Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 2-00023

Atto n. 2-00023

Pubblicato il 25 febbraio 2025, nella seduta n. 277

NATURALE, MAIORINO, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, NAVE, BILOTTI, LOREFICE, DAMANTE, GAUDIANO, CROATTI - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. -

Premesso che:

la direttiva 2009/147/CE, direttiva “Uccelli”, concerne la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri;

al considerando 4, afferma che le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune e l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

al considerando 5, afferma che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio UE è necessaria per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo sostenibile;

all’articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per mantenere o adeguare un livello di conservazione delle popolazioni delle specie di uccelli selvatici che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali;

all’articolo 7, comma 1, si legge: “In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione”;

all’articolo 7, comma 4, prevede che gli Stati membri si accertino che l’attività venatoria rispetti i principi di un saggio utilizzo e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate;

la direttiva è stata recepita in Italia principalmente dalla legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, che tutela la fauna selvatica e disciplina l’attività venatoria;

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, lo Stato, le Regioni e le Province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la protezione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli;

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito “purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica” e tale esigenza trova una sua massima espressione nella tutela della biodiversità, assunta a principio fondamentale dell’ordinamento, in virtù di quanto disposto dal novellato articolo 9 della Costituzione;

considerato che:

nel luglio 2023 la Commissione europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la procedura Pilot EUP (2023)10542, per il mancato rispetto del diritto europeo della natura in relazione a una serie di problematiche venatorie in Italia;

nella procedura sono state evidenziate varie criticità riguardanti la gestione e la regolamentazione dell’attività venatoria in Italia in relazione al rispetto del dettato della normativa europea;

fra i rilievi mossi dalla Commissione europea vi è l’abbattimento di alcune specie di uccelli con stato della popolazione non favorevole, in assenza di adeguati piani di gestione e conservazione efficacemente applicati;

l’elenco delle specie comprende: allodola, alzavola, beccaccino, codone, combattente, coturnice, fagiano di monte, fischione, folaga, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pernice rossa, pernice sarda, porciglione, quaglia, starna, tordo sassello, tortora selvatica;

dalla data dell’apertura della procedura non è stata adottata nessuna iniziativa in merito all’obbligo di mantenere o adeguare le popolazioni delle specie citate;

laddove presenti (allodola, coturnice, fagiano di monte, moriglione, tortora selvatica), i piani di gestione e conservazione non sono stati adeguatamente implementati. A tal riguardo non esistono rapporti ufficiali sullo stato di attuazione dei piani se non due, riferiti a coturnice e allodola, redatti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, risalenti al 2019, di cui si evince sostanzialmente la scarsa applicazione; quindi, le specie indicate dalla Commissione europea sono rimaste cacciabili nonostante lo stato di conservazione sfavorevole;

queste evidenze costituiscono una chiara violazione della normativa comunitaria e nazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, intendano promuovere l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si escludano dall’elenco delle specie cacciabili le specie di uccelli richiamate nella procedura EUP (2023)10542 (allodola, alzavola, beccaccino, codone, combattente, coturnice, fagiano di monte, fischione, folaga, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pernice rossa, pernice sarda, porciglione, quaglia, starna, tordo sassello, tortora selvatica), anche al fine di evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.