Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-02089

Atto n. 3-02089

Pubblicato il 29 luglio 2025, nella seduta n. 334

VERINI, RANDO, VALENTE, MIRABELLI, SENSI, LA MARCA, MARTELLA, CAMUSSO, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, ROJC, GIACOBBE, VERDUCCI, IRTO, ROSSOMANDO, ALFIERI, NICITA, ZAMPA - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

con il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema “premiale” per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia con la disciplina adottata in precedenza per i reati di terrorismo. La legge 13 febbraio 2001, n. 45, ha sostanzialmente esteso ai testimoni di giustizia le misure a favore dei “pentiti”;

i testimoni sono identificati, dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 8 del 1991, come coloro che “assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato (cd. testimone vittima), ovvero di persona informata sui fatti o di testimone” (detto testimone terzo), a condizione che nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero sia in corso un procedimento di applicazione della stessa;

è prevista peraltro la possibile estensione delle misure previste anche a coloro che: coabitano o convivono stabilmente con i testimoni di giustizia; risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i medesimi;

il 21 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”;

con tale legge, a prima firma Rosy Bindi, scaturita in gran parte da una precisa indicazione contenuta in una relazione dell’allora Commissione antimafia, i testimoni di giustizia finalmente hanno visto riconoscere un profilo diverso che li distingue dai collaboratori di giustizia. I testimoni di giustizia trovano così nell'ordinamento un loro posto originale perché il testimone di giustizia è vittima di mafia e non è mai stato parte del mondo mafioso. Ha un profilo molto importante di testimonianza civile;

in virtù delle circostanze che hanno fatto seguito al servizio reso al Paese però la grande maggioranza dei testimoni di giustizia, sia coloro che sono tuttora sotto protezione, sia quelli che ne sono usciti, non raggiunge i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a causa della sospensione dell’attività lavorativa e della discontinuità contributiva;

questa condizione è stata più volte denunciata in contesti pubblici allorché i testimoni hanno espresso il concreto timore di dover affrontare la pensione in stato di grave difficoltà, pur avendo reso per senso civico e attaccamento alla legalità un servizio fondamentale allo Stato;

tale situazione rappresenta una grave ingiustizia sociale e al contempo costituisce un forte disincentivo alla collaborazione con la giustizia, a maggior ragione per coloro che si sono visti privati delle misure di protezione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, a fronte di precisi e dettagliati report, della complessità inerente alla situazione previdenziale dei testimoni di giustizia e dei loro familiari, e se intendano fornire i dati ufficiali sulla platea complessiva dei soggetti interessati;

se non ritengano opportuno modificare la normativa vigente per riconoscere una contribuzione figurativa di almeno 10 anni di anzianità pensionistica, valida ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, per tutti i testimoni di giustizia e per i loro familiari conviventi, inclusi coloro che sono stati assunti nella pubblica amministrazione, e se non intendano sollecitare la commissione centrale ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 82 del 1991 e il servizio centrale di protezione affinché affrontino in modo strutturale la questione previdenziale, proponendo una soluzione normativa stabile e definitiva;

se non ritengano opportuno incrementare, come da più parti sollecitato, l'attuale retribuzione delle pensioni dei testimoni di giustizia calcolandone l'aumento nel rispetto di alcuni parametri da definire che tengano conto delle gravose limitazioni che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito, anche prevedendo le agevolazioni fiscali già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tali opportunità per le stesse ragioni dovrebbero essere estese ai familiari conviventi che hanno vissuto restrizioni e condizionamento durante i percorsi di protezione.