Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02289

Atto n. 3-02289

Pubblicato il 10 dicembre 2025, nella seduta n. 368

SENSI, GIORGIS, BAZOLI, CAMUSSO, ROJC, RANDO, LA MARCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, DELRIO, MALPEZZI, MANCA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano “La Verità” il 12 settembre 2025 è stato presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio avverso il regolamento elettorale per il rinnovo degli organi dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previsto per il 15-16 gennaio 2026, regolamento che introduce quale unica modalità di voto quella elettronica;

nel ricorso si evidenzia come tale scelta si ponga in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che disciplina l’ordinamento professionale dei commercialisti e prevede il voto in presenza quale forma ordinaria e obbligatoria, e come il regolamento impugnato sia privo delle necessarie specifiche tecniche, tali da garantire i principi di segretezza, personalità e sicurezza del voto, configurando un rischio concreto di irregolarità elettorali;

secondo diversi organi di stampa risulterebbero dei disavanzi di bilancio del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) quantificati in circa un milione di euro per il 2024 e 2,5 milioni per il 2025, disavanzi che ricadono sull’intera platea degli iscritti obbligati per legge al versamento dei contributi;

si tratta di criticità che risultano particolarmente discutibili alla luce del contestuale incremento del 40 per cento dei compensi del presidente nazionale e dei consiglieri nazionali, con importi che, sempre secondo quanto riportato da organi di stampa, supererebbero per il presidente i 600.000 euro annui;

numerosi esposti, provenienti anche da ordini territoriali e loro consiglieri, sono stati inoltrati da mesi al Ministero della giustizia, chiedendo un intervento ispettivo e di vigilanza sul CNDCEC, senza che risulti avviata alcuna iniziativa da parte del Ministero;

ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera l), del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, il regolamento elettorale è approvato con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNDCEC; pertanto, il Ministero possiede non solo un potere, ma un preciso dovere di verifica di legittimità e regolarità, anche tramite poteri di autotutela;

l’articolo 28 prevede, inoltre, che il Ministro della giustizia possa sciogliere il consiglio nazionale “ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione di legge”;

le criticità evidenziate pongono fondati interrogativi sulla correttezza della gestione dell’ente, sulla trasparenza delle procedure elettorali, sulla tutela degli iscritti e sulla regolarità contabile del consiglio nazionale;

l’atteggiamento di inerzia del Ministero, nonostante i diversi esposti formali, articoli di stampa e pesanti contestazioni in corso, rischia di configurare una grave omissione dei poteri e doveri di vigilanza attribuiti dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in applicazione dei poteri di autotutela, annullare il regolamento elettorale impugnato dinanzi al TAR del Lazio e procedere alla sua riformulazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, prevedendo esclusivamente il voto in presenza;

se non ritenga opportuno e doveroso attivare immediatamente i poteri ispettivi e di vigilanza sul CNDCEC, richiedendo relazione al collegio dei revisori, verificando le gravi criticità contabili esposte, anche valutando l’avvio del procedimento per il possibile commissariamento dell’ente;

in quale modo e con quali opportune iniziative intenda ristabilire la piena trasparenza e il corretto funzionamento del rapporto tra Ministero vigilante ed ente vigilato.