Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1669
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1669
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori AZZOLLINI e VENTUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996
Istituzione di una zona franca nel comune di Molfetta
ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di istituire nel territorio del comune di Molfetta una zona extra-doganale risponde all'esigenza nazionale di consentire la ripresa socio-economica di una vasta area regionale depressa, ma coincide anche con il presumibile interesse comunitario a disporre di un attrezzato punto di smistamento delle merci di produzione comunitaria geograficamente proiettato in posizione strategica per le attività di interscambio con i paesi mediterranei extra-comunitari.
La possibilità delle merci di provenienza intra-comunitaria di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extra-comunitarie emergenti non é misconosciuta a livello comunitario, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone lo sviluppo.
Il disegno di legge che si sottopone ad approvazione si prefigge altresí lo scopo di favorire gli investimenti finanziari e di stimolare l'assunzione di iniziative imprenditoriali in una cronica area depressa del paese con innegabili ricadute sui livelli occupazionali locali.
A tale scopo si é ritenuto opportuno prevedere a regime una tassazione ridotta ed opzionale dei redditi imputabili agli opifici industriali operanti nella zona franca ed una detassazione degli utili delle imprese in contabilità ordinaria direttamente reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione degli impianti industriali. Ció al duplice fine di attirare nella zona franca gli investimenti finanziari delle imprese ovunque residenti, senza aggravare il fabbisogno finanziario erariale oltre il limite consentito per la convenienza dell'investimento operato.
L'articolo 1 é relativo alla istituzione della zona franca, la cui delimitazione territoriale formerà oggetto di individuazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita anche l'Autorità portuale di Bari.
L'articolo 2 concerne il regime fiscale della zona franca caratterizzato dalla esenzione dai diritti doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei materiali in transito o consumati o impiegati nella zona franca, dalla esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento della stessa nonché da un complesso di norme agevolative dirette a favorire gli insediamenti produttivi nella zona franca.
L'articolo 3 concerne la costituzione fra soggetti pubblici e privati maggiormente interessati del "Consorzio Molfetta zona franca", avente scopo di gestione, amministrazione ed indirizzo programmatico delle attività imprenditoriali della zona franca.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Istituzione della zona franca) 1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, il territorio del comune di Molfetta, nella zona comprendente il porto cosí come delineato nel realizzando "Piano regolatore del porto" e le aree individuate come "Piano di insediamenti produttivi" e "Area di sviluppo industriale" fino al 31 dicembre 2020 si considera territorio extra-comunitario ed extra-doganale ed é costituito in zona franca. |
Art. 2. (Regime fiscale della zona franca) 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca. |
Art. 3. (Consorzio Molfetta-zona franca) 1. L'Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la costituzione del "Consorzio Molfetta zona franca" tra enti locali della regione Puglia, enti pubblici e privati anche economici, imprese pubbliche e private ed aziende ed istituti di credito, con compiti di gestione ed amministrazione e di promozione, programmazione e sviluppo delle attività produttive e di servizi della zona franca. a) la composizione degli organi consortili con funzione rappresentativa, amministrativa e consultiva nonché le modalità di nomina e la durata nella carica; |