Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01728

Atto n. 3-01728 (in 8ª Commissione)

Pubblicato il 4 marzo 2025, nella seduta n. 280

TURCO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

l’isolamento della provincia jonica è una questione che non può più essere rinviata. Taranto risulta fortemente penalizzata dai carenti collegamenti nei trasporti, che continuano ad arrecare disagio ai cittadini, oltre a pregiudicare lo sviluppo del territorio e a penalizzare la sua vocazione turistica;

sono numerose le problematiche irrisolte in tema di mobilità, a partire dalla perdurante chiusura ai voli civili di linea dell'aeroporto “Arlotta” di Taranto-Grottaglie. L’avvicinarsi di un evento sportivo di rilevanza internazionale, come i “Giochi del Mediterraneo”, richiede interventi risolutivi celeri e precisi da parte del Governo, volti a mettere fine all’ingiusto e insostenibile isolamento territoriale che il capoluogo jonico subisce ormai da troppo tempo;

ignorare tali decisioni e azioni sarebbe peraltro ingiustificato, anche in considerazione degli ingenti investimenti pubblici già operati in questa direzione (adeguamento della pista più lunga d’Italia, ampliamento delle strade di accesso, ristrutturazione dell’aerostazione);

per la provincia jonica, ma anche per la vicina Basilicata, è fondamentale garantire la continuità territoriale attivando e finanziando i voli civili di linea, rendendo accessibile l’infrastruttura aeroportuale di Grottaglie ai flussi turistici nazionali e internazionali;

considerato che:

l’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, al fine di garantire parità di condizioni di fruizione del servizio prestato sia tra le differenti aree geografiche di utenza (quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili), sia tra le diverse categorie o fasce di utenti;

l’aeroporto in questione è oggetto di una concessione pubblica statale rilasciata dall’ENAC in favore della società Aeroporti di Puglia S.p.A. (già SEAP S.p.A.) e disciplinata dalla Convenzione n. 40 sottoscritta il 25 gennaio 2002 che, nell’affidare alla concessionaria i sedimi demaniali per la gestione degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, già prevede il loro utilizzo per i voli di linea passeggeri, laddove contempla che tale gestione deve essere esercitata nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e nazionali, che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi a terra;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9046/2024, ha ribadito quanto già affermato dal TAR per la Puglia con sentenza n. 812/2023, ovvero che il riconoscimento della continuità territoriale, in termini strumentali all’attivazione dei voli di linea ai sensi degli artt. 82 della legge n. 289 del 2002 e 36 della legge n. 144 del 1999 riguarda “determinazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS)”,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo provvedere a dare attuazione alla continuità territoriale ex art. 82 della legge n. 289 del 2002 e, conseguentemente, a porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie a rendere operativa la concessione pubblica dell’aeroporto “Arlotta” Grottaglie - Taranto, aprendo l’infrastruttura ai voli di linea passeggeri;

se intenda fornire una chiara indicazione delle risorse che ritiene adeguate a garantire la piena realizzazione della continuità territoriale della provincia jonica e delle tempistiche con cui intende dare concreto soddisfacimento a un legittimo diritto per troppo tempo ignorato.