Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01770

Atto n. 3-01770

Pubblicato il 19 marzo 2025, nella seduta n. 287
Svolto question time il 20 marzo 2025 nella seduta n. 288 dell'Assemblea

SENSI, NICITA - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

secondo quanto si apprende da alcuni quotidiani, presso lo stadio San Siro di Milano sarebbe in sperimentazione un sistema di videosorveglianza intelligente, sviluppato dalla società italiana “Reco 3.26”, che consentirebbe il rilevamento dei dati biometrici dei volti degli spettatori;

si tratterebbe di una tecnologia analoga a quella già utilizzata allo stadio Olimpico di Roma e che la Lega Serie A intende gradualmente estendere a tutti i 20 stadi nei quali si svolge il campionato di calcio italiano;

secondo quanto riportato, ogni spettatore che attraversa i varchi verrebbe fotografato e dalla sua immagine verrebbero estratti dati biometrici poi abbinati al nominativo stampato sul biglietto, conservati in un server accessibile solo alle autorità di pubblica sicurezza e utilizzati, nel caso si dovessero verificare non meglio precisati incidenti all’interno dello stadio, per identificare i responsabili incrociando i dati biometrici degli autori con quelli presenti nel database di tutti gli spettatori presenti;

Giorgio Nobile, Chief Operating Officer della Reco 3.26, ha dichiarato che “oltre alle forze dell’ordine, i soli ad avere accesso al sistema sono i nostri responsabili della manutenzione, ma limitatamente alle funzioni tecniche necessarie”;

la Reco 3.26 ha realizzato, tra l’altro, il “Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini S.A.R.I.” per il Ministero dell'interno e la Polizia di Stato e si presenta sul sito internet come un’azienda che “sviluppa tecnologie e soluzioni per le imprese e i governi di tutto il mondo”;

fino alla fine del 2025 vige una moratoria sull’installazione e sull’utilizzo di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale attraverso l’uso di dati biometrici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati. Tale trattamento è consentito solo all’autorità giudiziaria, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e alle autorità pubbliche, a fini di prevenzione e repressione dei reati, e comunque previo parere favorevole del Garante della privacy;

il riconoscimento facciale intelligente è disciplinato altresì dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal Regolamento sull’Intelligenza artificiale (AI ACT) per il quale si tratta, salvo ipotesi eccezionali, di un uso pericoloso dell’intelligenza artificiale;

il sistema già in uso, stando a quanto riportato dagli organi di stampa, presso lo Stadio Olimpico di Roma, oggetto di sperimentazione presso lo Stadio di Milano, non appare sottrarsi all’ambito di applicazione dei predetti divieti, né sembra autorizzato dal Garante per la privacy, contrariamente a quanto riferito da alcuni organi di stampa;

il rispetto doveroso, ma spesso soltanto formale, delle procedure previste dalla normativa vigente a tutela della privacy non è purtroppo garanzia sufficiente ad assicurare detta tutela, come dimostrano molteplici attività illecite che, sempre più spesso, fanno ricorso alle nuove tecnologie, in particolare all’Intelligenza artificiale,

si chiede di sapere:

quale sia la base giuridica che legittimerebbe il trattamento massivo di dati biometrici strumentale al funzionamento del sistema riportato in premessa o se, al contrario, tale trattamento integri una violazione della disciplina vigente in materia;

se i cittadini, i cui dati biometrici sembrano essere raccolti per il solo fatto che entrano in uno stadio, siano a conoscenza e pienamente avvertiti di un sistema di riconoscimento facciale quale quello descritto;

se i dati processati in queste circostanze siano o meno a disposizione di altri soggetti oltre alle autorità di sicurezza e siano rimossi nel più breve tempo possibile o, se al contrario, si sia in presenza di una vera e propria schedatura;

quali misure ulteriori il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di assicurare il rispetto della privacy e dei diritti costituzionalmente garantiti, considerata anche la necessità di intervenire prima della fine della moratoria.