Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01842

Atto n. 4-01842

(già n. 3-00099)

Pubblicato il 18 febbraio 2025, nella seduta n. 274

MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI - Al Ministro per la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

il 1° dicembre 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

lo schema di decreto, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, detto "PNRR 2", interviene anche sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti pubblici;

l'articolo 4 del decreto-legge, infatti, ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, disponendo l'inserimento nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, "anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione";

tuttavia, nel dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge "PNRR 2", l'articolo 11-ter dello schema di decreto reca formulazioni generiche e poco chiare che rischiano di essere foriere di equivoci e di dar luogo a comportamenti che, malgrado la volontà del dipendente pubblico di attenersi alle regole, siano, di fatto, in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 11-ter in materia di utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 11-ter prevede che il dipendente debba utilizzare gli account dei social media di cui è titolare in modo che le opinioni ivi espresse e i contenuti ivi pubblicati, propri o di terzi, "non siano in alcun modo attribuibili all'amministrazione di appartenenza o possano, in alcun modo, lederne il prestigio o l'immagine", mentre il comma 2 dispone che il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;

i commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, il "divieto al dipendente di trattare comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche svolte su qualsiasi piattaforma digitale" e, qualora "dalle piattaforme social siano ricavabili o espressamente indicate le qualifiche professionali o di appartenenza del dipendente", la previsione che ciò costituisca "elemento valutabile ai fini della gradazione della eventuale sanzione disciplinare" in caso di violazione;

infine, il comma 6 prevede il divieto per i dipendenti pubblici di "divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione (...) informazioni di cui essi abbiano la disponibilità";

considerato che:

molti insegnanti, nello svolgimento dei loro compiti, utilizzano i social media per comunicare informazioni relative al funzionamento dell'istituzione scolastica, all'organizzazione dell'anno scolastico o agli incarichi svolti;

alla luce delle modifiche introdotte dallo schema di decreto al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, molti insegnanti si chiedono se la comunicazione mediante social media di informazioni relative all'orario scolastico o alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri o, più semplicemente, la divulgazione di informazioni di cui essi abbiano la disponibilità possano configurare violazione dei divieti previsti dall'articolo 11-ter con conseguente applicazione della sanzione disciplinare;

nonostante il comma 5 dell'articolo 11-ter preveda che le amministrazioni si possano dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni, e le modalità di rilevazione delle violazioni, in assenza della policy tali condotte sono estremamente indefinite e suscettibili di rendere "pericolosa" la divulgazione di qualsiasi informazione;

è evidente come la parola "informazioni" di cui si vieta la divulgazione o la diffusione "per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione" sia talmente ampia da poter ricomprendere le fattispecie più disparate;

considerato inoltre che i social media rappresentano lo strumento principale della comunicazione odierna e le regole che presiedono alla loro regolamentazione non dovrebbero essere suscettibili di interpretazione nel rispetto del principio in claris non fit interpretatio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare le iniziative utili a rendere inequivoche le disposizioni previste dall'articolo 11-ter dello schema di decreto, nella consapevolezza della diversità dei settori della pubblica amministrazione cui si applica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel rispetto dell'univocità interpretativa della norma e, quindi, della certezza del diritto.