla lettera c) , se disoccupati.

Art. 2.

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, fra gli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, procede, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto all'Albo pretorio, almeno due giorni prima:

a) alla nomina, per sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di scrutinatori pari a quello occorrente;
b) a formare, per sorteggio, una graduatoria di supplenti da invitare, nell'ordine di estrazione, in caso di eventuale rinuncia dei titolari nominati.

2. Qualora il numero degli scrutinatori, nominati con il metodo di cui al comma 1, sia superiore alle domande avanzate dagli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, si procederà al sorteggio, tra gli elettori che ne abbiano fatto istanza, per raggiungere il numero necessario di scrutinatori.
3. Nell'ipotesi in cui non dovesse essere raggiunto il numero sufficiente di scrutinatori per comporre i seggi elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 si provvederà ad ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti alle liste elettorali.

Art. 3.

1. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario prefettizio, notifica, a mezzo messo, non oltre il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, l'avvenuta nomina.
2. L'eventuale impedimento ad assolvere l'incarico dovrà essere comunicato dallo scrutinatore, entro quarantotto ore dalla notifica. In tal caso il sindaco o il commissario provvede alla sostituzione degli impediti mediante notifica ai sorteggiati di cui alla lettera b) e ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. La legge 8 marzo 1989, n. 95, e gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono abrogati.