Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01773

Atto n. 3-01773

Pubblicato il 19 marzo 2025, nella seduta n. 287
Svolto il 26 giugno 2025 nella seduta n. 321 dell'Assemblea

VALENTE, SENSI, D'ELIA, ZAMPA, RANDO, ROSSOMANDO, CAMUSSO, GIACOBBE, ZAMBITO, VERINI, TAJANI, MALPEZZI, ROJC, NICITA, LA MARCA, MANCA, BASSO - Ai Ministri della giustizia e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. -

Premesso che:

si rileva, con particolare allarme, la presenza di un elevato numero di casi in cui, su esecuzione di provvedimento giudiziale nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto la disciplina delle modalità di affidamento dei minori, bambini che rifiutano di incontrare un genitore (molto spesso il padre) vengono allontanati dal genitore convivente (nella maggior parte dei casi la madre), accusando quest’ultimo di porre in essere condotte di “alienazione parentale” senza che vengano adeguatamente indagate le ragioni del rifiuto del minore di voler incontrare il genitore; spesso tale rifiuto trova ragione nelle condotte di violenza domestica poste in essere dal genitore rifiutato in danno dell’altro genitore e del figlio, nella forma di violenza diretta o assistita, che gli operatori giudiziari non accertano e gli operatori sociali sembrano voler ignorare. Questo orientamento, costante e reiterato, appare motivato dalla mancanza di formazione specializzata e dalla persistenza di stereotipi di genere;

nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale”, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 20 aprile 2022 nella XVIII Legislatura, la Commissione aveva stigmatizzato il ricorso alla nozione dell’”alienazione parentale” per motivare gli allontanamenti forzosi dei bambini dalle madri, criticando l’utilizzo, per la valutazione delle capacità genitoriali, “di riferimenti a costrutti ascientifici ed a diagnosi non asseverate, ovvero non desunte da un valido percorso diagnostico definito e condiviso dalla comunità scientifica e comunque non direttamente incidenti sulla capacità genitoriale”;

in relazione all’allontanamento forzoso dei minori, la Commissione femminicidio auspicava, nella citata Relazione, l’introduzione di “disposizioni che disciplinino l’esecuzione dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l’incolumità fisica del minore stesso”;

la riforma Cartabia del processo civile del 2022, introducendo un rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ha inserito specifiche disposizioni per la trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza, ribadendo la necessità di un’istruttoria autonoma sui fatti di violenza in modo da poter accertare, già dalle fasi iniziali del giudizio e prima dell’adozione dei provvedimenti provvisori, “anche solo a livello di fumus, l’allegazione di violenza sia fondata o meno”, senza rinviare al consulente e alle sue teorie, comprese quelle a-scientifiche, la valutazione della sussistenza di un ipotetico conflitto, imponendo all’organo giudicante di tenere rigorosamente distinto l’accertamento dei fatti di violenza, compito rimesso al giudice, dalle valutazioni dei consulenti;

la riforma inoltre ha previsto l’ascolto diretto del minore, evitando l’ingresso nel giudizio di interpretazioni cliniche dei consulenti fondate su ipotesi indimostrabili di condizionamenti del minore, mentre nella maggioranza dei casi attribuiti alla madre alienante nell’articolo 473-bis.25 è stato espressamente previsto che le consulenze devono essere fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica; questi principi sono stati di recente richiamati e puntualizzati dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 4525/2025;

ciononostante, nelle aule giudiziarie del nostro Paese da anni continuano a permanere prassi fondate sul costrutto dell’alienazione parentale per giustificare l’allontanamento coattivo di minori dalla madre anche nei casi conclamati di violenza domestica; queste prassi non riconoscono la violenza ma puniscono le madri falsamente giudicate come alienanti e incidono negativamente sulla integrità psico-fisica dei figli, i quali si trovano a subire un allontanamento traumatico da un genitore accudente, solo per essere riavvicinati all’altro genitore, il padre, il più delle volte rifiutato per comportamenti violenti, autoritari e maltrattanti;

da quanto risulta agli interroganti, in almeno dieci casi, minori sono stati allontanati coattivamente dalle madri ritenute alienanti; tutti i decreti di allontanamento sono stati emessi richiamando nelle motivazioni le conclusioni di consulenze tecniche d’ufficio che suggeriscono il trattamento dettato per la Sindrome da alienazione parentale o costrutti analoghi, che prevede l’allontanamento del minore dalla madre convivente, in assenza di patologie psichiatriche della stessa, l’isolamento del minore in una struttura e il riavvicinamento forzoso al padre, per affermare il diritto alla bigenitorialità non verificando i possibili traumi che questa “esecuzione forzata” può produrre in capo al minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario adottare con urgenza iniziative, anche a carattere normativo, volte a stabilire che nei procedimenti di affidamento dei minori siano rispettate le prescrizioni di divieto di ricorso a teorie prive di validazione scientifica quali quelle sull’alienazione parentale, che siano rispettati i diritti dei minori a non essere traumatizzati con pratiche fuori dello stato di diritto, non asseverate per altro dal contesto scientifico e sanitario;

se non ritengano opportuno istituire una Commissione interministeriale, dando seguito alla proposta della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio approvata all’unanimità nella XVIII Legislatura, che esamini l’attuale condizione di tutti i minori allontanati coattivamente dalla loro abitazione, dal loro contesto abituale di vita e dalla loro madre, valutando le conseguenze e gli effetti di queste pratiche sui minori e sul genitore dal quale i figli sono stati forzatamente allontanati.