Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 119

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 119


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti l'adeguamento terminologico secondo il principio di parità






ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 51 del codice di procedura civile prevede che il giudice ha l'obbligo di astenersi, fra gli altri casi, "se egli stesso o la moglie é parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o é convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori" (comma primo, n. 2) oppure " se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori " (comma primo, n. 3).
La norma fu dettata quando la magistratura era esclusivamente riservata agli uomini, prima dell'approvazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha aperto tale carriera alle donne.
Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone pertanto di sostituire nell'articolo 51 del codice di procedura civile, al comma primo, n. 2 e n. 3, l'espressione "la moglie" con l'espressione "il coniuge".
Con l'articolo 2 si intende sostituire nell'articolo 1062 del codice civile l'espressione "padre di famiglia" con quella di "titolare del diritto di proprietà". Infatti l'espressione che risale al diritto romano, basato sulla potestas del pater familias e sull'idea del pater quale unico soggetto giuridico capace nell'ambito della famiglia, é ormai da abolire, perché corrispondente a una realtà e a una società completamente diverse da quelle attuali. Ció anche al fine d'incidere il piú profondamente possibile nel cambiamento della cultura e della mentalità giuridica. L'espressione "destinazione del padre di famiglia" non corrisponde piú al regime dell'assoluta parità di diritti tra uomo e donna sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Con il successivo articolo del disegno di legge, infine, si intende sostituire l'espressione "adeguata diligenza" all'espressione "diligenza del buon padre di famiglia", in quegli articoli del codice civile in cui quest'ultima sia contenuta. Tale espressione, infatti, che indica il grado e la forma di prudenza, di vigilanza e attenzione, in una parola la diligenza richiesta in vista dell'adempimento dell'obbligazione, é figura tradizionale della società romana, scaturita dalla sua stessa civiltà di tipo agrario.
Ma dall'epoca della società romana che diede origine a tale formulazione, prima letteraria e poi giuridica, sino ai nostri giorni sono passati almeno due millenni.
L'espressione é oggi ampiamente superata per l'evolversi del costume e, soprattutto, delle condizioni socio-economiche.
Il legislatore, antico e moderno, ha sempre adoperato questa espressione per indicare una cura non eccezionale (il che comporterebbe una responsabilità particolare) ma tuttavia notevole, cioé adeguata al risultato dovuto o ricercato.
Si propone, pertanto, di sostituire il riferimento al buon padre di famiglia e alla sua diligenza con il riferimento ad una adeguata diligenza ovunque ricorra nel codice civile.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, nel primo comma, numeri 2) e 3), le parole "la moglie" sono sostituite dalle seguenti: "il coniuge".

Art. 2.

1. Agli articoli 1031, 1061, primo comma, e 1062, nella rubrica e nel primo comma, del codice civile le parole: "padre di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "titolare del diritto di proprietà".

Art. 3.

1. All'articolo 703, quarto comma, del codice civile, le parole: "come un buon padre di famiglia " sono sostituite dalle seguenti: "con adeguata diligenza".
2. All'articolo 1961, secondo comma, del codice civile, le parole: "da buon padre di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "con adeguata diligenza".
3. Agli articoli 382, primo comma, 1001, secondo comma, 1148, 1176, primo comma, 1587, numero 1), 1710, primo comma, 1768, primo comma, 1804, primo comma, 2148, secondo comma e 2167, secondo comma, del codice civile le parole "la diligenza del buon padre di famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata diligenza".