Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 110
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 110
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Incentivi a favore delle aziende artigiane per gli adempimenti ad obblighi di legge in materia di tutela dell'ambiente
ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo legislativo a difesa dell'ambiente in questi anni ha comportato e comporta per le imprese industriali e per quelle artigiane oneri rilevanti per realizzare impianti di trattamento dei fumi, per smaltire i rifiuti prodotti e per ridurre i rumori.
Questi oneri, doverosi e necessari considerando i problemi ambientali del nostro territorio a cui tutti sono chiamati a far fronte nelle proprie attività, spesso tuttavia determinano situazioni di difficoltà sia per l'importo rilevante di spesa di impianti che per l'adempimento rigoroso di tutte le incombenze.
Pertanto, spesso capita che i produttori artigiani siano costretti ad indebitarsi ulteriormente con le banche per far fronte alla realizzazione delle attrezzature necessarie per il trattamento dei fumi e per la riduzione dei rumori, le quali, dal punto di vista fiscale, seguono le normative relative agli investimenti, non tenendo conto dell'obbligatorietà di tali adempimenti.
L'onere di questi impianti, inoltre é a volte cosí rilevante che impedisce all'azienda artigiana il mantenimento del normale ammodernamento produttivo con difficoltà successive per la sua permanenza sul mercato.
Stante la situazione economica generale si é evitato di presentare una leggina di finanziamento agevolato ma si é piuttosto proposto di consentire uno sgravio fiscale immediato conseguente all'entità di investimento per il disinquinamento, in modo da mantenere per l'azienda artigiana (su cui gli oneri di disinquinamento sono relativamente piú pesanti) la propria capacità di spesa per attrezzature produttive.
Inoltre sono stati considerati gli oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti.
Anche in questo caso l'incidenza di spesa per le aziende artigiane é piú rilevante come é piú difficile per esse provvedere ad ammodernamenti che incidano sulla produzione di rifiuti.
Con questa legge si incentiva una azione modificativa del processo o dei materiali da processo per ridurre, qualitativamente e quantitativamente, la produzione di rifiuti attraverso uno sgravio fiscale immediato degli oneri di trasformazione di impianto.
Con queste azioni si favoriscono cosí le evoluzioni produttive a tutela dell'ambiente e si consente all'azienda artigiana di rimanere sul mercato compensando gli oneri imposti dalla nuova legislazione.
Tuttavia é stato autorevolmente segnalato il fenomeno dei ritardi di denuncia o dichiarazione determinati da scarsa informazione.
Considerato che in questi casi l'azienda non ha voluto sfuggire ad un compito di legge ma é colpevole solo per insufficienza di notizie, si é provveduto a dichiarare non illecito quanto successo per il passato e ad obbligare le regioni a provvedere ad adeguata informazione, a mezzo stampa, degli obblighi formali periodicamente imposti.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Le spese sostenute dalle imprese artigiane per la progettazione e la acquisizione di impianti di abbattimento delle emissioni, in adempimento alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989, e del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, delle normative regionali relative alla salvaguardia della qualità dell'aria e di quelle per la riduzione della rumorosità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, e della disciplina per la tutela delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono deducibili dal reddito ai fini fiscali nella misura dell'80 per cento nell'esercizio in cui esse sono state effettuate. |
| Art. 2. 1. Le spese sostenute dalle imprese artigiane, in adempimento alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e delle normative regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, per la modificazione del ciclo produttivo e dei materiali con la riduzione di almeno il 30 per cento della quantità di rifiuti prodotta precedentemente o l'abbattimento dei relativi parametri di tossicità trasformando i rifiuti tossici nocivi prodotti in rifiuti speciali non tossici e nocivi, nonché le relative progettazioni, sono deducibili dal reddito ai fini fiscali nella misura dell'80 per cento, nell'esercizio in cui esse sono state effettuate. |
| Art. 3. 1. Le deduzioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere effettuate nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 4. 1. Le modalità di documentazione e certificazione delle spese, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |