Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01364

Atto n. 3-01364

(già n. 4-00879)

Pubblicato il 26 settembre 2024, nella seduta n. 224
Svolto question time il 26 settembre 2024 nella seduta n. 224 dell'Assemblea

MAZZELLA, GUIDOLIN, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, CASTIELLO, NAVE, LICHERI Ettore Antonio, MARTON, ALOISIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il comparto della pubblica amministrazione ha vissuto una stagione di forte compressione e di tagli, tendenzialmente lineari e indiscriminati;

la revisione della spesa pubblica ha più volte interessato lo Stato italiano, ad esempio con l’approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, adottato con urgenza in considerazione del quadro di instabilità finanziaria al quale il Paese è stato sottoposto in particolar modo dalle pressioni internazionali, oppure con l’approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, meglio noto come “decreto salva Italia”, attraverso il quale il Governo Monti introdusse, all'articolo 24, la “riforma Fornero” del sistema pensionistico, fino al varo di numerose disposizioni successive, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, e ancora nel decreto-legge n. 101 del 2013, per la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Governo Letta);

considerato che:

la disciplina di erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o del trattamento di fine servizio (TFS), modificata ai sensi del combinato disposto dei provvedimenti citati, rappresenta oggi, di fatto, un elemento di oggettiva disparità tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato;

per i lavoratori del pubblico impiego, infatti, come specificato ampiamente dalle circolari dell’Istituto nazionale di previdenza sociale n. 73 del 5 giugno 2014 e n. 154 del 17 settembre 2015, a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano da un minimo di 105 giorni, in caso di decesso o inabilità del lavoratore, ad un massimo di oltre 2 anni per una serie di casi, tra i quali la pensione anticipata;

per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, invece, i tempi di attesa per l'erogazione del trattamento variano in base alla contrattazione collettiva: ad esempio, nel settore terziario si dispone che venga erogato entro 30 giorni dal termine del rapporto, mentre nel settore del commercio il termine è fino al 45° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;

l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede le seguenti modalità e tempi di erogazione: a) un unico importo annuale se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro; b) due importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima tranche è pari a 50.000 euro e la seconda è pari al corrispettivo mancante); c) tre importi annuali se l'ammontare complessivo è superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda tranche sono entrambe pari a 50.000 euro, la terza è pari al corrispettivo mancante);

considerato infine che:

con sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS sollevata dal TAR Lazio in seguito ad un ricorso di un dipendente pubblico che aveva chiesto il riconoscimento del trattamento di fine servizio senza dilazioni e rateizzazioni, ritenendo che il pagamento rateale potesse ledere l’art. 36 della Costituzione. Con la pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio, componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione che si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell’erogazione;

l’INPS prosegue con il versamento del TFR secondo i criteri dichiarati illegittimi dalla suddetta sentenza senza dare alcuna motivazione al riguardo,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare attuazione alle decisioni della Corte costituzionale e quali siano le motivazioni per cui ancora perduri la disparità di trattamento.