Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01827

Atto n. 3-01827 con carattere d'urgenza

Pubblicato il 10 aprile 2025, nella seduta n. 294

MELONI - Ai Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani. -

Premesso che:

tra i compiti attribuiti dal decreto-legge n. 28 del 24 febbraio 2003 all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”, istituito nel 2005 presso il Ministero dell’interno, vi è quello di effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive, verificare lo stato di sicurezza degli impianti sportivi, esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma, attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime e definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

spetta poi alle autorità provinciali di pubblica sicurezza disporre eventuali limitazioni per la vendita dei biglietti;

l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa, con determinazione n. 12/2025 del 25 marzo 2025, ha rinviato ad ulteriori valutazioni il Comitato per l'analisi della sicurezza delle manifestazioni sportive e ha, contestualmente, vietato la vendita dei biglietti per la partita Empoli-Cagliari del 6 aprile 2025, impedendo così in un primo momento la trasferta ai tifosi del Cagliari Calcio;

in data 2 aprile 2025, il Prefetto di Firenze, a seguito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso un’ordinanza che vieta la trasferta ai tifosi residenti in Sardegna per la partita indicata;

la società Cagliari Calcio ha presentato ricorso al TAR Toscana, sollevando dubbi circa la legittimità dell’ordinanza prefettizia;

con decreto n. 952, è stata sospesa l’ordinanza prefettizia, ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottata il 2 aprile 2025, con conseguente revoca da parte del Prefetto di Firenze del divieto di trasferta per i tifosi;

a causa della condizione di insularità, i tifosi sardi sono costretti a prenotare con largo anticipo i mezzi di trasporto verso la penisola, al fine di evitare il rincaro dei costi e rendere sostenibili le trasferte,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti su quali presupposti oggettivi e secondo quali criteri metodologici l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive adotti le proprie determinazioni in materia di limitazioni alle trasferte dei tifosi, con particolare riferimento alla determinazione del 25 marzo 2025, e se in tale occasione i Ministri siano a conoscenza di specifiche analisi di rischio, valutazioni di proporzionalità e consultazioni con le autorità territoriali e le società sportive interessate, effettuate al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti dei cittadini;

alla luce del fatto che il decreto n. 952 ha sospeso l'ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS del 2 aprile 2025, se il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero per lo sport e i giovani, intenda adottare linee guida chiare e procedure preventive più rigorose, finalizzate a garantire che decisioni così incidenti sui diritti dei tifosi vengano assunte solo a seguito di valutazioni tempestive, proporzionate e trasparenti, evitando situazioni di incertezza e danno economico per i cittadini coinvolti;

quali iniziative i Ministri intendano intraprendere per assicurare che le politiche di sicurezza applicate agli eventi sportivi siano sempre conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali, con particolare attenzione alla libertà di movimento e alla partecipazione alle manifestazioni sportive, anche valutando l'adozione di strumenti di dialogo strutturato con le società sportive e le rappresentanze dei tifosi per prevenire decisioni discriminatorie o sproporzionate.