Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1836

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1836


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996

Nuove norme in materia di assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la patria e versino in stato di particolare necessità






ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo del presente disegno di legge é quello di favorire quegli interventi che possano consentire ai cittadini illustri, che versano in stato di necessità, di conservare un livello di vita decoroso. La cosiddetta "legge Bacchelli", legge 8 agosto 1985, n. 440, "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità", ha già costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo a favore dei cittadini italiani di chiara fama, che versino in condizioni di indigenza. Scopo di tale normativa é quello di rendere concreto un intervento dello Stato, che - rendendosi interprete della gratitudine della collettività verso quei cittadini - metta gli interessati in condizione di usufruire di un adeguato vitalizio.
Ció si é realizzato, finora, in maniera insufficiente a causa della ridotta disponibilità finanziaria del fondo in questione.
Il presente disegno di legge prevede forme diverse, e piú ampie, di finanziamento di quel fondo e modalità per l'assegnazione del vitalizio, tali da rispettare una domanda assai diffusa di trasparenza.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2- bis . La proposta di concessione dell'assegno di cui al comma 2 puó essere formulata da singoli cittadini, associazioni, regioni, enti locali o membri del Parlamento. Essa é esaminata da un apposito comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da cinque cittadini che si siano illustrati negli stessi campi di attività cui fa riferimento il medesimo comma 2. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la durata di tre anni.
2- ter . La decisione sulla proposta di cui al comma 2- bis , anche se negativa, deve essere motivata e comunicata ai proponenti entro tre mesi dalla presentazione della proposta stessa. Il decreto di concessione dell'assegno deve essere motivato con riferimento ai meriti di cui al comma 2".

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 440, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1- bis . Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente per consentire la concessione di un assegno vitalizio, il comitato di cui all'articolo 1, comma 2- bis , é autorizzato a stipulare con gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ovvero con banche popolari o con banche di credito cooperativo, convenzioni con cui gli enti stessi si impegnano a sostenere il relativo onere.
1- ter . Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approva to con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, é aggiunta la seguente lettera:

" c -sexies) le erogazioni compiute ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e successive modificazioni, entro un limite complessivo non superiore al 2 per cento al reddito d'impresa dichiarato".
1- quater . Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati modalità e limiti della pubblicizzazione delle convenzioni di cui al comma 1- bis ".