Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09064
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Atto n. 4-09064
Pubblicato il 13 luglio 2005
Seduta n. 841
GIOVANELLI , IOVENE , GASBARRI , ROTONDO , LIGUORI , VALLONE , TURRONI - Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. -
Premesso:
che la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" prevede appunto una delega al Governo per emanare, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa (27 dicembre 2004), uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna; tutela risarcitoria dei danni contro l'ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
che, come si evince dal lungo elenco di cui sopra, le materie oggetto di riordino coprono praticamente l'intero campo della legislazione ambientale, e per questo la legge stessa è stata approvata dalla maggioranza in Parlamento dopo un lungo e sofferto iter, con la contrarietà di tutto il centro-sinistra;
che la legge 308/2004 prevede una delega ulteriore al Governo, della durata di due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, sia per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei medesimi sia per "la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche", configurando in questo modo di fatto, nel complesso, il trasferimento, per un lungo periodo, del potere legislativo dal Parlamento al Governo in questa materia;
che la preparazione dei decreti legislativi è affidata, dal comma 11 dell'articolo 1 della legge 308/2004, al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, che si avvale di una "commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti tra i professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega";
che, a quanto risulta allo scrivente, con la decisione GAB/DEC/007/2005 del 21 gennaio 2005 il Ministro dell'ambiente ha provveduto alla nomina dei 24 membri della Commissione;
che “Il Sole 24 ore” ha pubblicato il 26 gennaio 2005 l'elenco completo dei membri della Commissione;
considerato:
che il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ha emanato il 7 giugno 2005 il decreto ministeriale dal titolo "Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308";
che, inspiegabilmente, con tale decreto il Ministro dell'ambiente, anziché definire soltanto "forme di consultazione" secondo il dettato del comma 14 della legge delega, ha creato un nuovo organo, cioè il "Gruppo di coordinamento" istituito nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 308/2004". Tale decreto ministeriale in sostanza istituisce, all'interno della Commissione dei 24 esperti, un ulteriore e più ristretto comitato, denominato "Gruppo di coordinamento", facente capo al Gabinetto del Ministro, che oltre a svolgere le audizioni delle parti, dovrà tenere conto delle osservazioni e delle indicazioni emerse, ai fini della redazione dei testi legislativi;
che già con l'approvazione delle legge delega si era ravvisata un'eccezionale concentrazione del potere legislativo nei principali settori di legislazione ambientale nella sede del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, con relativo scavalcamento del Parlamento e in particolare delle Commissioni permanenti competenti per materia di Senato e Camera. La costituzione di un ulteriore e più ristretto gruppo di "esperti", facente capo direttamente al Gabinetto del Ministro, amplia ulteriormente l'assoluta discrezionalità di questa procedura di formazione delle leggi,
si chiede di sapere:
quando si sia fisicamente insediata la Commissione dei 24 esperti di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 308/2004 e quante volte essa sia stata convocata dalla data del suo insediamento;
quale sia lo stato dell'arte dei lavori della Commissione dei 24 esperti;
per quale motivo, dopo sei mesi dalla nomina della Commissione degli esperti, il Ministero abbia ritenuto necessario istituire un ulteriore e più ristretto Gruppo di Coordinamento, che sembra avere funzioni analoghe, se non di sostanziale sostituzione, della Commissione medesima;
quali atti abbia svolto quest'ulteriore gruppo di coordinamento, quante volte si sia riunito e con chi, sulla base di quali proposte normative e con quali riscontri.