Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1863
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1863
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1996
Classificazione delle carcasse bovine in applicazione
ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, ha istituito la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, basata essenzialmente sulla conformazione e sullo stato di ingrassamento dei bovini adulti all'atto della macellazione.
A decorrere dal 1984, detta tabella é stata applicata solamente ai bovini macellati conferiti all'intervento pubblico.
La pratica consolidata dell'intervento e la vasta esperienza acquisita nel corso degli anni negli ambienti professionali hanno indotto la Commissione ad ampliare il campo di applicazione delle pratiche di classificazione a tutte le carcasse commercializzate provenienti da macelli muniti di bolli CEE.
Infatti il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1992, tutte le carcasse macellate in stabilimenti riconosciuti e provvisti di bollo CEE debbano essere classificate e identificate conformemente alla tabella comunitaria adottata con il citato regolamento (CEE) n. 1208/81 e che su detto prodotto debba essere effettuata la rilevazione dei prezzi.
Il provvedimento tende chiaramente a tutelare gli interessi del produttore e contemporaneamente a rendere il mercato piú fluido e trasparente possibile.
Attualmente in ambito nazionale non esiste un provvedimento che disciplini l'applicazione delle disposizioni combinate dei citati regolamenti (CEE) nn. 1208/81 e 1186/90.
Pertanto, per ottemperare agli obblighi insiti in quest'ultimo regolamento, che impone agli Stati membri di classificare le carcasse bovine e di sanzionare eventuali infrazioni commesse, e per dare uniformità e organicità al settore concernente la macellazione e la rilevazione dei prezzi di mercato del prodotto macellato, si é predisposto l'unito disegno di legge.
Proseguendo nell'esame dell'articolato, all'articolo 1 si stabilisce il principio dell'obbligatorietà della classificazione e della marchiatura delle carcasse, in ottemperanza alla normativa comunitaria, a carico degli stabilimenti di macellazione riconosciuti a norma di legge. Tale classificazione deve avvenire ad opera dei tecnici previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestati 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996.
Si fissa, inoltre, il meccanismo di rilevazione e di trasmissione dei prezzi di mercato, che coinvolge gli stessi stabilimenti, gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il disegno di legge prosegue con la previsione, all'articolo 2, del regolamento d'attuazione che preciserà il tipo di marchiatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse e le metodologie per la rilevazione dei prezzi.
Le sanzioni amministrative a carico dei soggetti che contravvengono alle disposizioni contenute nel disegno di legge sono previste all'articolo 3.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Classificazione e marchiatura delle carcasse) 1. In conformità alle previsioni del regolamento (CEE) n.1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, tutte le carcasse e mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, e successive modificazioni, denominati di seguito "stabilimenti", sono classificate in base alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n.1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, e successive modifiche ed integrazioni, dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. |
Art. 2. (Regolamento di attuazione) 1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relative: a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 2; |
Art. 3. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. |
Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |