Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01460
Azioni disponibili
Atto n. 3-01460 (in 7ª Commissione)
Pubblicato il 7 novembre 2024, nella seduta n. 240
ZAMBITO, D'ELIA, BASSO, CAMUSSO, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROJC, TAJANI, VALENTE, VERINI - Al Ministro dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
con il decreto interministeriale n. 138 del 2023, il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ha disposto alcune modifiche al decreto interministeriale n. 68 del 2015, recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
una di queste modifiche, riguardante i requisiti del corpo docente, prevede che: “La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due docenti del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola; è al pari computabile agli stessi fini la figura del Professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione gli stessi sono computabili esclusivamente nell’Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo”;
le suddette modifiche, con particolare riferimento ai “tre anni di anzianità nel contratto”, rappresentano una difficoltà, denunciata da molti atenei, per la costituzione del corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria,
si chiede di sapere:
quale sia il motivo che ha portato all’introduzione della modifica citata;
se il Ministro in indirizzo sia consapevole del fatto che, a distanza di più di 18 mesi, detta modifica rappresenti un ostacolo, spesso non superabile per molti atenei, ai fini della costituzione del corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria e quali iniziative intenda adottare per consentirne l’organizzazione e il funzionamento.