Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-01032
Azioni disponibili
Atto n. 4-01032
Pubblicato il 21 febbraio 2024, nella seduta n. 161
NAVE, LOPREIATO, BEVILACQUA, MARTON, NATURALE, FLORIDIA Barbara, PIRONDINI, CATALDI - Al Ministro della cultura. -
Premesso che:
secondo la legge italiana sono beni culturali tutte le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e la conservazione del patrimonio culturale di una nazione risulta essere fondamentale per conoscere e preservare la sua stessa storia e trasmetterla alle future generazioni, rammentando che non si può affatto parlare di valorizzazione e di fruizione di beni culturali se non esiste un’attività di tutela del bene alla base;
una cosa di cui l’Italia può vantarsi è il patrimonio culturale, che ha ereditato in secoli di storia, con 59 siti UNESCO e con oltre 72 luoghi straordinari tutelati dal FAI; e questo stesso patrimonio culturale estremamente vario e diffuso nel territorio è sempre più esposto al rischio di dispersione, a causa di furti e traffici illeciti, annoverando in tale commercio indegno l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illegale di proprietà di opere del patrimonio culturale, senza trascurare che, talvolta, il bene culturale viene frammentato e venduto proprio per occultare l’origine illecita;
il traffico illecito di beni culturali e opere d’arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate, a livello internazionale, vale tra i 4 e i 6 miliardi di euro all’anno, paragonabili a quello della droga e delle armi;
considerato che:
all’articolo 9 della Costituzione è promosso lo sviluppo della cultura e proclamata l'assoluta libertà della cultura in tutte le forme in cui essa si esprime e l'autonomia delle strutture che alla promozione della stessa si dedicano;
all’articolo 117 della Costituzione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali vengono sancite come materie di legislazione concorrente, dove la legislazione spetta alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, salvo che per determinazione dei principi fondamentali riservata esclusivamente allo Stato;
con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stato introdotto in Italia il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, con cui è stata data organicità alla materia ed è stato affidato alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale come azione essenziale per preservare la memoria nazionale e territoriale, nonché la promozione dello sviluppo della cultura con un lavoro condiviso tra Stato, Regioni ed enti;
il 1° aprile 2022 è entrata in vigore sul territorio italiano la convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, elaborata a Nicosia il 19 maggio 2017, la quale prevede la punibilità rispetto ai beni culturali nazionali, del furto e delle altre forme di appropriazione indebita, dello scavo e della rimozione illegale, dell'importazione e dell'esportazione illegale, dell’acquisizione, dell'immissione sul mercato, della falsificazione dei documenti e della distribuzione dei danni;
il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, novella legislativa che è intervenuta fortemente sul codice penale, integrandolo e prevedendo la punibilità del furto e dell’appropriazione indebita dei beni culturali, della ricettazione, del riciclaggio e dell’autoriciclaggio dei beni culturali; passando per la punibilità dell’importazione, dell’uscita o dell’esportazione illecite di beni culturali fino a giungere alla punibilità di dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito, devastazione, saccheggio di beni culturali o paesaggistici nonché della contraffazione di opere d’arte;
il livello di protezione giuridica apportato ai beni culturali e alle opere d’arte si è rivelato quasi sempre insufficiente,
si chiede di sapere:
quale politica intenda adottare il Ministro in indirizzo per colmare le lacune ancora esistenti come l’attenzione al processo di acquisto di una opera d’arte;
quali misure intenda fare proprie per tracciare i passaggi commerciali dell’opera, verificare la compliance dei soggetti che operano nel mercato dell’arte e tenere monitorate le sottostanti movimentazioni di capitali per individuare immediatamente un’attività illecita;
con quali strumenti innovativi si vorranno rendere disponibili tutte le informazioni sull’autenticità, sull’attribuzione e sulla provenienza delle opere e se il passaporto digitale delle opere possa essere uno strumento risolutivo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire la tracciabilità e l’autenticità delle opere d’arte contribuendo a preservare il loro valore nel tempo.