Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1481
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1481
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MANTICA, CARUSO Antonino, DE CORATO e PELLICINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996
Istituzione di una casa da gioco stagionale in San Pellegrino Terme e Gardone Riviera
ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito che si é venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, i numerosi disegni di legge presentati nella scorsa legislatura e ripresentati in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema. Lo stesso dibattito avvenuto sul collegato della finanziaria '96 conferma che tale argomento é di grande interesse per l'opinione pubblica.
É diventata sempre piú utopistica e fuori da ogni realtà la pretesa di interdire ai cittadini italiani la possibilità di praticare il cosiddetto gioco d'azzardo: se non si trova posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent) ove lo desiderino, si recano con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero (ad esempio in Slovenia, l'ultimo paradiso che ha aperto le sue frontiere a migliaia di italiani).
É inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino é una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.
D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito una accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.
Non a caso fra le ultime manovre sulle entrate del Governo vi é l'aumento delle cartelle del "gratta e vinci".
É diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania, Austria, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.
L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancor piú facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei casinó oltre confine va ad arricchire ed a potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione, specie nelle aree di antica tradizione turistica legate strettamente a fatti climatici o paesaggistici.
Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.
La forte crisi economica e recessiva che colpisce soprattutto la Lombardia quale realtà industriale e che colpisce direttamente l'occupazione avrebbe potuto trovare, in parte, sfogo ed assorbimento se ci fosse stato un forte programma turistico.
In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi, occupando centinaia di dipendenti, con il presente disegno di legge si propone l'apertura delle case da gioco di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera, peraltro già sede di antichi casinó.
San Pellegrino Terme ha un'importanza notevole dal punto di vista turistico termale e si intende, con il presente disegno di legge, non solo perseguire in maniera adeguata l'incentivazione della stazione, valorizzando le misure idrotermali del suo territorio, ma, essendo la zona limitrofa sede di numerose stazioni sciistiche invernali, si intende permettere anche nella stagione che va dal 1º aprile al 30 settembre la continuità di presenze turistiche, e quindi la stabilità del posto per i lavoratori che a tutt'oggi risultano per la maggior parte stagionali.
Per quanto concerne Gardone Riviera, situato sul lago di Garda, da sempre meta di turisti per la maggior parte provenienti dall'area austro-tedesca, si intende, con il presente disegno di legge, non solo mantenere e recuperare la presenza straniera nella zona, ma permettere anche nella stagione che va dal 1º ottobre al 31 marzo la continuità di presenze turistiche e lavorative come per l'altra stazione. Si ricorda che a Gardone Riviera ha sede il Vittoriale degli Italiani, visitato da circa 200.000 persone all'anno, e che la località gardesana é famosa per il suo clima temperato nel periodo invernale.
Va, infine, sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici, l'autorizzazione delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati possono destinare ad investimenti. Per questi motivi e per quelli precedentemente elencati chiediamo al Senato della Repubblica di esaminare ed approvare celermente il presente disegno di legge.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, é data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera. a) in San Pellegrino Terme dal 1º aprile al 30 settembre;b) in Gardone Riviera dal 1º ottobre al 31 marzo. |
| Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 é concessa su richiesta dei due comuni con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera dei rispettivi consigli comunali. |
| Art. 3. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale della Lombardia adotta con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco. a) disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alle case da gioco, che é comunque vietato ai minori di diciotto anni, agli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed ai militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;b) le specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco é comunque ammesso il gioco con le slot machines ; c) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti; d) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicati all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione; e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono. |
| Art. 4. 1. Il gestore di casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori. |
| Art. 5. 1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi dell'articolo 4, destinandola ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico. |
| Art. 6. 1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente modo: a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarle ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate. Per il comune di Gardone Riviera é obbligo destinare almeno il 20 per cento della sua quota alla Fondazione del Vittoriale per promuovere attività in campo culturale nei settori di sua specifica competenza;b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio; c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio. 2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1 é effettuato dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 2, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo. |
| Art. 7. 1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, puó disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco. |
| Art. 8. 1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. |