Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01512

Atto n. 3-01512

Pubblicato il 28 novembre 2024, nella seduta n. 247

FLORIDIA Barbara, SIRONI, NATURALE, LOPREIATO, LOREFICE, BEVILACQUA, DAMANTE, DI GIROLAMO, PIRRO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. -

Premesso che:

sul portale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è pubblicato il parere di compatibilità ambientale n. 19 del 13 novembre 2024 relativo al progetto del “collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”;

il parere (685 pagine) ripercorre il complesso iter amministrativo del progetto ed analizza la corposa documentazione presentata (complessivamente 10.953 documenti);

la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo con 62 condizioni ambientali e negativo per la valutazione di incidenza appropriata (livello II) per i siti della rete “Natura 2000” ZPS ITA030042 (monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto), ZPS IT9350300 (costa Viola) e ZSC IT9350172 (fondali da punta Pezzo a capo dell’Armi);

la condizione ambientale n. 1 vincola la realizzazione dell’opera agli esiti della valutazione di incidenza ambientale di livello III secondo la direttiva 92/43/CEE che “Si applica soltanto se, nonostante una valutazione negativa, il promotore ritiene che il piano o il progetto debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Ciò è possibile soltanto se non vi sono soluzioni alternative, se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sono debitamente giustificati e se si adottano misure compensative adeguate per assicurare la tutela della coerenza globale di Natura 2000”;

nel rispettare le future decisioni della Commissione europea, si rappresenta che il proponente non ha valutato adeguatamente le eventuali alternative in assenza delle quali, sulla base di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”, si potrebbe giustificare la realizzazione del progetto;

il proponente ha effettuato una carente valutazione progettuale ed economica dell’opera. Sul lato progettuale, la condizione ambientale n. 34 prescrive al proponente, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, “uno studio in cui siano maggiormente approfonditi i rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, e la caratterizzazione delle faglie”; tali indagini sarebbero dovute già essere state esperite dal proponente per sapere se e come l’opera può essere realizzata ovvero prevedere alternative a minor impatto tra cui l’alternativa zero, ovvero la non realizzazione;

nel parere della commissione tecnica VIA-VAS si parla in più punti dell’altezza del ponte pari a 65 metri, ma a pag. 20 si evidenzia una modifica del profilo verticale che sul “lato siciliano della campata principale è stato rialzato verticalmente fino a quota +77,50 m. in corrispondenza del punto critico” comportando modifiche (maggiore altezza delle torri, aumento del diametro delle fondazioni) che potrebbero non essere state adeguatamente valutate dal proponente e dalla commissione;

sul lato economico, la commissione richiede di approfondire lo studio trasportistico nella condizione ambientale n. 14 in considerazione del fatto che i costi dell’opera sono in parte sostenuti dallo Stato; ne discende ovviamente un’approssimativa valutazione delle alternative progettuali per opere meno onerose dal punto di vista economico;

le condizioni ambientali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 18, n. 25 e n. 62 sono relative alla gestione del materiale di scavo prodotto, stimato complessivamente in 16.565.700 metri cubi, di cui 4.565.948 per il versante calabrese e 11.999.752 per il versante siciliano. In particolare: la n. 3 prevede che “Il proponente dovrà identificare le tipologie di discarica che si intende realizzare nei 4 siti”; la condizione n. 4 prevede “una verifica della compatibilità idraulica del sito di deposito e recupero ambientale CRA5, per il quale permangono problematiche dovute alla sua vicinanza al torrente Petrace”; la n. 5 prevede una serie di approfondimenti e interventi relativi all’impatto sui corpi idrici interessati;

non risultano pertanto ancora certamente individuati i siti di recapito finale dei rifiuti speciali e la loro idoneità, anche in relazione alla mancata caratterizzazione quali-quantitativa delle risorse idriche intercettate. Inoltre il proponente non ha presentato lettere d’impegno dei gestori degli impianti per ricevere i rifiuti nel periodo temporale di realizzazione dell’opera;

il ponte sullo stretto consiste in molteplici opere che coinvolgono due Regioni, due Province e diversi Comuni, determinando un’automatica variante urbanistica, e rappresenta, di fatto, un diverso modello territoriale di sviluppo che, a partire dalle infrastrutture di trasporto, implica un radicale cambio di paradigma rispetto allo stato attuale e, soprattutto, rispetto ad altri possibili scenari di sviluppo;

le questioni delle modalità di trasporto e dell’infrastrutturazione del vasto territorio che il “progetto” ponte interessa sono temi che, per il livello di strategicità che li connota, dovrebbero trovare nella valutazione ambientale strategica un adeguato contesto di valutazione. In sostanza l’insieme delle opere che costituiscono il “progetto” ponte dovrebbe essere individuato per quello che effettivamente è: un piano integrato di sistema, come chiaramente indicato, già nel 2001, dagli advisor incaricati dal CIPE con delibera n. 33 del 19 febbraio 1999. Si ricorda a tal proposito che il piano di zonizzazione acustica dell’aeroporto di Bergamo, che ha determinato una variante urbanistica alla pianificazione comunale vigente nei territori contermini, è stato sottoposto a valutazione strategica a seguito della sentenza n. 00668/2013 del TAR Lombardia confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 01278/2015 per l’”efficacia precettiva e prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale”;

il parere espresso dalla commissione VIA-VAS, secondo giurisprudenza consolidata, dovrebbe, nella sostanza, essere negativo. Si rimanda a numerose sentenze del Consiglio di Stato (n. 1164, n. 1166, n. 1167, n. 1169 e n. 1170 del 2020), le quali hanno evidenziato vizi sia di illogicità, sia di difetto di istruttoria, nel positivo giudizio di compatibilità ambientale che la commissione ha espresso in assenza di sufficienti elementi di valutazione e a seguito di prescrizioni da ritenere concordemente negativi in quanto, in assenza da parte del proponente di approfondimento sugli aspetti progettuali necessari a definire un esaustivo quadro di valutazione degli impatti ambientali, il giudizio positivo espresso dalla commissione denota una manifesta irragionevolezza. Inoltre il Consiglio di Stato ha confermato che le scelte progettuali relative ad aspetti qualificanti del progetto avrebbero dovuto essere verificate in sede di valutazione di impatto ambientale e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni;

il Consiglio di Stato, infine, ha affermato che l’assenza di un valido procedimento di valutazione ambientale strategica comporti un contraddittorio e illogico esito della valutazione di impatto ambientale,

si chiede di sapere se, alla luce delle numerose e insanabili criticità, il Ministro in indirizzo intenda esprimere parere negativo sulla compatibilità dell’opera ovvero procedere ad una moratoria di qualsiasi pronunciamento in attesa delle decisioni della Commissione europea sulla valutazione di incidenza di III livello.