Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09817
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Atto n. 4-09817
Pubblicato il 13 dicembre 2005
Seduta n. 919
BUCCIERO - Al Ministro della giustizia. -
Premesso:
che innanzi alla seconda sezione del Tribunale di Brescia pende il processo n. 3623/05 mod. 16 (RG NR n. 19175/01) a carico di Amato Arturo e altri;
che, all'udienza dibattimentale del 29 novembre 2005, i difensori degli imputati hanno eccepito la incompetenza funzionale del Tribunale di Brescia, chiedendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Venezia;
che nella predetta memoria difensiva si denuncia che i magistrati Apicella Domenico (già sostituto procuratore a Mantova e attualmente giudice della Corte d'appello di Brescia, prima sezione penale) e Bonardi Silvia (sostituto procuratore a Brescia) erano possessori (e forse lo sono tuttora) di un notevole numero di azioni Bipop;
che agli imputati erano stati contestati i reati di false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori ex art. 2622 del codice civile e che i succitati magistrati erano stati riconosciuti (dal giudice per le udienze preliminari), in quanto possessori di azioni Bipop Carire, quali "titolari dell'interesse penalmente tutelato e soggetti che hanno subito conseguenze patrimoniali negative dal reato";
che, ciò nonostante, il giudice per le udienze preliminari respingeva l'eccezione (poi riproposta al dibattimento del 29 novembre) di incompetenza funzionale ex art. 11 del codice di procedura penale con interpretazioni che, a dir poco, lasciano stupefatti;
che il Tribunale di Brescia (II sezione penale) all'udienza del 29 novembre, sulle varie eccezioni al suo esame, si pronunciava per l'accoglimento di quella di incompetenza territoriale (e non anche di quella ex art. 11 del codice di procedura penale) in favore del Tribunale di Milano;
che, pertanto, nella nuova sede il processo riprenderà il dibattimento, ma sulla base delle indagini e della istruttoria compiute da magistrati pretesi incompetenti ma certamente non imparziali, in quanto sostanzialmente parti offese o danneggiati dal reato;
in considerazione del fatto:
che non risulterebbe che i magistrati, soci della Bipop Carire, si siano mai astenuti;
che il diritto del magistrato alla interpretazione della norma non può significare alibi all'anarchia del buon senso;
che, ove in secondo grado o innanzi alla Cassazione, l'eccezione ex art. 11 del codice di procedura penale debba essere accolta ne conseguirebbe la nullità del processo che dovrebbe ricominciare daccapo con certezze di prescrizione dei reati e palese vantaggio per gli imputati,
si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di adottare, ritenendo che nella fattispecie a nulla vale eccepire che iniziative di natura ispettiva e disciplinare non possano adottarsi in pendenza di giudizio in quanto i fatti sono ormai compiuti, il Tribunale di Brescia si è spogliato del processo, il danno è stato procurato.