Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02239

Atto n. 3-02239

Pubblicato il 4 novembre 2025, nella seduta n. 362

VERINI, MALPEZZI, RANDO, VERDUCCI, CAMUSSO, SENSI, ZAMPA, BASSO, MARTELLA, TAJANI, FRANCESCHELLI, LA MARCA, ROJC, NICITA, D'ELIA, VALENTE, MANCA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

con una circolare del 21 ottobre 2025, firmata da Ernesto Napolillo, direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia, è stata comunicata ai direttori regionali dell’Amministrazione penitenziaria e alle Direzioni degli istituti penitenziari la modifica delle regole concernenti l’organizzazione dall’esterno degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo da realizzare presso gli istituti penitenziari;

con la circolare il DAP, per gli istituti penitenziari con circuiti a gestione dipartimentale (alta sicurezza, collaboratori di giustizia, 41-bis), assume direttamente la responsabilità di concedere le autorizzazioni degli eventi educativi, culturali e ricreativi, anche se previsti per i soli detenuti allocati nel medesimo istituto al circuito cosiddetto di “media sicurezza”;

tale prerogativa, fino all’emanazione della circolare, era di spettanza del magistrato di sorveglianza, previo parere dell’istituto penitenziario interessato;

con le nuove regole, inoltre, l’eventuale autorizzazione del DAP sarà rilasciata a fronte di una richiesta inoltrata con congruo anticipo e dovrà necessariamente contenere i riferimenti relativi agli spazi utilizzati, alla durata dell'iniziativa, alla lista dei detenuti da coinvolgere, all’elenco dei nomi e dei titoli dei partecipanti della comunità esterna, il parere della direzione;

rimangono comunque in vigore le precedenti regole, con competenza dei provveditorati regionali, solo per i detenuti di media sicurezza reclusi in carceri dove non ci sono altri circuiti;

a seguito dell’emanazione della circolare del DAP, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, ha fermamente criticato la decisione affermando che: "Questa cosa è la fine della partecipazione della comunità esterna alle iniziative culturali e ricreative promosse dalla comunità esterna nelle carceri. Dalle celle chiuse alle carceri chiuse, è un attimo. Un balzo all'indietro di più di quarant'anni";

considerato che:

la Costituzione italiana, all’articolo 27, ricollega la pena al principio di umanità e alla rieducazione del condannato, disponendo che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che l'esecuzione della pena debba rispettare la dignità della persona, pur essendo la sua libertà limitata;

devono, in ogni caso, essere garantiti i diritti fondamentali compatibili con la reclusione, come il diritto alle relazioni familiari e il diritto al lavoro e alla formazione professionale,

si chiede di sapere quale sia l’opinione del Ministro in indirizzo relativamente ai fatti esposti in premessa e se non ritenga che l’introduzione di tali misure possa rappresentare un cambio drastico di rotta e un ritorno alla logica delle carceri chiuse, senza alcuna possibilità di relazione esterna.