Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 100
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 100
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore LISI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti
ONOREVOLI SENATORI. - Alla riforma del codice di procedura penale e, quindi, alla scelta del rito, non poteva che seguire una logica ed improrogabile proposta: quella tendente ad attribuire, in via definitiva, le funzioni requirenti o giudicanti ai magistrati.
In verità, ormai da tempo, il dibattito su questo cosí importante problema sta interessando addetti e non ai lavori. Ma da piú parti, si sta pure cercando di creare una cortina fumogena per impedire la risoluzione del problema stesso; ci riferiamo ai pericoli, inesistenti ed inventati, paventati e presentati come attentati ai princípi fondamentali della obbligatorietà dell'azione penale e dell'indipendenza del pubblico ministero.
Nulla di tutto questo: il disegno di legge in oggetto non fa correre alcun pericolo a questi due princípi; sono, anzi, ampiamente tutelati e salvaguardati entrambi.
C'é da dire ancora, che quando il disegno diventerà legge, si porrà, per sempre, fine al perpetuarsi di un dibattito che rischia di allontanare la possibilità di un definitivo stabilirsi dei ruoli cosí come previsti dalla riforma dell'89: difesa, accusa e quindi pubblico ministero, giudice terzo e definitivo titolare della funzione di decidere.
Vi é da precisare, quindi, che la separazione delle funzioni, nel mentre da una parte tutela, conserva e salvaguarda l'indipendenza del pubblico ministero come tale, con le attribuzioni ed i compiti specifici della sua funzione, dall'altra esalta e meglio definisce il ruolo del giudicante terzo, come già detto, imparziale, definitivamente privo di ogni tentazione accusatoria, che mai potrà svolgere le funzioni dell'accusa, che potrà anzi sentirsi un altro, rispetto al titolare dell'accusa: il trionfo della perfetta equidistanza da tutte le parti del processo.
Un'ultima importante e definitiva considerazione: le attitudini e capacità professionali non potranno che avere, dal vincolo ad una sola funzione, una esaltazione dell'esperienza per gli anni trascorsi nel ruolo, salvando tutto il patrimonio di studio e di lavoro nel frattempo acquisito.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. L'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dal seguente: "Art 190. - (Attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti) . - 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, é distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti. |