Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00765

Atto n. 2-00765

Pubblicato il 27 luglio 2005
Seduta n. 855

TURCI , BATTAFARANO , CHIUSOLI , PASQUINI , MACONI , VIVIANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. -

Premesso che:

le compagnie di assicurazione, successivamente all'approvazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che ha introdotto le forme pensionistiche integrative ad adesione individuale, equiparandole sul piano del beneficio fiscale ai fondi pensione, hanno avviato la vendita di polizze previdenziali con l'obiettivo di garantire ai sottoscrittori la costituzione di una pensione integrativa;

tali polizze, meglio conosciute con la denominazione PIP, si configurano dal punto di vista formale come contratti di assicurazione sulla vita, e prevedono il pagamento di una rendita, in caso di sopravvivenza dell’assicurato, al termine del periodo di differimento, di ammontare variabile a seconda della tipologia di prodotto prescelto e del volume degli investimenti effettuati su tale prodotto;

nel triennio 2001-2004 sono stati collocati presso il pubblico circa 685.000 PIP. Di questi, 383.000, pari al 56 per cento, sono polizze cosiddette unit linked, assimilabili a veri e propri prodotti finanziari tradizionali e con connotati assicurativi molto limitati, mentre i prodotti tradizionali sono soltanto 302.000;

i PIP, malgrado i buoni risultati di collocamento raggiunti, iniziano a destare non poca preoccupazione da parte dei sottoscrittori, come dimostrano numerose proteste giunte alle associazioni dei consumatori, in quanto, a fronte delle rendite attese, presentano un volume di spese assai rilevante, deciso discrezionalmente da parte delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia alcun tipo di regolamentazione e vigilanza;

allo stato attuale, infatti, i PIP sono collocati ai sottoscrittori senza un vero e proprio prospetto dal quale si evincano le griglie di costi ripartite in base alle prestazioni fornite o comunque i tetti massimi da rispettare per ciò che attiene ai costi delle polizze: la normativa vigente, infatti, prevede soltanto l'obbligo per le compagnie di assicurazione dell'osservanza delle norme relative all’informativa e alla trasparenza nella redazione del contratto;

vengono segnalati, in particolare, costi elevati, gravanti direttamente sul contraente, quali il caricamento posto sul primo premio versato, destinato a finanziare le spese di collocamento, ovvero il “preconto”, il costo fisso di ingresso, applicato una tantum al momento dell’iscrizione, i diritti generici in cifra fissa, prelevati su ogni versamento o una sola volta nell’anno e i costi di riscatto. Inoltre, sono segnalati costi considerevoli posti a carico del patrimonio, tra cui si segnalano le commissioni di gestione in percentuale sul patrimonio - nelle gestioni speciali le commissioni di gestione sono definite in termini di rendimento trattenuto; la compagnia, infatti, non rivaluta la posizione per l’intero rendimento realizzato, ma ne trattiene una parte, in genere non inferiore ad un minimo prestabilito -, le quali possono essere aumentate dalle commissioni per la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo, se prevista, e dalla eventuale commissione di performance;

sul patrimonio dei fondi e delle gestioni speciali, nei quali sono investiti i premi destinati ai PIP, inoltre, gravano una serie di altri costi la cui incidenza effettiva viene determinata a consuntivo quali, ad esempio, gli oneri di negoziazione, le spese di amministrazione e di custodia, le spese di revisione e di certificazione del fondo e le spese di pubblicazione del valore della quota;

i dati contenuti nella relazione annuale della Covip per l'anno 2004, a conferma di quanto riportato, evidenziano che il totale cumulativo dei premi incassati dalle compagnie di assicurazione nel triennio 2001-2004 è stato pari a 2.530 milioni di euro, mentre le riserve destinate alle prestazioni ammontavano a 2.150 milioni di euro: se si considera che nell’importo relativo alle riserve sono compresi i rendimenti realizzati, é lecito ipotizzare che nel triennio considerato i costi posti a carico dei sottoscrittori dei PIP hanno raggiunto una cifra superiore ai 380 milioni di euro, ovvero in media pari a più del 15 per cento dei versamenti effettuati;

il confronto effettuato dalla Covip tra le varie tipologie di forme di previdenza complementare evidenzia che i PIP rappresentano di gran lunga il comparto che presenta costi più elevati per i sottoscrittori: per un periodo di permanenza di 3 anni il costo medio dei PIP è pari all'8,1 per cento contro l’1,9 per cento dei fondi aperti e lo 0,45 per cento dei fondi negoziali; per un periodo di permanenza di 10 anni il costo dei PIP è comunque più che doppio rispetto a quello dei fondi aperti e sei volte più alto di quello dei fondi negoziali;

i PIP che presentano i costi più rilevanti, in alcuni casi superiori al 20 per cento dei versamenti effettuati dai sottoscrittori, sono i prodotti unit linked;

tenuto conto che:

l’ISVAP, con la circolare n. 551/D del 1° marzo 2005, è intervenuta tardivamente a regolamentare il settore, limitandosi a correggere soltanto alcuni aspetti delle condizioni contrattuali dei PIP, quali l’obbligo di restituzione di parte del preconto in caso di spostamento da un PIP ad altra forma previdenziale e quello di presentare ai sottoscrittori l’importo medio delle commissioni applicate;

gli obblighi previsti nella circolare dell'Isvap, tuttavia, non vengono applicati alle polizze già sottoscritte, tanto che, anche dopo la sua applicazione, la forbice dei costi rimane ancora molto divaricata a causa del livello elevato dei caricamenti e degli altri costi;

il collocamento di polizze PIP e degli altri strumenti di previdenza integrativa avviene in assenza di pubblici raffronti fra costi e prestazioni, che possano mettere in condizione i risparmiatori previdenziali di operare scelte consapevoli all'aquisto del prodotto ritenuto più idoneo;

considerato, infine, che le problematiche sull'onerosità della previdenza integrativa rischiano di ripetersi anche per quanto riguarda il conferimento e la gestione del TFR dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari,

si chiede di sapere:

quali misure intenda adottare il Governo nei confronti degli operatori finanziari ed assicurativi e delle rispettive autorità di vigilanza affinché sia posta in essere l'effettiva trasparenza dei prodotti e la correttezza di comportamenti a tutela dei risparmiatori e del loro diritto a conoscere e confrontare i diversi investimenti di previdenza integrativa proposti dal mercato;

se intenda adottare ulteriori misure di regolamentazione finalizzate ad assicurare e potenziare la vigilanza sul settore della previdenza integrativa;

se non ritenga opportuno che le compagnie di assicurazione provvedano alla riduzione in misura ragionevole dei costi di ingresso e degli altri costi di gestione delle polizze PIP posti a carico dei sottoscrittori;

se intenda prevedere, in sede di esame del decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, una chiara preferenza a favore delle forme pensionistiche a gestione collettiva i cui costi sono notoriamente inferiori a quelli delle polizze individuali.