Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00991

Atto n. 3-00991

Pubblicato il 29 febbraio 2024, nella seduta n. 165

FAZZONE - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. -

Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

la sua azione, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi. In particolare, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Governo Gentiloni, XVII Legislatura), sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Anche per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481 del 1995;

con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l’Autorità ha quindi adottato il metodo tariffario rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);

tra gli obiettivi dichiarati nella deliberazione vi è quello di “favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio”. Questo processo, lungi da poter essere valutato come positivo dalla molteplicità di imprese operanti nel settore che vedono loro precluso un futuro imprenditoriale, è già in atto attraverso una campagna di acquisizioni da parte delle multiutility;

successivamente l’Autorità è intervenuta con ulteriori deliberazioni regolatorie dai contenuti fortemente impattanti sulle imprese. Tra gli obiettivi strategici dichiarati dall’Autorità, per i quali si attende l’avvio del procedimento, risulta anche lo “sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani, anche ai fini della corretta disaggregazione dei costi”;

il servizio di gestione dei rifiuti, fatte salve le gestioni in concessione alle multiutility (in cui l’ente locale ha di fatto trasferito al gestore il rapporto diretto con l’utenza sino all’incasso della tariffa), è un servizio principalmente affidato dagli enti locali attraverso procedure di gara con obblighi di servizio e prezzi definiti nei capitolati di gara e nei contratti d’appalto;

l’ente locale garantisce il reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei contratti, stipulati con le imprese cui ha affidato la gestione del servizio di raccolta, tramite la riscossione della tariffa applicata alle utenze degli iscritti e ai ruoli dell’imposta e calcolata, dall’introduzione della delibera n. 443/2019/R/RIF, mediante la redazione del piano economico-finanziario elaborato con le modalità previste dall’Autorità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

il piano viene aggiornato annualmente dall’ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa, acquisendo dal gestore le informazioni in merito alle componenti di costo e verificando che il valore così determinato non oltrepassi il tetto prefissato alla crescita delle tariffe (price cap) e il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale meccanismo determina che i corrispettivi contrattuali del gestore, se maggiori della tariffa determinata con il piano, non avrebbero copertura (data l’impossibilità di superamento del tetto imposto dal MTR), mentre, se più bassi, l’ente locale può trasferire tale vantaggio nella tariffa, salvo il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui peraltro ancora non sono ben chiari i meccanismi di applicazione;

il metodo imposto, che tende alla trasformazione dei servizi in appalto in concessioni in cui il concessionario calcola attraverso il MTR il corrispettivo del servizio, determinerà progressivamente la sparizione dal mercato delle medie e grandi imprese private a favore dei concessionari pubblici, come peraltro già avvenuto nel servizio idrico e in parte, come già accennato, in corso nel settore rifiuti, tutto ciò in aperto contrasto con i principi costituzionali (articolo 41) e comunitari che impongono la tutela dell’iniziativa economica privata e della concorrenza;

è necessario anche evidenziare gli effetti negativi e ingiustificatamente vessatori per le imprese dell’approccio di ARERA, che pretende che le imprese private che gestiscono il servizio in regime di appalto assumano anche automaticamente il ruolo di soggetto gestore, sul quale gravano significative responsabilità in ordine ad esempio alla redazione dei piani, senza che venga tuttavia loro riconosciuto alcun potere decisionale in ordine all’individuazione dei parametri che influiscono sulla determinazione dei costi e ricavi del servizio, interamente rimessi alle decisione degli enti territorialmente competenti;

la finalità, contenuta nell’art. 1 della legge istitutiva dell’Autorità, “di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità” parrebbe quindi totalmente disattesa, perlomeno sul lato della concorrenza, dall’introduzione di provvedimenti regolatori che, in un mercato già in regime di concorrenza (diversamente da quello elettrico e idrico), vede questa ridursi sensibilmente e proprio a favore delle multiutility che hanno tradizionalmente occupato, in regime pressoché monopolistico, alcune aree geografiche del territorio;

con l’approvazione dello schema tipo di contratto di servizio (delibera 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF) ARERA ha imposto agli enti locali di procedere con l’eterointegrazione dei contratti di servizio in essere, entro 30 giorni dall’adozione delle determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero entro il termine massimo del 31 maggio 2024;

dall’insieme degli atti di regolazione emanati da ARERA si evidenzia un approccio volto a costituire (in assenza di legittimazione o comunque eccedendo dai limiti imposti dalla legge) uno speciale corpus normativo che non tiene conto delle norme e dei principi del codice degli appalti vigente all’atto della loro adozione e ancor meno di quelli introdotto con il nuovo codice, che tende invece, come è noto e come è stato sottolineato da tutti i commentatori, ad allargare gli spazi di discrezionalità delle stazioni appaltanti e di autonomia negoziale delle parti, privilegiando il criteri dell’ orientamento al risultato e il principio di fiducia nell’operato delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

l’esorbitanza di ARERA dai propri poteri e l’utilizzo improprio dello strumento tariffario per produrre effetti conformativi che non sono limitati ai profili tariffari sono stati di recente stigmatizzati dal Consiglio di Stato, sezione seconda, che con la sentenza n. 10550 del 6 dicembre 2023 ha confermato la già richiamata decisone decisione del TAR Milano n. 486/2023 che aveva disposto l’annullamento della delibera di ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, comprensiva del suo allegato A, avente ad oggetto il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ”, limitatamente alla parte in cui recava disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

sembra pertanto ineludibile l’adozione di misure che arginino questo pericoloso disallineamento tra le norme di legge che regolano i contratti pubblici e la normazione secondaria di ARERA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di adottare misure volte a modificare la normativa che attribuisce ad ARERA competenze regolatorie in materi di rifiuti, espungendo tutte quelle disposizioni che, sovrapponendosi alle regole che trovano la loro sede appropriata nel codice dei contratti pubblici o nel testo unico sui servizi pubblici, interferiscono in maniera impropria nel rapporto tra stazione appaltante e imprese affidatarie del servizio.