Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09485
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Atto n. 4-09485
Pubblicato il 6 ottobre 2005
Seduta n. 879
FILIPPELLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che l'articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (ovverosia il rilascio del cosiddetto "foglio rosa") permette all'aspirante guidatore di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali viene richiesto, ai fini della guida, il conseguimento della patente;
che un'interpretazione restrittiva di questo articolo potrebbe lasciar intendere che coloro che possiedono il "foglio rosa" per la patente di categoria A1 e A non possano esercitarsi alla guida con il ciclomotore, ma solo con motocicli;
che un orientamento meno restrittivo, fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prevede che il possessore del cosiddetto "foglio rosa" per la categoria A1 e A possa esercitarsi alla guida di un ciclomotore;
che l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione”, ai commi 1-ter e 1-quater prevede che per conseguire il Certificato di Idoneità alla guida di ciclomotori occorre produrre (allegandolo alla documentazione da presentare alla Motorizzazione Civile) un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici;
che, secondo voci circolanti nell'ambiente, sembrerebbe che nonostante gli uffici dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Nuovo Codice della Strada, prescrivano l'obbligo di far uso di lenti durante la guida dei veicoli, la Motorizzazione Civile, non avendo ancora avuto particolari disposizioni interne, stampa e rilascia Certificati di Idoneità alla guida del ciclomotore senza che sul medesimo venga espressamente riportato che durante la guida del veicolo il conducente debba far uso di lenti;
che il comma 1 dell'articolo 173 del Nuovo Codice della Strada prevede che il titolare della patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente si chiede di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida, altrimenti può incorrere in una sanzione da euro 71,00 a euro 286,00;
che l'efficacia di detta prescrizione non viene estesa anche ai titolari di Certificato di Idoneità alla guida, ovverosia del cosiddetto patentino,
si chiede di sapere:
come valuti il Governo l'ipotesi di formulare una interpretazione autentica dell'articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada intesa a chiarire che il possessore del cosiddetto “foglio rosa” per il conseguimento della patente A e A1 possa esercitarsi anche con un ciclomotore;
se corrisponda al vero che gli Uffici della Motorizzazione Civile stiano rilasciando Certificati di Idoneità alla guida di ciclomotori senza che su questo sia espressamente riportato che durante la guida il titolare, se necessario, debba far uso di lenti, e nel caso quali provvedimenti si intendano assumere al riguardo;
se il Governo non ritenga opportuno estendere l'efficacia della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 173, comma 1, del Nuovo Codice della Strada non solo nei confronti di titolari di patente di guida ma anche ai titolari del cosiddetto patentino, ovverosia del Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore.