Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 111

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 111


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica del capo IV del titolo XI libro secondo del codice penale "Dei delitti contro l'assistenza familiare"






ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 570, secondo comma, del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge, il quale non sia separato legalmente per sua colpa.
La norma é quindi applicabile anche in caso di separazione, ma il reato non sussiste nei confronti del coniuge "separato per sua colpa" e di quello al quale, dopo la riforma del 1975 del codice civile, la separazione é "addebitabile".
Resta inoltre escluso dalla tutela penale l' ex coniuge al quale la sentenza di divorzio ha riconosciuto il diritto alla somministrazione di un assegno.
Appare opportuno ed equo estendere la previsione dell'articolo 570 del codice penale a tutti i coniugi separati e agli ex coniugi, cioé a coloro che dopo la separazione e/o il divorzio hanno diritto a un assegno necessario al loro mantenimento.
Si propone inoltre la soppressione dell'inciso del primo comma, relativo alle modalità attraverso le quali si realizza il reato di violazione dell'obbligo di assistenza familiare, allo scopo innanzitutto di eliminare l'anacronistico concetto di "condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" e poi di evitare (specie in considerazione del fatto che spesso sono proprio le donne quelle costrette ad "abbandonare" il tetto coniugale perché vittime di maltrattamenti e violenze) che l'abbandono del tetto coniugale possa di per sé costituire motivo di denuncia.
Infine appare giusto e necessario, perché mantenga il suo effetto deterrente, adeguare l'importo della multa elevandolo da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire dieci milioni.
Quanto all'articolo 571 che prevede e punisce l'abuso dei mezzi di correzione, si osserva che la pedagogia moderna esclude che si possa parlare di "mezzi di correzione" intendendo per questi percosse o altro tipo di punizione corporale. Già per tale motivo questo articolo del codice penale andrebbe abrogato. Per di piú, la previsione della legge non soltanto legittima "l'uso" di tali mezzi di correzione, ma prevede per "l'abuso" una pena inferiore a quella prevista per le percosse e le lesioni in considerazione appunto del diritto di genitori, maestri, custodi, di correggere le persone a loro affidate per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o costodia, ovvero per l'esercizio di un'arte o professione.
Si propone dunque l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale sicché eventuali attività illecite restino punite ai sensi degli articoli 572, 581, 582, 583 e 584 del codice penale.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. L'articolo 570 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 570. - (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) . - Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, é punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa da lire un milione a lire dieci milioni.
Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

a) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
b) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, ovvero non adempie all'obbligo di somministrare l'assegno stabilito in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto é preveduto come piú grave reato da un'altra disposizione di legge".

Art. 2.

1. L'articolo 571 del codice penale é abrogato.