Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01968
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Atto n. 4-01968
Pubblicato il 1° aprile 2025, nella seduta n. 289
LOPREIATO, PIRONDINI, PIRRO, MAZZELLA - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della salute. -
Premesso che:
la legge n. 67 del 2006 sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato, in particolare nel contesto scolastico, e prevede l'adozione di misure adeguate a garantire l'effettiva inclusione degli studenti disabili, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione;
l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 definisce le modalità di integrazione scolastica e il diritto degli studenti con disabilità ad avere il supporto necessario per esercitare pienamente il loro diritto allo studio, incluso il supporto di insegnanti di sostegno, che costituisce una misura essenziale per garantire pari opportunità di apprendimento;
la legge prevede espressamente che il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità debba essere esercitato senza discriminazioni rispetto agli altri studenti, e che la riduzione del supporto scolastico costituisca una violazione dei diritti costituzionali e un atto discriminatorio nei confronti degli studenti con disabilità;
A.S., un ragazzo di 19 anni, affetto da sindrome genetica rara SATB2, che comporta grave disabilità intellettiva, ritardo neurologico e assenza del linguaggio, ha sempre beneficiato di ore di sostegno scolastico pari a 30 ore settimanali durante il suo percorso scolastico, come previsto dalla legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e in seguito al riconoscimento definitivo della sua invalidità al 100 per cento;
per l'anno scolastico corrente, a partire dal 2025, il dirigente scolastico del liceo scientifico "Elio Vittorini" di Napoli ha comunicato alla famiglia che la copertura di sostegno è stata ridotta a sole 18 ore settimanali, senza fornire adeguate giustificazioni ufficiali e senza che sia stata data una risposta istituzionale alle ripetute richieste di chiarimenti da parte della famiglia;
la riduzione delle ore di sostegno ha comportato una grave discriminazione nei confronti del ragazzo, costretto a entrare e uscire dalla scuola a orari distinti rispetto ai compagni, con un evidente danno per la sua integrità fisica, psicologica ed educativa;
la famiglia ha segnalato inoltre la mancata attivazione del progetto di assistenza alla comunicazione previsto dal Comune di Napoli, che è essenziale per lui a causa della sua condizione di non-verbale;
considerato che:
la situazione, a causa della riduzione ingiustificata delle ore di sostegno, configura una violazione dei diritti costituzionali, determinando una discriminazione indiretta (legge n. 67 del 2006) in quanto l’ulteriore disservizio e la riduzione delle ore di sostegno non si sono verificati per gli altri studenti non disabili;
la mancata attivazione dei servizi previsti dal Comune di Napoli per l'assistenza alla comunicazione rappresenta un ulteriore aggravamento della condizione discriminatoria a danno del ragazzo, ostacolando il suo diritto all’inclusione e alla partecipazione scolastica;
la legge n. 67 del 2006 prevede che ogni discriminazione nei confronti degli studenti con disabilità, e in particolare la riduzione del sostegno scolastico, debba essere rimossa tempestivamente, garantendo il ripristino delle condizioni che consentano a questi studenti di partecipare pienamente e in condizioni di parità all’attività scolastica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del caso di A.S. e della riduzione delle ore di sostegno scolastico da 30 a 18 ore settimanali, che sta compromettendo il diritto all’istruzione del ragazzo e creando una condizione di discriminazione nei suoi confronti, e se abbiano preso provvedimenti per affrontare la situazione e per evitare che altre situazioni analoghe si verifichino, tutelando i diritti degli studenti disabili e garantendo loro il pieno esercizio del diritto all’istruzione;
quali misure urgenti intendano adottare, tenuto conto dell’approssimarsi della fine dell’anno scolastico 2024/2025, per garantire che A.S. possa ricevere il pieno sostegno previsto per la sua condizione in conformità con le leggi nazionali e le sentenze che riconoscono il diritto degli studenti con disabilità ad avere il supporto necessario, sia in termini di ore di sostegno che di attivazione dei servizi complementari, come l'assistenza alla comunicazione;
se siano previsti eventuali interventi volti a migliorare l’attuazione della legge n. 67 del 2006, con l’obiettivo di evitare la discriminazione indiretta e garantire la parità di trattamento tra gli studenti disabili e quelli non disabili, anche in relazione alla disponibilità delle risorse per l’insegnamento di sostegno.