Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1669

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1669


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori AZZOLLINI e VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996

Istituzione di una zona franca nel comune di Molfetta






ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di istituire nel territorio del comune di Molfetta una zona extra-doganale risponde all'esigenza nazionale di consentire la ripresa socio-economica di una vasta area regionale depressa, ma coincide anche con il presumibile interesse comunitario a disporre di un attrezzato punto di smistamento delle merci di produzione comunitaria geograficamente proiettato in posizione strategica per le attività di interscambio con i paesi mediterranei extra-comunitari.
La possibilità delle merci di provenienza intra-comunitaria di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extra-comunitarie emergenti non é misconosciuta a livello comunitario, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone lo sviluppo.
Il disegno di legge che si sottopone ad approvazione si prefigge altresí lo scopo di favorire gli investimenti finanziari e di stimolare l'assunzione di iniziative imprenditoriali in una cronica area depressa del paese con innegabili ricadute sui livelli occupazionali locali.
A tale scopo si é ritenuto opportuno prevedere a regime una tassazione ridotta ed opzionale dei redditi imputabili agli opifici industriali operanti nella zona franca ed una detassazione degli utili delle imprese in contabilità ordinaria direttamente reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione degli impianti industriali. Ció al duplice fine di attirare nella zona franca gli investimenti finanziari delle imprese ovunque residenti, senza aggravare il fabbisogno finanziario erariale oltre il limite consentito per la convenienza dell'investimento operato.
L'articolo 1 é relativo alla istituzione della zona franca, la cui delimitazione territoriale formerà oggetto di individuazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita anche l'Autorità portuale di Bari.
L'articolo 2 concerne il regime fiscale della zona franca caratterizzato dalla esenzione dai diritti doganali o di confine delle materie prime, delle merci e dei materiali in transito o consumati o impiegati nella zona franca, dalla esenzione dei prodotti soggetti ad accisa dal pagamento della stessa nonché da un complesso di norme agevolative dirette a favorire gli insediamenti produttivi nella zona franca.
L'articolo 3 concerne la costituzione fra soggetti pubblici e privati maggiormente interessati del "Consorzio Molfetta zona franca", avente scopo di gestione, amministrazione ed indirizzo programmatico delle attività imprenditoriali della zona franca.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Istituzione della zona franca)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, il territorio del comune di Molfetta, nella zona comprendente il porto cosí come delineato nel realizzando "Piano regolatore del porto" e le aree individuate come "Piano di insediamenti produttivi" e "Area di sviluppo industriale" fino al 31 dicembre 2020 si considera territorio extra-comunitario ed extra-doganale ed é costituito in zona franca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dei lavori pubblici, sentita la competente Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, é definita l'estensione territoriale della zona franca conformemente al disposto del comma 1.
3. Gli enti locali territoriali adeguano i propri strumenti urbanistici alla delimitazione territoriale della zona franca quale definita ai sensi del comma 2 e rilasciano a titolo gratuito le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi nonché per la realizzazione delle opere strutturali ed infrastrutturali. Le opere necessarie per la sistemazione, l'utilizzazione ed il completamento della zona franca sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

(Regime fiscale della zona franca)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca.
2. Le materie prime, le merci, i materiali ed i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca sono esenti da diritti doganali o di confine.
3. I redditi degli opifici industriali che si impiantano nella zona franca e che, se già esistenti, siano ampliati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 5 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il rimborso dell'imposta sostitutiva nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
4. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o rammodernamento di impianti industriali nella zona franca entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 1, non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
5. L'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'imposta sul patri monio netto delle imprese istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, le tasse comunali e regionali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte alla metà nei confronti dei soggetti aventi sede o che svolgono attività principale nella zona franca.

Art. 3.

(Consorzio Molfetta-zona franca)

1. L'Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la costituzione del "Consorzio Molfetta zona franca" tra enti locali della regione Puglia, enti pubblici e privati anche economici, imprese pubbliche e private ed aziende ed istituti di credito, con compiti di gestione ed amministrazione e di promozione, programmazione e sviluppo delle attività produttive e di servizi della zona franca.
2. L'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio determinano:

a) la composizione degli organi consortili con funzione rappresentativa, amministrativa e consultiva nonché le modalità di nomina e la durata nella carica;
b) i criteri e le modalità di affidamento in concessione nella zona franca delle attività industriali, commerciali e di servizi;
c) la misura dei canoni annuali dovuti dagli associati e dai concessionari;
d) le opere infrastrutturali e soprastrutturali e le strutture logistico-operative di competenza consortile o da affidare in concessione.