Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1863

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1863


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1996

Classificazione delle carcasse bovine in applicazione

di regolamenti comunitari







ONOREVOLI SENATORI. - Il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, ha istituito la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, basata essenzialmente sulla conformazione e sullo stato di ingrassamento dei bovini adulti all'atto della macellazione.
A decorrere dal 1984, detta tabella é stata applicata solamente ai bovini macellati conferiti all'intervento pubblico.
La pratica consolidata dell'intervento e la vasta esperienza acquisita nel corso degli anni negli ambienti professionali hanno indotto la Commissione ad ampliare il campo di applicazione delle pratiche di classificazione a tutte le carcasse commercializzate provenienti da macelli muniti di bolli CEE.
Infatti il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 1992, tutte le carcasse macellate in stabilimenti riconosciuti e provvisti di bollo CEE debbano essere classificate e identificate conformemente alla tabella comunitaria adottata con il citato regolamento (CEE) n. 1208/81 e che su detto prodotto debba essere effettuata la rilevazione dei prezzi.
Il provvedimento tende chiaramente a tutelare gli interessi del produttore e contemporaneamente a rendere il mercato piú fluido e trasparente possibile.
Attualmente in ambito nazionale non esiste un provvedimento che disciplini l'applicazione delle disposizioni combinate dei citati regolamenti (CEE) nn. 1208/81 e 1186/90.
Pertanto, per ottemperare agli obblighi insiti in quest'ultimo regolamento, che impone agli Stati membri di classificare le carcasse bovine e di sanzionare eventuali infrazioni commesse, e per dare uniformità e organicità al settore concernente la macellazione e la rilevazione dei prezzi di mercato del prodotto macellato, si é predisposto l'unito disegno di legge.
Proseguendo nell'esame dell'articolato, all'articolo 1 si stabilisce il principio dell'obbligatorietà della classificazione e della marchiatura delle carcasse, in ottemperanza alla normativa comunitaria, a carico degli stabilimenti di macellazione riconosciuti a norma di legge. Tale classificazione deve avvenire ad opera dei tecnici previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestati 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996.
Si fissa, inoltre, il meccanismo di rilevazione e di trasmissione dei prezzi di mercato, che coinvolge gli stessi stabilimenti, gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il disegno di legge prosegue con la previsione, all'articolo 2, del regolamento d'attuazione che preciserà il tipo di marchiatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse e le metodologie per la rilevazione dei prezzi.
Le sanzioni amministrative a carico dei soggetti che contravvengono alle disposizioni contenute nel disegno di legge sono previste all'articolo 3.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Classificazione e marchiatura delle carcasse)

1. In conformità alle previsioni del regolamento (CEE) n.1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, tutte le carcasse e mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, e successive modificazioni, denominati di seguito "stabilimenti", sono classificate in base alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n.1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, e successive modifiche ed integrazioni, dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
2. La identificazione delle carcasse o mezzene classificate ai sensi del comma 1 avviene mediante marchiatura o etichettatura che indica la categoria di appartenenza, le classi di conformazione e lo stato di ingrassamento di esse, secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modifiche ed integrazioni, ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482.
3. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate é effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresí alla trasmissione dei dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relative:

a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonché alle procedure per la diffusione dei relativi dati.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il tecnico classificatore o il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.