Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02151
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Atto n. 3-02151
Pubblicato il 18 settembre 2025, nella seduta n. 343
MISIANI, CAMUSSO, ALFIERI, ROJC, RANDO, TAJANI, GIACOBBE - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
con la risoluzione n. 41/E del luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha introdotto un’interpretazione restrittiva e retroattiva riguardo all'ammissibilità al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, con riferimento agli anni 2015-2019, colpendo in particolare gli investimenti nei settori creativi del made in Italy, come quelli effettuati dalle imprese del comparto moda;
con tale atto, pertanto, sono state escluse dall’agevolazione le attività che a giudizio dell’Agenzia delle entrate erano prive del carattere di superamento di un’incertezza tecnico-scientifica, come la realizzazione di collezioni campionarie nel settore moda, benché in precedenza tali costi fossero considerati ammissibili;
la scelta di applicare questo orientamento in modo retroattivo ha avuto effetti particolarmente penalizzanti: le imprese, che avevano fruito degli incentivi sulla base della normativa vigente e delle prassi allora consolidate, si sono trovate esposte al rischio di sanzioni e costrette a valutare il riversamento spontaneo delle somme entro il 31 ottobre 2024;
secondo i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio, i beneficiari del credito d’imposta per R&S sono passati da oltre 10.000 nel 2015 a più di 27.000 nel 2019, con un coinvolgimento massiccio di piccole e medie imprese, tra cui numerose aziende del comparto moda, già colpite da una crisi strutturale pluriennale;
considerato che:
la normativa di riferimento (tra cui: decreto direttoriale 22 luglio 2025 - Scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Ministero delle imprese e l’Agenzia delle entrate; decreto direttoriale 15 maggio 2025 - Aggiornamento iscritti Albo certificatori; decreto direttoriale 4 luglio 2024 - Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica; decreto direttoriale 5 giugno 2024 - Credito d’imposta R&S. Modelli di certificazione; decreto direttoriale 24 aprile 2024 - Credito d’imposta. Nuovo modello di comunicazione; decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (art. 6) - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Misure per il monitoraggio di transizione 4.0); decreto attuativo 26 maggio 2020; dommi da 198 a 209 della legge di bilancio per il 2020; circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8 del 10 aprile 2019; risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 2 aprile 2019; circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 - Chiarimenti concernenti la documentazione contabile; risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 46/E del 22 giugno 2018; circolare dell'Agenzia delle entrate n.10/E del 16 maggio 2018; circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 - Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software; circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017; articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti"; decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; circolare dell’Agenzia delle entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) risulta molto complessa a causa dei numerosi interventi correttivi ed interpretativi, in alcuni casi contradditoria o modificata retroattivamente. Una situazione che ha creato un oggettivo disorientamento nel suo sviluppo temporale/applicativo, determinando la difficoltà interpretativa in relazione all’utilizzo credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con il contribuente in buona fede che si è ritrovato in una situazione di oggettiva incapacità nel comprendere quale sia il comportamento fiscalmente corretto e non sanzionabile;
l’obbligo di restituzione di crediti fruiti in buona fede mina i principi dello Statuto del contribuente, e si traduce in una contraddizione per cui lo Stato, dopo aver incentivato determinati investimenti, ne contesta retroattivamente la validità, generando sfiducia e instabilità nel sistema produttivo;
tenuto conto che:
con il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 e l’atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2025, sono stati chiariti i confini tra credito d’imposta “inesistente” e “non spettante” per cui “inesistente” è solo il credito privo dei requisiti sostanziali o fondato su condotte fraudolente, mentre “non spettante” è invece il credito che, pur formalmente esistente, è utilizzato in violazione di condizioni o limiti normativi, con un regime sanzionatorio e prescrizionale più mite;
il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che tale distinzione non può basarsi su criteri extra-legem quale il Manuale di Frascati, che non possono essere retroattivamente vincolanti. Tale linea è stata confermata dalla giurisprudenza con sentenza del TAR Lazio del 29 luglio 2025, con cui è stato annullato il diniego di certificazione di un credito R&S fondato sul Manuale di Frascati, ribadendo che fonti tecniche prive di richiamo legislativo non hanno efficacia retroattiva. Anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 19868 del 28 maggio 2025, ha riconosciuto la natura interpretativa delle nuove definizioni, applicabili retroattivamente in favore del contribuente, escludendo la configurabilità del reato di utilizzo di crediti inesistenti in assenza di frode;
con il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87 è stata introdotta una causa di non punibilità per i crediti non spettanti, qualora sussista un’incertezza oggettiva sui requisiti tecnici richiesti;
la certificazione preventiva, prevista dall’art. 23 del decreto-legge del 21 giugno 2022 n. 73 e disciplinata dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, consente alle imprese di attestare la sussistenza dei requisiti del credito tramite enti accreditati, vincolando l’Amministrazione finanziaria sui profili tecnici e rafforzando la tutela del contribuente in assenza di frode;
le nuove norme e i recenti orientamenti giurisprudenziali confermano che molte delle contestazioni operate in passato non erano coerenti con il quadro legislativo e hanno prodotto gravi conseguenze economiche e reputazionali per le imprese;
il settore moda, simbolo del made in Italy nel mondo, rappresenta un comparto strategico per occupazione, export e innovazione, e non può essere esposto a ulteriori incertezze normative e fiscali,
si chiede di sapere:
quante siano, suddivise per anno, le imprese del settore moda coinvolte nelle contestazioni derivanti dalla risoluzione n. 41/E del 2022 dell’Agenzia delle entrate e quale sia l’ammontare complessivo delle somme richieste in restituzione;
se il Governo intenda interrompere momentaneamente, con atto di indirizzo, i controlli a oggi in corso da parte dell’Agenzia delle entrate e la conseguente azione nei confronti delle aziende;
se, per gli avvisi di accertamento in corso o già notificati, non ritenga opportuno dare la possibilità alle imprese di dimostrare l’esclusione del dolo o colpa grave ovvero l’effettivo sostenimento delle spese di ricerca e sviluppo, correttamente documentate, con esclusione di condotte evasive o elusive, al fine di scongiurare l’effetto retroattivo di criteri comunque extra-legem;
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario prevedere specifici strumenti di tutela per i settori strategici del made in Italy, come la moda, che risultano maggiormente penalizzati da interpretazioni altalenanti e retroattive dell’Amministrazione finanziaria.