Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01941

Atto n. 3-01941

Pubblicato il 29 maggio 2025, nella seduta n. 310

VERDUCCI, CAMUSSO, DELRIO, NICITA, BASSO, MANCA, PARRINI, IRTO, FRANCESCHELLI, ROJC, VALENTE, GIACOBBE, RANDO - Al Ministro dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

con decreto della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione n. 47 del 20 febbraio 2025 il Ministro in indirizzo ha provveduto al riparto tra le Università di 37,5 milioni di euro, a valere sui Fondi destinati all’attuazione, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell’investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori” della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, destinati all’attivazione dei contratti di ricerca previsti dall’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

in particolare, le risorse ripartite sono destinate a finanziare l’assunzione di almeno 250 giovani ricercatori post-dottorato, assegnando un contributo fino a 150.000 euro per ciascuna posizione di ricercatore da assumere; inoltre, una quota pari ad almeno il 40 per cento della dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento dell’attivazione di contratti di ricerca, di ricercatori, che andranno a svolgere attività di ricerca in atenei o istituzioni di ricerca aventi sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno;

dalla lettura dell’elenco delle assegnazioni, allegato al citato decreto, si desume una ripartizione sostanzialmente omogenea delle risorse tra le diverse istituzioni destinatarie dei fondi, con un’assegnazione che oscilla, in media, tra le tre e le cinque unità per istituzione; ciò non tiene conto delle differenze esistenti tra gli atenei, sia in termini di volume di progetti in essere, sia in termini di qualità della ricerca, sia in termini di concreto fabbisogno di personale; inoltre, nessuna differenziazione viene operata tra università telematiche e università non telematiche e, anzi, le prime appaiono destinatarie, in media, di una quota di risorse superiore rispetto a quelle assegnate alle università e alle istituzioni di ricerca non telematiche; ciò non corrisponde, tra l’altro, alla reale capacità di molte università telematiche di raggiungere una soglia di qualità della ricerca coerente con i parametri di valutazione stabiliti dall’ANVUR;

l’assenza di qualunque criterio oggettivo di riparto delle predette risorse pone seri interrogativi sia in termini generali di compatibilità con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) sia, più specificamente, con il combinato operare del principio di autonomia delle università (art. 33) e del principio di eguaglianza nel suo nesso costitutivo con i principi di proporzionalità e ragionevolezza,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti sulla base di quali criteri sia stata effettuata la ripartizione delle risorse evocate in premessa;

quali iniziative intenda assumere per assicurare che, in futuro, la ripartizione delle risorse avvenga secondo criteri obiettivi e rispettosi delle differenze esistenti tra gli atenei e le istituzioni di ricerca operanti nel nostro Paese, specie per quel che riguarda il raggiungimento degli standard qualitativi della ricerca;

se ritenga di favorire, pro futuro, lo stanziamento di ulteriori risorse destinate all’attivazione di contratti di ricerca, anche al fine di assicurare la soddisfazione di un’esigenza di ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui al decreto evocato in premessa.