Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02248
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Atto n. 4-02248
Pubblicato il 10 luglio 2025, nella seduta n. 327
MAZZELLA, GUIDOLIN, NATURALE, CATALDI, GAUDIANO, PIRONDINI, ALOISIO - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
il percorso per il riconoscimento della figura sanitaria dell’osteopata in Italia è il risultato di un lungo e complesso iter legislativo iniziato negli anni ‘90;
l’osteopatia è stata individuata come nuova professione sanitaria autonoma dall’articolo 7 della legge n. 3 del 2018 ed è tuttora in corso il processo di regolamentazione; in particolare, lo stesso art. 7 demanda una piena disciplina all’emanazione di tre decreti attuativi;
il primo, che ha riguardato l’individuazione del profilo professionale dell’osteopata, è stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2021. Il provvedimento definisce l’osteopata come professionista sanitario che opera nell’ambito della prevenzione e del mantenimento della salute attraverso trattamenti manuali non invasivi sulle disfunzioni somatiche dell’apparato muscolo-scheletrico. Ai sensi degli artt. 1 e 3, l’osteopata lavora in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e può operare in strutture pubbliche o private;
il secondo provvedimento, che disciplina l’ordinamento didattico universitario della formazione in osteopatia, è il decreto interministeriale n. 1563 del 1° dicembre 2023 emanato dai Ministri dell’università e della ricerca e della salute (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2024). Esso ha istituito ufficialmente il corso di laurea triennale in osteopatia, il cui primo anno accademico è iniziato nel 2024/2025, con i primi laureati attesi nel 2027;
il terzo decreto, quello più atteso, non è stato ancora adottato: riguarda i criteri per l’equipollenza dei titoli e per la valutazione dell’esperienza professionale. Si ritiene che si tratti del provvedimento più delicato, poiché relativo alla regolarizzazione degli osteopati già operativi sul territorio nazionale, stimati in circa 15.000-20.000 persone;
la legge n. 3 del 2018 al comma 2 dell’articolo 7 prevede che, acquisito il parere del consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;
si evidenzia che per quanto riguarda gli eventuali percorsi formativi integrativi non è ancora stato acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, vincolante per il prosieguo dell’iter del decreto sulle equipollenze dei titoli;
si evidenzia che il completamento dell’iter legislativo richiede anche l’istituzione dell’albo professionale degli osteopati, che però potrà essere attivato solo dopo l’approvazione del decreto sull’equipollenza. Questo perché, fino al 2027, non esisteranno osteopati laureati in Italia secondo il nuovo ordinamento universitario: gli unici potenzialmente iscrivibili saranno quelli che avranno ottenuto il riconoscimento attraverso l’equipollenza;
la maggior parte degli osteopati italiani ha seguito percorsi formativi privati, in quanto fino al 2023 non esisteva un corso di laurea universitario in osteopatia. Le loro competenze non possono ancora essere ufficialmente riconosciute in assenza di un decreto che stabilisca le modalità per l’equipollenza dei titoli;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 2021, all’art. 4, rinvia a un successivo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per definire i suddetti criteri. Inoltre, l’articolo 7 della legge n. 3 del 2018 prevede la possibilità di attivare percorsi integrativi per il riconoscimento delle competenze già acquisite;
considerato infine che:
il riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria è stato formalmente sancito, ma rimane incompleto in mancanza dell’atto fondamentale per riconoscere la legittimità di chi già pratica la professione in Italia, il che genera forti incertezze e criticità concrete per migliaia di professionisti, in attesa di sapere se e come potranno continuare a esercitare legalmente la propria attività. La definizione di un quadro normativo chiaro e condiviso, che comprenda i criteri di equipollenza e di valutazione dell’esperienza professionale, è essenziale per garantire la tutela dei cittadini e assicurare elevati standard di qualità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;
più specificamente, il necessario accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, come previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 2021, riveste un ruolo strategico nel delineare i criteri di riconoscimento delle competenze pregresse e nello stabilire le modalità di transizione per gli operatori già attivi sul territorio nazionale. Tale processo dovrà coinvolgere un ampio confronto tra le istituzioni, le organizzazioni di categoria e gli operatori, al fine di definire linee guida condivise che consentano un’integrazione equilibrata tra le esperienze maturate e le nuove competenze acquisite attraverso il percorso accademico ufficiale;
infine, si evidenzia come il completamento dell’iter legislativo e l’istituzione dell’albo professionale degli osteopati siano passaggi imprescindibili per consolidare la figura professionale, favorire la sua integrazione nel sistema sanitario nazionale e garantire ai cittadini un servizio di qualità, sicuro e qualificato. La piena attuazione di queste norme richiederà un impegno coordinato tra tutti gli attori coinvolti, affinché il processo di riconoscimento e regolamentazione possa essere portato a termine con successo e in tempi ragionevoli,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alle carenze normative che negano, ancora oggi, la formalizzazione dello status di professionisti per gli osteopati, e quali siano le tempistiche previste per l’acquisizione del parere del Consiglio superiore di sanità sul decreto sulle equipollenze e l’adozione dei provvedimenti necessari per valorizzare appieno la figura dell’osteopata;
se condivida l’urgenza dell’emanazione del decreto sulle equipollenze prima ancora dell’istituzione dell’albo professionale, per evitare la penalizzazione di migliaia di professionisti;
se condivida l’opportunità di equiparare chi, fino alla data di costituzione di corsi di laurea appositi, ha conseguito titoli privatamente, elevandoli al rango di laurea;
quali siano le modalità e le tempistiche necessarie per istituire un apposito albo professionale per la categoria.