Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02246
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Atto n. 4-02246
Pubblicato il 10 luglio 2025, nella seduta n. 327
MAZZELLA, GUIDOLIN, NATURALE, CATALDI, GAUDIANO, PIRONDINI, ALOISIO - Ai Ministri per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) sono finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti. Introdotti dall’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992 (che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani con i piani di accessibilità urbana), sono strumenti di monitoraggio, pianificazione e programmazione degli interventi volti a garantire: l’accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici; l’accessibilità degli spazi urbani pubblici costruiti o naturali; la fruizione dei trasporti da parte di tutti. L’obiettivo del piano è, quindi, quello di garantire alle persone con disabilità il raggiungimento del massimo grado di mobilità nell’ambiente abitato e di fruibilità degli edifici, secondo criteri di pianificazione, di prevenzione e di buona progettazione;
le leggi citate hanno introdotto l’obbligo per le amministrazioni competenti di dotarsi del piano, senza tuttavia fornire indicazioni utili per la sua redazione e per i suoi contenuti, ma prevedendo sanzioni per gli enti inadempienti. Sono obbligati tutti gli enti che detengono un patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico che ospita servizi pubblici, spazi pubblici e luoghi di lavoro. In particolare, i Ministeri e le Regioni forniscono linee guida e documenti di indirizzo per la redazione e incentivano i Comuni a progettare dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche destinando apposite risorse nel “fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. La direttiva (UE) 2019/882, anche conosciuta come European accessibility act (EAA), mira ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, al fine di agevolarne la fruizione anche da parte delle persone disabili;
l’art. 4 della direttiva stabilisce una serie di requisiti di accessibilità che devono essere soddisfatti per una gamma diversificata di prodotti e servizi. Tra questi ultimi, si evidenzia la possibilità di individuare sistemi hardware informatici generici, servizi bancari per i consumatori, servizi di trasporto e apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive. Per soddisfare questi requisiti, è importante considerare le esigenze specifiche delle persone con disabilità, garantendo che i prodotti e i servizi siano progettati e resi disponibili in modo tale da consentire a tutti di fruirne pienamente. Va sottolineato che la direttiva riconosce le sfide che le piccole imprese potrebbero incontrare nel conformarsi ai requisiti e prevede pertanto alcune esenzioni, accompagnate da orientamenti e strumenti forniti dagli Stati membri UE per agevolare la conformità;
oltre ai suddetti requisiti, la direttiva impone una serie di obblighi, sia agli Stati membri UE che agli operatori economici appartenenti agli stessi, al fine di assicurare un'attuazione efficace della direttiva e promuovere l'accessibilità a livello europeo. Essi includono: per gli Stati membri l’adozione di misure legislative e amministrative per garantire l'effettiva attuazione della direttiva a livello nazionale, compresa la definizione di linee guida chiare e l'istituzione di meccanismi di monitoraggio adeguati, nonché l’implementazione di sanzioni adeguate in caso di mancata conformità da parte degli operatori economici; per gli operatori economici, la garanzia che i prodotti e i servizi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti, mediante l'adozione di adeguate misure per adattare i processi produttivi e di erogazione dei servizi, l’aggiornamento delle infrastrutture e adozione di procedure interne volte a garantire la piena conformità ai requisiti della direttiva nonché la formazione del personale per assicurare una comprensione completa e una corretta attuazione delle disposizioni;
considerato che:
il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta uno strumento che mostra alcune criticità tra cui la sua natura statica che non consente di monitorare nel tempo i lavori già realizzati né di seguire in modo dinamico l’evoluzione delle barriere stesse dopo la sua adozione, anche in tempi immediatamente successivi. Inoltre, ha limitazioni nella valutazione dell’ambiente urbano, senza garantire l’eliminazione delle barriere, e non prende in considerazione tutti i tipi di barriere architettoniche, escludendo quelle di natura sensoriale, cognitiva, comunicativa e semantica anche se alcune di queste ultime sono comunque considerate dalla normativa EAA;
altresì, la normativa applicativa del piano non è uniforme a livello nazionale, portando a diverse linee guida a seconda delle Regioni o dei Comuni senza una direzione chiara e univoca,
si chiede di sapere:
quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il diritto ad una vita indipendente, all'autodeterminazione, alla piena partecipazione e inclusione nella società, al rispetto della dignità e autonomia, all'accesso all'istruzione e al lavoro e alla protezione sociale delle persone con disabilità, in ottemperanza agli obiettivi posti dalla strategia europea per le persone con disabilità 2021-2030;
come intendano rispettare la direttiva (UE) 2019/882 volta ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, al fine di agevolarne la fruizione anche da parte delle persone disabili, con espresso riferimento a tutte quelle disabilità oggi in larga parte non contemplate da normativa vigente (sensoriali, cognitive, comunicative);
se non ritengano opportuno trasformare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, quale certificazione per la verifica del livello di accessibilità con legislazione unica, rivolta all’ambito sia pubblico che privato, che fissi gli standard in maniera facilmente misurabile, che rechi banche dati necessarie per l’aggiornamento dei lavori e che ampli il proprio spettro ad un'idea più contemporanea di barriere architettoniche, che possa essere esso stesso registrato presso una banca dati che agevoli la mappatura su tutto il territorio nazionale;
se non ritengano opportuno istituire, analogamente agli attestati di prestazione energetica e al fascicolo strutturale, una banca dati nazionale interoperabile e costantemente aggiornata che registri i livelli di accessibilità degli edifici e degli spazi urbani, in linea con il "digital building logbook" promosso dalla UE, per garantirne la trasparenza e il monitoraggio ex post;
se non ritengano opportuno evolvere il concetto tradizionale di barriera architettonica ai più ampi principi, già considerati da talune amministrazioni regionali, che considerino le barriere semantiche e i disturbi cognitivi con l'obiettivo di traguardare un’idea più ampia e contemporanea di inclusione.