Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01931
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Atto n. 4-01931
Pubblicato il 20 marzo 2025, nella seduta n. 288
PIRONDINI, BEVILACQUA - Ai Ministri per lo sport e i giovani e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
il Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per i giocatori di serie A, B e della Lega italiana calcio professionistico, per gli allenatori tesserati per società professionistiche è stato istituito il 1° gennaio 1975. Tale fondo è alimentato dai versamenti obbligatori effettuati dalle società di Serie A, B e C1. Detti contributi, che risultano pari al 7,50 per cento dello stipendio lordo mensile dei calciatori e degli allenatori (di cui il 6,25 per cento a carico della società e l’1,25 per cento trattenuto al giocatore), sono soggetti a un massimale annuale variabile in base agli indici ISTAT. Al termine della carriera professionistica i calciatori e gli allenatori hanno diritto di richiedere la liquidazione delle somme accantonate presso il fondo;
il fondo, privo di finalità di lucro, ha quale obiettivo l’erogazione di indennità di fine carriera, secondo le modalità e i limiti previsti dal proprio statuto, rispettivamente a: giocatori di calcio tesserati per società affiliate alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e attivi nei campionati di Serie A, B o nella Lega italiana calcio professionistico (o in campionati equivalenti in caso di riorganizzazione); allenatori di calcio tesserati per società affiliate alla FIGC e impegnati nei campionati di Serie A, B o nella Lega italiana calcio professionistico (o in campionati equivalenti); allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della FIGC;
questa forma di retribuzione accessoria trovava fondamento giuridico già nella previgente legge 23 marzo 1981, n. 91, all’articolo 4, comma 7, che consentiva alle federazioni sportive nazionali di «prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva», mentre è oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 36 del 2021, che, nel regolamentare il lavoro sportivo in Italia, prevede, all’articolo 26, comma 4, la possibilità per le federazioni sportive di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR), al termine dell'attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile;
contrariamente a quanto avviene per il trattamento di fine rapporto, i calciatori e gli allenatori aventi diritto si vedono in ogni modo costretti a richiedere l’erogazione delle somme loro spettanti, dato che quanto dovuto viene liquidato solo su specifica richiesta e a fine carriera, anche nel caso di calciatori dilettanti, vista la possibilità di riaccedere nuovamente tra i professionisti dopo aver praticato un periodo di sport dilettantistico;
considerato che:
secondo quanto riportato da fonti di stampa sussisterebbero alcune opacità in merito alla trasparenza, nonché alla corretta informazione e alla gestione del fondo, con particolare riferimento a casi specifici di calciatori e allenatori, soprattutto stranieri, che non avrebbero mai reclamato le somme loro spettanti. Come documentato, infatti, da recenti indagini giornalistiche, almeno tre calciatori stranieri di fama internazionale, quali Liam Brady, Hansi Müller e Thomas Berthold, avrebbero dichiarato di non essere mai stati informati dell’esistenza del trattamento di fine rapporto (che, a quanto risulta, è un istituto previsto unicamente in Italia) e di non aver, per questo, mai richiesto né ricevuto le somme loro dovute;
solamente dal 2019 sarebbe stato attivato un portale internet tramite il quale i calciatori e gli allenatori, se al corrente dell'esistenza del trattamento di fine rapporto, possono controllare la propria posizione e avanzare richiesta di liquidazione. Tuttavia, a quanto risulta, è necessario compilare un modulo, scaricabile dal sito dell’Associazione italiana calciatori (AIC), apporvi una firma e farla autenticare, per poi spedire il modulo presso l’ufficio indicato. Solo al termine di tale procedura si otterranno le credenziali per poter accedere al portale dedicato presso cui caricare la specifica documentazione firmata, e sulla base della quale le spettanze vengono liquidate tramite bonifico bancario. Sul sito dell’AIC sono presenti guide in inglese e spagnolo, oltre che in italiano. In precedenza, tale procedimento doveva avvenire tramite moduli cartacei o recandosi personalmente presso la sede del fondo a Roma, con ulteriori difficoltà per i calciatori e gli allenatori stranieri;
una simile situazione sembra sollevare dubbi e criticità sulla corretta applicazione delle norme contrattuali e sulla trasparenza del fondo gestito dall’AIC, che, viceversa, avrebbe attestato come la «quasi totalità» dei calciatori e allenatori abbia regolarmente richiesto e avuto accesso al trattamento di fine rapporto,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza si intenda adottare per garantire che le somme relative ai trattamenti di fine rapporto non reclamati dai calciatori e dagli allenatori, inclusi quelli stranieri, siano correttamente gestite e rese disponibili agli aventi diritto;
quali azioni specifiche siano state o saranno intraprese dai Ministri in indirizzo per assicurare opportuni criteri di trasparenza e pubblicità, di cui al regolamento del Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera, tra tutti i calciatori e allenatori, inclusi quelli stranieri, al fine di informarli in modo adeguato sui loro diritti e sulle modalità per richiedere il TFR, incluse informazioni in merito ai diritti maturati, allo stato dei contributi versati e alle procedure per ottenere il pagamento del TFR;
quali misure intendano adottare per informare i calciatori e gli allenatori, o, in caso di decesso, i loro eredi, che non hanno mai richiesto il pagamento del TFR, al fine di garantire maggiore trasparenza e favorire il recupero delle somme spettanti;
se esistano meccanismi di vigilanza e controllo o se vi sia l’intenzione di istituirli per monitorare la gestione del fondo, inclusa la quantificazione degli investimenti effettuati e degli interessi maturati sulle somme non reclamate;
quali verifiche siano state effettuate o siano previste, infine, per accertare che il fondo disponga delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a un’eventuale richiesta di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto da parte di tutti i calciatori e allenatori che, a oggi, non hanno ancora reclamato le somme loro spettanti.