Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1782

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1782


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonio, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÓ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1996

Modifica degli effetti dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1994, n. 159, e 22 aprile 1945, n. 142, in materia di iscrizioni nel casellario giudiziario di condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie






ONOREVOLI SENATORI. - "Nessuno puó essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Questo precetto primario di civiltà é consacrato dall'articolo 25, secondo comma, della nostra Costituzione.
In dispregio ed in violazione di questo fondamentale principio che regola, nel campo penale, la vita delle nazioni civili, le corti di assise straordinarie, grazie a due successivi decreti luogotenenziali di Umberto di Savoia, hanno irrogato dal 1945, per alcuni anni, le loro condanne, anche a morte, per lo piú a giovani che poco potevano sapere veramente di fascismo e di antifascismo e la cui fede, comunque, non era un partito, ma la Patria e l'Onore.
Non occorre ricordare che, allora, non c'era una decisione valida per tutti, ma solo contraddizioni tragiche ed irresolubili, soprattutto per i giovani.
Di un complesso delle leggi con effetto retroattivo (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 153, decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e successive modificazioni) che hanno fatto scempio di questo precetto primario basterà ricordare, come peculiare espressione, una sola norma, la norma per cui delitti che, al momento in cui erano stati commessi, presupponevano la qualità e lo status di militare e, quindi, la sottoposizione alle norme del codice penale militare di guerra, venivano ad essere puniti, per norma introdotta dopo la loro commissione, anche se commessi da non militari.
In base a questa norma aberrante, espressione di tutta la lettera e di tutto lo spirito retroattivi di quelle leggi e la cui formula legislativa incredibilmente disponeva "Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari", subirono la pena di morte soggetti che, altrimenti, sarebbero stati esenti da ogni sanzione.
Ambedue i decreti luogotenenziali costituiscono il fondamento, la base normativa di tutta la potestà punitiva, ancora oggi in vigore; il secondo a completamento del primo, sia nei confronti di chi ha collaborato con il tedesco invasore, dall'8 settembre 1942 in poi, con atti concreti (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944), o per presunzione (articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 1945).
Lo stridore del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 con l'articolo 11 delle disposizioni della legge in generale e degli articoli 1 e 2 del codice penale, fu avvertito immediatamente. Contro quella che appare una barbarie giuridica argomentarono uomini insigni, giuristi e non giuristi.
L'opposizione di Benedetto Croce fu ferma e decisa, ma non meno ferme e nobili furono le opposizioni ed i dissensi di giuristi illustri. Basterà ricordare gli scritti ed i discorsi di Francesco Carnelutti, di Giovanni Leone, di Carlo Arturo Jemolo, di padre Salvatore Lener, per citarne solo alcuni.
Pochi sanno che le conseguenze delle condanne a suo tempo subite a causa di tale aberrazione giuridica pesano ancora su molte famiglie italiane.
Tutte le sentenze pronunciate dalle corti di assise straordinarie sono, infatti, tutt'ora iscritte nel casellario giudiziale e riportare nel certificato penale rilasciato ad autorità o ad aziendale pubbliche.
Queste iscrizioni nel casellario giudiziale hanno sempre costituito impedimento, tra l'altro, ad impieghi presso qualsiasi ente pubblico statale, regionale e locale, ed a partecipazioni a concorsi pubblici, con totale esclusione da ogni carriera militare e pubblica.
Innumerevoli i casi, anche di giovani laureati, costretti per questo alla disoccupazione e ad andare raminghi all'estero per tro vare quel lavoro che in Patria era loro negato.
Questo dramma, nelle sue conseguenze, dura ancora per molte famiglie, anche per i riflessi nei confronti dei figli che ne subiscono le conseguenze. Si arriva al grottesco che non viene rilasciata nemmeno la licenza di caccia. Anche i figli debbono sopportare odiose persecuzioni: é loro vietato la corriera di magistrato, di notaio, di prefettura. Sono esclusi dalle carriere militari, di polizia, dei carabinieri. Non é loro concesso di fare nemmeno la guardia forestale!
In una Italia che si vanta della sua democrazia questo non puó piú essere ammissibile. Queste vecchie ferite sanguinolenti devono essere fanalmente rimariginate.
Sono ormai trascorsi oltre 50 anni dalle aberranti norme penali retroattive e queste iscrizioni nel casellario giudiziale perpetuano una situazione persecutoria di iniquità che non trova alcuna rispondenza nella coscienza pubblica. Motivi di generale pacificazione, di distensione e di giustizia ne postulano la eliminazione.
Quello che con il presente disegno di legge si chiede é un atto di giustizia che trova la sua giustificazione giuridica nei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, come in quello di tutte le nazioni civili che considerano barbarie una qualsiasi legge penale retroattiva.
Allo scopo di consentire una soluzione legislativa del problema, in conformità ai principi ed alle considerazioni sopra esposte, sottopongo al vostro meditato esame del Parlamento il presente disegno di legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le iscrizoni relative alle condanne pronunciate dalle Corti di assise straordinarie, con sentenza passata in giudicato, in applicazione dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 22 aprile 1945, n. 142, per reati di collaborazionismo, sono eliminate dal casellario giudiziale.