Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01848

Atto n. 3-01848 (in 1ª Commissione)

Pubblicato il 24 aprile 2025, nella seduta n. 298
Svolto il 14 maggio 2025 nella seduta n. 325 della 1ª Commissione

PARRINI, GIORGIS, ROJC, NICITA, ROSSOMANDO, ZAMBITO, IRTO, VERINI, VALENTE, CAMUSSO, BAZOLI, MISIANI, ALFIERI - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. -

Premesso che:

il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, della legge regionale della Campania che consente al presidente uscente della Giunta regionale di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo, in deroga al limite previsto dalla legislazione statale;

in data 9 aprile 2025, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato il disegno di legge n. 52/XVII, recante la modifica alla normativa vigente in materia di elezione del presidente della Provincia autonoma, nella parte in cui eleva da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi esercitabili;

considerato che:

la Corte costituzionale, con recente sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta legge della Regione Campania, rilevando il contrasto con i principi fondamentali contenuti nella legge statale n. 165 del 2004 e, in particolare, con l’articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede l’introduzione di limiti alla rieleggibilità dei presidenti delle Giunte regionali;

nella medesima pronuncia, la Corte ha affermato che la fissazione di un tetto massimo di mandati consecutivi per i titolari di organi esecutivi regionali costituisce attuazione di principi fondamentali in materia di sistema elettorale e trova fondamento anche nell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che impone alle Regioni il rispetto dei principi stabiliti dalla legge della Repubblica;

con sentenza n. 60 del 2023, la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, nella fattispecie sarde, che prevedevano deroghe ai limiti di mandato dei sindaci, riconducendo i suddetti limiti a principi generali dell’ordinamento, in quanto strumentali a garantire il buon andamento, l’imparzialità e la periodica rinnovabilità delle cariche pubbliche (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione);

in coerenza con tale indirizzo giurisprudenziale, il divieto di un terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Giunte regionali e degli organi esecutivi delle autonomie speciali deve ritenersi principio generale dell’ordinamento e non eludibile neppure da parte delle autonomie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in raccordo con il Governo, intenda attivare le prerogative di cui all’articolo 127 della Costituzione, mediante l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, volta a promuovere questione di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in considerazione della sua sostanziale identità contenutistica rispetto alla legge regionale campana recentemente impugnata e dichiarata costituzionalmente illegittima;

nell’ipotesi in cui non si ritenga opportuno procedere in tal senso, quali siano le motivazioni sottese a tale decisione, anche con riferimento al principio di uniformità nell’applicazione dei limiti alla rieleggibilità delle cariche monocratiche sul territorio nazionale, nonché al rispetto delle competenze legislative tra Stato e autonomie speciali.