Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08957

Atto n. 4-08957

Pubblicato il 29 giugno 2005
Seduta n. 831

CURTO - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. -

Premesso che:

la legge 164/92, al capo I, art. 1, recita: "Per denominazione d'origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani", con ciò significando una storicità ed una fama già consolidata di un determinato vino, considerandoli elementi essenziali per il riconoscimento di una denominazione;

la corretta informazione del consumatore deve far sì che nulla possa ingenerare confusione o inganno;

è oramai riconosciuto universalmente che nel generale concetto di qualità vada ricompresa, oltre alla bontà organolettica ed alla salubrità, la tipicità quale legame indissolubile tra vino e territorio di provenienza, nonchè espressione imprenscindibile di omogeneità colturale e culturale;

il ruolo chiave del Comitato Nazionale Vini, quale organo consultivo, propositivo ed esecutivo ministeriale nel rilascio di nuove denominazioni, ha anche, e soprattutto, il compito (legge 164/92, capo VI, art. 17, n. 1) della tutela e valorizzazione delle doc esistenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non sia da giudicare poco rigorosa l'azione esercitata in più circostanze dal succitato Comitato Nazionale Vini nella fase istruttoria, prima, e nel rilascio, poi, dei pareri per il riconoscimento di nuove denominazioni, anche quando è apparsa evidente la mancanza dei minimi requisiti di storicità e rinomanza;

se non sia da valutare come omissiva, e comunque carente, l'azione del Comitato Nazionale Vini quando, non esercitando il potere di controllo sulle documentazioni e dichiarazioni esibite (vedi doc "Matera" primitivo nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005), arreca nocumento all'intero comparto, consentendo il riconoscimento di una pletora di denominazioni che nessun giovamento apporta alla complessiva immagine di una vitivinicoltura italiana di qualità;

se non si ritenga sia il caso di regolamentare, nell'ambito della revisione della legge 164/92, o attraverso specifico decreto, il rapporto tra le doc e le igt, specie quando entrambe risultano avere in comune il nome del vitigno, in modo, consequenzialmente, da indirizzare la normativa verso quei disciplinari di produzione capaci di garantire qualità e specificità territoriale;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare inique disparità di trattamento tra zone e vitigni (in altri termini: concedere al Sagrantino ciò che è negato al primitivo di Manduria);

se non si debba essere in qualche modo consequenziali con quanto stabilito nell'accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 a proposito di vitigni autoctoni o tradizionali, accordo che prevede la possibilità dell'eliminazione del nome di un vitigno da qualsiasi denominazione se pregiudizievole di doc più affermate e preesistenti.