Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00588
Azioni disponibili
Atto n. 4-00588
Pubblicato il 20 luglio 2023, nella seduta n. 90
TOSATO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi 837-848, ha introdotto in favore di Comuni e Città metropolitane il cosiddetto canone unico mercatale, un canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche della TARI;
tale disposizione ha spesso generato dubbi interpretativi, e un’applicazione disomogenea nei diversi enti locali competenti, al punto che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è già intervenuto per ben due volte, con le risoluzioni n. 6/DF 28 luglio 2021, e n. 1/DF del 31 gennaio 2022, per chiarire le corrette modalità di determinazione dei criteri applicativi di cui al comma 843, con particolare riferimento al frazionamento orario della tariffa giornaliera per le occupazioni inferiori all’anno solare;
la stessa Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, intervenendo sulla stessa materia, ha confermato l’interpretazione dell’amministrazione ministeriale, specificando altresì il rapporto di genus ad speciem che intercorre tra il canone unico di cui ai commi 816-836 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, e il canone mercatale di cui ai commi 837-845 del medesimo articolo 1, in quanto riferito agli spazi “destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, e ribadendo che il secondo, ai sensi del comma 838, “si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816”, e dunque anche in deroga alla clausola di invarianza di gettito di cui al citato comma 816;
considerato che giungono segnalazioni da parte delle associazioni più rappresentative del settore dei venditori ambulanti che a tutt’oggi, nonostante le chiare indicazioni fornite dal Ministero, vi sono molti Comuni, con particolare riferimento all’area provinciale di Verona (Bussolengo, Zevio, Negrar, Bovolone, Peschiera del Garda e Malcesine), che ancora non si sono adeguati alla corretta applicazione delle disposizioni, sottoponendo così ad un aggravio di oneri una categoria già in sofferenza a causa dell’esplosione delle vendite on line, delle grandi strutture commerciali, delle conseguenze economiche della crisi pandemica e da ultimo dell’inflazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con gli strumenti ritenuti più adeguati, al fine di garantire la corretta, univoca ed omogenea applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 837-847, della legge n. 160 del 2019 da parte degli enti territoriali competenti.