Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01618
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Atto n. 3-01618
Pubblicato il 22 gennaio 2025, nella seduta n. 265
ZAMPA, FINA - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alla notizia dell’arresto, tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2025, a Torino, di Najeem Osema Almasri Habish, comandante libico, capo della polizia giudiziaria di Tripoli e direttore del carcere di Mitiga, presso Tripoli;
l’arresto è stato eseguito in conseguenza di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale, per gravissimi addebiti di tortura, formulati anche grazie al lavoro investigativo e di inchiesta relativo alle mafie libiche e al loro ruolo nel traffico di esseri umani, condotto da giornalisti italiani che ancora oggi sono sotto protezione;
in data 21 gennaio 2025 la Corte d'appello di Roma ha ritenuto l’arresto irrituale in quanto eseguito sulla base della procedura di cui all’articolo 716 del codice di procedura penale, relativo all’estradizione, e, dunque, senza rispettare la più articolata procedura prevista dall’articolo 11 della legge 20 dicembre 2012, n. 237; secondo tale procedura, come interpretata dalla Corte d’appello di Roma sulla base del combinato operare tra gli articoli 2, 4 e 11 della predetta legge, sarebbe stato necessario, ai fini dell’esecuzione della misura, un previo atto del Ministro della giustizia, nella specie difettante; di qui, l’irritualità della mera iniziativa della polizia giudiziaria e, dunque, il pedissequo ordine di scarcerazione dell’arrestato;
contestualmente alla pronuncia della Corte d’appello di Roma (e, come ricostruito dalla stampa, già nella tarda mattinata di martedì 21 gennaio) sono state immediatamente avviate le procedure per il rimpatrio di Najeem Osema Almasri Habish; il rimpatrio è avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno a mezzo di un aereo Falcon 900 italiano, partito da Ciampino alla volta di Torino, luogo ove si trovava l’arrestato, e poi definitivamente partito per Tripoli; all’arrivo a Tripoli, come risulta da molteplici documenti video consultabili on line, Najeem Osema Almasri Habish è stato accolto trionfalmente;
nelle stesse ore in cui veniva avviato ed eseguito il rimpatrio, e in particolare nel pomeriggio del 21 gennaio, il Ministero della giustizia ha diffuso una nota così formulata: “È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell’articolo 4 della legge 237 del 2012”;
considerato che:
su Najeem Osema Almasri Habish gravano addebiti gravissimi e in particolare accuse di tortura e trattamenti inumani e degradanti soprattutto ai danni di persone migranti, relativamente al periodo di loro detenzione nelle carceri di Mitiga e Ain Zara; in particolare, secondo quanto riportato nel rapporto sui diritti umani in Libia del Dipartimento di Stato USA, alla voce “torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment”, stando alle “testimonianze di ex detenuti nel carcere di Mitiga, gli amministratori della Special Deterrence Force (SDF) hanno sottoposto i detenuti a torture. Gli ex detenuti di Mitiga hanno riferito di aver subito sospensioni dalle spalle per molte ore con conseguenti lussazioni; percosse durate fino a cinque ore; percosse con tubi di plastica; percosse ai piedi con uno strumento di tortura chiamato gabbia ‘al-Falqa’; nasi e denti rotti. I leader delle SDF Khalid al-Hishri Abuti, Moadh Eshabat, Hamza al-Bouti Edhaoui, Ziad Najim, Nazih Ahmed Tabtaba, nonché il capo dell'SDF Abdulrauf Kara e i direttori della prigione Usama Najim e Mahmoud Hamza supervisionavano la prigione, secondo un ex detenuto della struttura”;
secondo l’articolo 4, comma 1, della legge n. 237 del 2012 “il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione”; ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, “quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna”;
anche prescindendo da ogni valutazione di carattere tecnico-giuridico in merito alla decisione assunta dalla Corte d’appello di Roma, destano sconcerto e grave preoccupazione le decisioni successive ad essa;
in particolare, mentre le vicende che hanno condotto alla scarcerazione rientrano nelle competenze del Ministero della giustizia, la decisione di procedere immediatamente al rimpatrio dell’arrestato rientra nelle competenze del Ministro in indirizzo;
tale decisione ha definitivamente vanificato ogni possibilità di rispettare e dare esecuzione a quanto richiesto dalla Corte penale internazionale; e destano altresì sconcerto, se confermate, le modalità con cui il rimpatrio è avvenuto;
appare in particolare gravissimo, per la serietà delle accuse e per la rilevanza dell’obbligo internazionale, gravante sull’Italia, di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, che non si sia ritenuto di trattenere in ogni caso Najeem Osema Almasri Habish in Italia, onde favorirne la successiva consegna alla Corte nel rispetto delle procedure all’uopo previste; tutto al contrario, fermo restando il doveroso rispetto dell’ordine di scarcerazione, si è ritenuto di favorirne, agevolarne e, ciò che è peggio, direttamente determinarne il rientro in Libia, così definitivamente sottraendolo alla giustizia internazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quale ricostruzione dei fatti sia in grado di fornire, con particolare riguardo al rimpatrio di Najeem Osema Almasri Habish, e alle motivazioni che hanno condotto ad assumere tale decisione.