Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1494

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1494


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore CORSI ZEFFIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Norme per la sostituzione fedecommissaria

nella successione avente ad oggetto beni culturali







ONOREVOLI SENATORI. - Tutto ció che é di interesse storico ed artistico (e pertanto idealmente appartenente al patrimonio nazionale), quando viene inquadrato nelle categorie del diritto pubblico viene considerato "bene culturale" a tutti gli effetti e, al fine della sua conservazione, valorizzazione e fruizione, gode di opportune salvaguardie ed aiuti anche quando si tratta di proprietà privata; quando, invece, lo stesso bene viene inquadrato nelle categorie del diritto privato viene sí chiamato bene culturale, ma in realtà viene considerato una mera entità economica al pari di qualsiasi altro bene. In effetti, mai si é considerato che non solo norme di diritto fiscale od amministrativo possono minacciare o viceversa tutelare i beni culturali, ma anche norme di diritto privato possono agire positivamente o negativamente; é un fatto, per esempio, che la normativa successoria vigente in quei pochi Paesi i cui ordinamenti sono tuttora rigidamente ispirati al codice napoleonico, disperde, e perció danneggia, un bene culturale come una collezione d'arte, e rende piú difficile, se non impossibile, la tutela ed il restauro di beni immobili.
L'unico modo oggi esistente nel nostro ordinamento per garantire (fino ad un certo punto) l'unità e l'integrità di beni culturali é la fondazione. Peraltro il regime delle fondazioni, nell'attuale normativa, oltre ad essere di difficile attuazione e a non poter derogare dalle cogenti norme successorie, é talmente appesantito da regole burocratiche e da intrusioni del diritto pubblico, frutto del sospetto che lo Stato fascista ebbe per le persone giuridiche che non fossero diretta emanazione dello stesso, da spaventare i privati che ne volessero approfittare.
Nel quadro, perció, di un futuro diritto speciale per i beni culturali la soluzione, per quanto riguarda il settore del diritto successorio, puó essere trovata nella riviviscenza del fedecommesso, ossia, con termine piú moderno, della successione fiduciaria, ove il termine compiutamente significa la fiducia riposta dall'autore del fedecommesso e dalla collettività a che il bene venga conservato nella sua integrità ed unità. A sostegno di questa tesi é da notarsi che la successione fiduciaria ha conservato, salvandole cosí da certa rovina, alcune famose gallerie romane (fra cui quella famosissima dei Torlonia) ancora oggi, grazie al fedecommesso, esistenti ed intatte.
Una riviviscenza del fedecommesso, che puó essere concepito come individuale o, ferma restando l'unità del singolo bene culturale, collettivo, dovrebbe contemperare le indubbie esigenze del privato o dei privati a fruire del bene o dei beni di loro proprietà (cosa impossibile nell'attuale regime delle fondazioni) con l'interesse pubblico all'unità ed integrità degli stessi beni. Anzitutto la successione fiduciaria, atto assolutamente libero nel quadro dell'autonomia privata, dovrebbe applicarsi solo ad opere o a monumenti notificati, perché solo cosí é accertabile l'interesse pubblico all'unità ed integrità del bene o dei beni, e per ció stesso la continuata esistenza del fedecommesso dovrebbe essere condizionata alla effettiva conservazione del bene o dei beni per cui i successibili dovrebbero avere azione contro il beneficiario che non conservasse convenientemente il bene o i beni a lui affidati. Sempre ai fini della loro conservazione, il bene o i beni potrebbero essere dotati di fonti di reddito, anche essi oggetto della successione fiduciaria, purché venga chiaramente precisata la loro destinazione.
In secondo luogo, il testatore o l'autore del fedecommesso dovrebbe stabilire, nell'atto di costituzione della successione fiduciaria, quali dovranno essere i successibili e, nel caso di successione fiduciaria collettiva, la sua durata, potendosi anche pre vedere che, dopo una successione collettiva iniziale, segua una successione individuale: la successione collettiva infatti potrebbe essere necessaria solo per venire incontro ad aspettative createsi prima della costituzione del fedecommesso le quali, altrimenti, potrebbero essere troppo drasticamente deluse, rimanendo peraltro ideale la successione individuale come quella che sembra massimamente garantire l'interesse e la capacità di azione necessarie per la conservazione del bene. Infine, nel caso di successione collettiva, dovrebbe anche prevedersi la figura dell'amministratore scelto fra gli eredi.
Il fedecommesso potrà essere modificato o terminare col consenso di tutti i successibili: nel caso, peraltro, che non sia possibile avere il parere favorevole di tutti i successibili e la continuazione della successione fiduciaria sia oggettivamente insostenibile o debba essere modificata, il fedecommesso puó essere sciolto o modificato con sentenza del tribunale, il quale, in caso di scioglimento, dovrà, se la situazione lo richiede, stabilire gli eventuali risarcimenti ai successibili.
Sarebbe opportuno, nel caso di una legge che facesse rivivere il fedecommesso, che il testo legislativo fosse improntato alla massima libertà e consistesse di poche norme, lasciando il resto all'autonomia privata e alla prassi giurisprudenziale. Il testo dovrebbe esplicitamente affermare, in premessa, che nel caso di successione di beni culturali notificati é possibile derogare alle norme che riguardano la successione legittima, ammettendo altresí la legittimità di patti successori, purché l'unità e l'integrità del singolo bene culturale venga rispettata e ne sia assicurata la conservazione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. In deroga alla disposizione del quinto comma dell'articolo 692 del codice civile, puó essere disposta sostituzione fedecommissaria relativamente alla successione di beni culturali che abbiano natura di immobili o universalità di mobili ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, già notificati al proprietario ai sensi della legge medesima.
2. I beni destinati dal testatore come oggetto di fedecommesso non vengono compresi nel calcolo della quota disponibile dell'eredità.
3. I beni destinati dal testatore come oggetto di fedecommesso sono considerati indivisibili ai sensi dell'articolo 720 del codice civile.
4. Il fedecommesso puó avere durata illimitata.

Art. 2.

1. La sostituzione fedecommissaria per i beni di cui alla presente legge puó essere stabilita a favore di discendenti, di germani o di agnati successivamente vocati, con l'obbligo di conservare i beni medesimi e di restituirli alla scadenza del fedecommesso a favore degli eredi legittimi.
2. L'obbligo di conservazione dei beni oggetto di fedecommesso comprende tutte le obbligazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per preservare l'integrità e la sicurezza dei beni medesimi secondo la natura di ognuno.

Art. 3.

1. La istituzione di fedecommesso per i beni di cui alla presente legge é subordinata alla autorizzazione della competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. La soprintendenza competente esercita la vigilanza sulla utilizzazione dei beni compresi nel fedecommesso, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
3. Qualora l'erede fedecommissario manifesti l'impossibilità di sostenere la spesa necessaria per preservare l'integrità dei beni e per assicurarne la conservazione e la sicurezza e non sia previsto un successore nel fedecommesso o il fedecommissario non intenda nominarne uno, la competente soprintendenza puó disporre la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. In assenza di un successore nel fedecommesso, eguale provvedimento puó essere adottato dalla soprintendenza competente, qualora il fedecommissario non adempia alle prescrizioni di manutenzione e conservazione dei beni del fedecommesso, dopo duplice diffida reiterata in un termine non inferiore a centottanta giorni.

Art. 4.

1. L'erede fedecommissario puó rinunciare in qualunque tempo al fedecommesso.
2. In caso di rinuncia, i beni oggetto del fedecommesso devono essere devoluti a colui che succede nel fedecommesso o, in mancanza, devono essere devoluti secondo i princípi propri della successione legittima o testamentaria del dante causa.
3. Qualora abbia luogo dopo l'autorizzazione della soprintendenza competente di cui all'articolo 3, la rinuncia deve essere notificata alla soprintendenza stessa.

Art. 5.

1. Il testatore puó disporre di un legato di sostegno per gli oneri di conservazione e di manutenzione del bene oggetto di fedecommesso, nei limiti della quota disponibile dell'eredità. Qualora si tratti di beni prevalentemente agricoli, già afferenti all'oggetto del fedecommesso, essi possono anche eccedere la quota disponibile.
2. Il legato, alla stregua del bene oggetto del fedecommesso, é inalienabile secondo quanto disposto dall'articolo 1.
3. Nei casi previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4 e dall'articolo 4, il legato di sostegno é devoluto a favore degli eredi aventi diritto in forza di legge o di testamento.