Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00146
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Atto n. 1-00146
Pubblicato il 21 maggio 2025, nella seduta n. 306
NATURALE, PATUANELLI, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NAVE, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TURCO
Il Senato,
premesso che:
la direttiva 2009/147/CE "Uccelli", all’articolo 7, impone che il prelievo venatorio delle specie in allegato II rispetti il principio di un saggio utilizzo e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie, senza pregiudicarne pertanto lo stato di conservazione; affinché tale richiesta possa essere soddisfatta risulta essenziale un’attenta valutazione delle scelte di modifica del quadro normativo nonché l’affidamento a ricerche e lavori volti alla protezione e alla corretta gestione e utilizzo delle popolazioni di tutte le specie di uccelli, come previsto all’art. 10 della stessa direttiva;
in quest’ottica i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto 6 novembre 2012, hanno definito le “modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE (12A12391)”;
in attuazione di quanto disposto dal citato decreto, e tenuto conto delle informazioni pervenute a ISPRA da parte delle amministrazioni regionali e provinciali, l’ISPRA ha pubblicato un documento di sintesi dei dati di abbattimento delle specie ornitiche sottoposte a prelievo ricavati dai tesserini venatori relativamente alle stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, fornendo pertanto il numero di esemplari abbattuti dal 2017 al 2023 nel nostro Paese per ciascuna delle 36 specie di uccelli cacciabili in Italia, divisi per regioni e stagioni venatorie;
nel suo rapporto ISPRA ricorda che l’avifauna è “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”, come chiarisce la legge n. 157 del 1992, e che la direttiva Uccelli impone che il prelievo venatorio delle specie presenti nell’allegato II rispetti il principio di un saggio utilizzo e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie, senza pregiudicarne pertanto lo stato di conservazione;
la ricerca di un equilibrio tra conservazione, tutela, vitalità delle popolazioni di specie ornitiche e pressione venatoria avviene, in Italia, tramite i calendari venatori che, su base regionale, regolamentano l’attività venatoria, stabilendo su base analitica le specie cacciabili e i limiti dei carnieri, le giornate, i limiti orari e i periodi dell’anno in cui la caccia è consentita;
per esercitare l'attività venatoria, oltre al porto d'armi, alla licenza di caccia e all’iscrizione ad un ambito territoriale di caccia, è necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato ogni anno dal Comune di residenza del cacciatore, che si deve attenere alle quantificazioni del prelievo per specie espresse dal calendario venatorio regionale; il tesserino venatorio autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato di anno in anno;
i dati dei tesserini venatori, che contengono informazioni sulle giornate di caccia e il numero di abbattimenti per specie, vengono aggregati su base regionale e comunicati ad ISPRA che successivamente redige un rapporto sul prelievo faunistico nazionale, in cui viene analizzata l’influenza del prelievo venatorio sulle popolazioni delle specie cacciabili; pertanto, ogni anno, Regioni e Province autonome devono trasmettere i dati di abbattimento che, una volta elaborati da ISPRA, saranno inoltrati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica alla Commissione europea;
sono stati analizzati i dati pervenuti a ISPRA entro il 31 ottobre 2024 relativi al numero di abbattimenti di ciascuna specie ornitica cacciabile nel periodo compreso tra la stagione venatoria 2017-2018 e quella 2022-2023; la quantificazione degli abbattimenti costituisce, di fatto, la prima informazione necessaria alla valutazione dell’entità del prelievo venatorio in Italia; purtroppo diverse Regioni non hanno fornito tutte le informazioni necessarie (i dati sui tesserini venatori relativi alla stagione venatoria 2023-2024 erano stati trasmessi solo da 5 Regioni: Abruzzo, Campania, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, e la Regione Umbria non ha mai trasmesso i dati per le stagioni venatorie considerate), costringendo ISPRA a fornire un quadro incompleto della situazione;
va ricordato che, nonostante un miglioramento nei dati trasmessi dalle Regioni rispetto al precedente decennio, un’adeguata raccolta ed analisi dei dati di abbattimento rappresenta uno dei presupposti per la corretta gestione venatoria delle singole specie; un efficiente sistema di monitoraggio dei principali parametri demografici delle popolazioni e del prelievo a loro carico consente infatti di verificare la sostenibilità del prelievo, rispondendo in tal modo anche a specifici obblighi comunitari;
bisogna considerare che ai dati ufficiali di abbattimenti provenienti dall’attività venatoria sono da aggiungere quelli illeciti legati al bracconaggio che, in taluni casi, appaiono incidere significativamente sulle popolazioni di alcune specie, ma che sono di difficile quantificazione;
in base a quanto emerge dagli atti del simposio promosso nell’ambito del progetto “LIFE20 ibis eremita” (LIFE20 NAT/AT/000049), l’Italia è ampiamente riconosciuta come un hotspot per la caccia illegale agli uccelli e, secondo le stime del rapporto “The Killing” (Birdlife international, 2015), ogni anno in Italia vengono uccisi o catturati illegalmente fino a 6 milioni di uccelli;
a causa della mancanza di una strategia efficace per combattere i crimini contro gli uccelli selvatici, l’Unione europea ha avviato negli anni diverse procedure “pilot” contro l’Italia, chiedendo chiarimenti e sollecitando il Paese ad attuare misure concrete ed efficaci per affrontare la questione;
nel 2017 l’Italia aveva introdotto un piano d’azione nazionale per la lotta al bracconaggio, che delinea una serie di azioni per la protezione degli uccelli attraverso significativi adeguamenti normativi e l’individuazione di 7 hotspot del bracconaggio in tutta la penisola; secondo il piano d’azione, il 43 per cento dei casi di possesso, cattura, commercio o uccisione illegale di uccelli selvatici si verifica in queste aree designate come hotspot;
la rete europea dei procuratori per l’ambiente (ENPE), un’associazione internazionale sostenuta dall’Unione europea e impegnata nella lotta contro i reati ambientali, ha elaborato una serie di “messaggi chiave” per gli Stati membri finalizzati a un efficace contrasto del bracconaggio, tra i quali l’esigenza di migliorare la legislazione in materia di caccia in modo da distinguere chiaramente l’attività venatoria lecita dal bracconaggio;
ogni anno nel bacino del Mediterraneo vengono uccisi illegalmente circa 25 milioni di uccelli, di cui oltre 5 milioni in Italia; nell’area del Mediterraneo l’Italia è al secondo posto per numero di uccisioni illegali;
il bracconaggio rappresenta una minaccia reale e concreta per la corretta conservazione delle specie migratorie in Europa, Asia ed Africa;
in Italia le principali attività illegali sono l’uccisione di specie protette e, in particolare, l’uso di mezzi illegali come richiami elettronici, trappole o reti, la caccia in aree protette, la caccia in periodi di chiusura, la caccia senza licenza e il commercio illegale di uccelli;
gli sforzi e l'impegno formale dell'Italia nei confronti della Commissione europea, attraverso la pubblicazione del piano d'azione nazionale per il contrasto dei reati contro gli uccelli selvatici, avevano portato alla chiusura della procedura EU pilot (2013)5283, avviata nel 2013 a causa di diffuse problematiche legate alla mancata prevenzione e repressione dei reati contro gli uccelli selvatici;
purtroppo, a 10 anni esatti dall'apertura di questa procedura, la Commissione europea si è vista costretta a rivalutare il caso italiano, rilevando il persistere di una serie di criticità, tra cui “diffusi episodi di bracconaggio” confermati da una serie di segnalazioni da parte di autorità pubbliche e organizzazioni non governative; tra le altre questioni, la riduzione del personale di polizia e il mancato inasprimento delle sanzioni contro bracconieri e cacciatori hanno portato all'apertura di una nuova procedura: EUP (2023)10542, per violazione degli articoli 5, 6 e 8 della direttiva Uccelli. La procedura evidenzia ulteriori violazioni quali: la continua emissione di calendari venatori da parte delle Regioni che consentono di sparare a determinate specie di uccelli durante il loro ritorno ai siti di nidificazione e la caccia a specie in cattivo stato di conservazione senza piani di gestione effettivamente attuati; la violazione del regolamento (CE) 2021/57 che limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o in prossimità di zone umide. Questa procedura si aggiunge a un'altra, emessa nello stesso anno: EUP (2023)10419, sempre per presunte violazioni della direttiva Uccelli, nonché della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, determinata dalla modifica dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che regola le attività di gestione della fauna selvatica, che, riducendo le prerogative delle forze dell'ordine e degli enti scientifici, consente ai cacciatori di svolgere attività di controllo anche nelle aree protette e durante i periodi di divieto di caccia;
la procedura si è trasformata in una vera e propria procedura di infrazione (INFR(2023)2187); ciò nonostante il Governo, il Parlamento italiano e diverse Regioni stanno continuando a promuovere misure normative volte a ridurre le già scarse tutele fornite dalla legislazione in materia di fauna selvatica;
giova sottolineare che per ben due volte modifiche normative alla legge n. 157 del 1992, in materia di tutela della fauna selvatica, sono state introdotte in palese violazione del regolamento della Camera dei deputati con emendamenti al disegno di legge di bilancio di carattere puramente ordinamentale;
nelle zone umide europee, almeno 40 specie di uccelli sono esposte al rischio di avvelenamento da piombo causato dall'ingestione di pallini di piombo esausti;
secondo le stime, circa 700.000 individui di 16 specie di uccelli acquatici muoiono ogni anno nella UE (6,1 per cento della popolazione svernante) e un milione in tutta Europa (7 per cento) a causa degli effetti acuti dell'avvelenamento da piombo. Inoltre, il triplo degli uccelli subisce effetti sub letali; la perdita economica dovuta alla mortalità indotta dal piombo di queste 16 specie è stato stimato in 105 milioni di euro all'anno nei Paesi della UE e in 142 milioni di euro in tutta Europa;
da un’attenta analisi dei citati atti del simposio promosso nell’ambito del progetto “LIFE20 ibis eremita” emerge l’enorme responsabilità della caccia illegale nel rischio di estinzione di specie come l’ibis eremita o il capovaccaio e che il confine tra caccia illegale e legale è estremamente labile ed ogni misura di deregolamentazione dell’attività venatoria o di affievolimento dell’impianto sanzionatorio rende più probabile, e talvolta legalizza, il bracconaggio,
impegna il Governo:
1) ad avviare immediatamente un’interlocuzione con l’Unione europea per individuare le misure legislative necessarie per chiudere le procedure di infrazione che sono state avviate per violazione della normativa europea in materia di fauna selvatica, habitat e sostanze chimiche;
2) nelle more dell’esito dell’interlocuzione e in ogni caso fino alla definitiva chiusura delle infrazioni in essere, a sospendere ogni iniziativa legislativa di modifica della legge quadro sulla tutela della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;
3) a promuovere una più efficace collaborazione con le Regioni al fine di disporre di un quadro analitico completo ed esaustivo dello stato di conservazione delle singole specie, in modo da valutare l’opportunità di introdurre limitazioni all’attività venatoria qualora le condizioni non siano adeguatamente soddisfacenti;
4) a implementare e rafforzare le misure del piano d’azione nazionale per la lotta al bracconaggio in modo da contrastare con maggiore efficacia la caccia illegale, che rappresenta un rischio enorme per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, tutelati dall’articolo 9 della Costituzione.