Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00771

Atto n. 3-00771 (in 8ª Commissione)

Pubblicato il 31 ottobre 2023, nella seduta n. 120

MENIA - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la compagnia navale Siremar (Sicilia regionale marittima S.p.A.), interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010, con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori,

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010, fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, e, contestualmente, fu nominato il commissario straordinario;

il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003; la procedura ha accertato l’esistenza di 688 creditori (dipendenti, banche, imprenditori, fornitori e professionisti, tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari a 68.467.921,99 euro);

gli atti successivi hanno condotto l'amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole S.p.A. (CDI) quale aggiudicataria, secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi 69.150.000 euro; la procedura di amministrazione straordinaria ha potuto, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari a 18.513.891,29 euro; in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, è stato notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana S.p.A. (SNS), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist S.p.A. e Ustica Lines S.p.A., contro la Siremar, il Ministero dello sviluppo economico e CDI, volto ad ottenere l'annullamento del contratto di cessione di ramo d'azienda;

il contenzioso giudiziario è proseguito fino al 6 aprile 2016, allorquando il Ministero dello sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, ha autorizzato l'aggiudicazione della procedura competitiva di vendita dell'ex Siremar nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata da SNS per l'importo complessivo di 55.100.000 euro; in data 11 aprile 2016, sono stati quindi definiti gli atti di trasferimento della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS, la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori;

dal primo riparto di 18.513.891,29 euro avvenuto nell'ottobre 2013 la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di 540.000 euro annui;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile comportano che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischino, a loro volta, di fallire, mentre la farraginosa macchina dell'amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori;

va da ultimo richiamato che nella XVIII Legislatura vi era stato un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda (4-02669) nella cui risposta il Governo di allora dichiarava che “seppure vi sia un assiduo impegno da parte degli organi della procedura al più rapido ed esaustivo soddisfacimento del ceto creditorio con un nuovo piano di ripartizione, i tempi saranno inevitabilmente subordinati alla definitiva conclusione della procedura aiuti 2011”,

si chiede di sapere, non risultando all’interrogante alcun elemento nuovo rispetto agli auspici, quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di porre in essere affinché le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano coinvolti in una crisi finanziaria irreversibile.