Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02305
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Atto n. 3-02305
Pubblicato il 6 ottobre 2005
Seduta n. 880
MARTONE - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. -
Premesso che:
Jihad Mohamed Issa è un palestinese che il 15 giugno 2005 ha finito di espiare una lunga pena detentiva in Italia;
nato in Palestina (Dura, Hebron) nel 1962, Jihad ha trascorso la giovinezza sotto l’occupazione militare israeliana. A una settimana dal suo arrivo in Italia, nell’ottobre 1984, è stato condannato a 22 anni di reclusione con l’accusa, mai comprovata, di attentato e di appartenenza ad un gruppo di resistenza palestinese;
tratto in arresto a Roma il 27.10.1984, dopo appena 15 giorni dal suo ingresso in Italia, è stato condannato dalla Corte di Assise di Roma per il reato di cui all’art.280 del codice penale per aver attentato alla vita del secondo segretario dell’Ambasciata in Italia degli Emirati Arabi Uniti nonché per reati associativi, in particolare per partecipazione al gruppo denominato “Fatah – Consiglio Rivoluzionario” di Abu Nidal;
la pena complessiva comminata in sentenza è stata di 30 anni di reclusione, dei quali 4 condonati con applicazione dell’indulto, oltre all’applicazione del beneficio della liberazione anticipata;
Jihad Mohamed Issa ha espiato in modo esemplare la pena, nella casa circondariale di Rebibbia, sotto la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che a partire dal 1995, per l’ottimo comportamento carcerario e per il costante e proficuo percorso di reinserimento e di risocializzazione dallo stesso seguito, gli ha concesso tutti i benefici previsti dalla legge Gozzini nonché tutte le misure alternative alla detenzione, ossia il lavoro esterno, la semilibertà ed infine l’affidamento in prova ai servizi sociali;
il signor Jiad ha inoltre presentato istanza di revoca dell’espulsione comminata in sentenza, la cui discussione è fissata per il prossimo 7 luglio 2005 innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Roma; il giorno 15 giugno 2005, avendo maturato il fine pena, è stato convocato presso il Commissariato di pubblica sicurezza “San Lorenzo” - competente territorialmente per il suo domicilio - per la notifica del provvedimento. Qui è stato inopinatamente trattenuto per oltre 30 ore per l’identificazione (senza ricevere né acqua né cibo né assistenza), poi condotto presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Roma dove gli è stato notificato il decreto di espulsione ai sensi della legge Bossi – Fini, in quanto “straniero privo di documenti d’identità/permesso di soggiorno nel territorio italiano”, infine trasferito presso il Centro di permanenza temporanea (CPT) di Ponte Galeria;
all’udienza di convalida, svoltasi lunedì 19 giugno presso il CPT, il Giudice di Pace - pur sospendendo l’espulsione amministrativa in attesa della pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Roma circa la revoca dell’espulsione giudiziaria comminata nella sentenza di condanna – ha convalidato il trattenimento di Jihad Mohamed Issa presso il CPT di Ponte Galeria, dove è tuttora trattenuto;
Jihad Mohamed Issa tuttavia non si trova nelle condizioni previste dalla legge per il trattenimento presso il CPT oltre che per l’emissione e l’esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa. Infatti, seppur non in possesso del permesso di soggiorno per ovvi motivi di forza maggiore, essendo in corso l’espiazione della pena, egli è persona assolutamente reperibile che non si è sottratta mai – nel corso di tutti questi anni – ad alcun controllo e ha sempre adempiuto agli obblighi impostigli, come emerge chiaramente dai provvedimenti passati in giudicato emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma;
Jihad Mohamed Issa risiede infatti presso un domicilio fisso e noto alle competenti autorità che hanno provveduto fino a pochi giorni or sono ad effettuare i dovuti controlli, in Roma Via dei Latini n. 21, dove convive dal 1° aprile 1998 con una cittadina italiana, la sig.ra Rosella Ottaviani;
lo stesso lavora regolarmente da anni, dapprima presso una casa – famiglia per adulti disabili del Comune di Roma gestita dall’Associazione Ottantanove, e poi, a partire dal 1997, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa Abaco sita in Roma, V.le Manlio Gelsomini n. 32, con qualifica di tecnico informatico e docente di corsi di formazione;
il Jihad è altresì iscritto presso la Facoltà di Studi Orientali dell’Università “La Sapienza” di Roma;
sulla sua identità, generalità e sulla sua nazionalità non vi sono dubbi, essendo state peraltro verificate al momento dell’arresto, e poi “sancite” nella successiva sentenza di condanna;
l’attuale trattenimento presso il CPT sembrerebbe essere illegittimo in quanto fondato su un provvedimento sospeso, determinando gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali universalmente riconosciuti, quali il diritto al lavoro, all’unità familiare e allo studio, sanciti dalla nostra Carta costituzionale nonché dalla Convenzione europea dei diritti umani e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;
il protrarsi di tale situazione coatta rischia di vanificare quel processo di reinserimento e di riabilitazione adottato da Jihad Mohamed Issa con responsabilità e con autenticità, e fondato proprio sui principi e sui valori tradizionalmente e socialmente validi, quali lo studio, l’inserimento lavorativo e gli affetti familiari. Tutto ciò in contrasto anche con la funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27, comma 3, della Costituzione;
avendo quindi maturato ed elaborato progetti di effettivo reinserimento sociale, anche futuro, è evidente che la paventata esecuzione dell’"espulsione lo allontanerebbe dalla nuova condizione personale faticosamente acquisita, oltre ad esporlo a rischi di ritorsioni collegate ai reati" (dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 7.5.2004 di affidamento in prova al servizio sociale);
l’esecuzione dell’espulsione risulterebbe altresì assolutamente illegittima, oltre che infondata, in considerazione del divieto di espulsione operante ex art. 19, comma 1, del decreto legislativo 286/98, che recepisce il principio universalmente riconosciuto del non refoulement. Qualora infatti fosse eseguita l’espulsione dal territorio italiano verso qualsiasi Paese arabo, Jihad Mohamed Issa rischierebbe la vita in quanto il gruppo di Abu Nidal è stato da anni dichiarato illegale e i suoi ex membri ricercati e condannati a morte in Israele e in tutti i Paesi Arabi, compresa l’attuale Autorità Nazionale Palestinese;
il caso di Jiahd Mohamed Issa sta suscitando rilevanti reazioni da parte dell’opinione pubblica e della società civile a dimostrazione dell’effettivo e ottimo inserimento del sig. Issa nel nostro tessuto sociale e della palese illegittimità e assurdità della situazione nella quale è stato costretto,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno avviare con urgenza le prassi dovute, all'indirizzo delle autorità e istituzioni competenti, per la restituzione della piena libertà al signor Jihad Mohammad Issa;
quali iniziative il Governo intenda adottare per l’immediato rilascio dal CPT di Ponte Galeria di Jihad Issa;
se non si ritenga opportuno, constatate le motivazioni in oggetto, procedere all’annullamento della sua espulsione;
se il Governo non ritenga urgente e necessario un suo intervento per la concessione dei documenti di riconoscimento al signor Issa, affinché lo stesso possa avere accesso ai suoi diritti di cittadinanza.