Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00580

Atto n. 4-00580

Pubblicato il 19 luglio 2023, nella seduta n. 89

CRISANTI, RANDO - Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

la Costituzione italiana, all’articolo 10, primo comma, prevede che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, e al secondo comma stabilisce che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”;

l’Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

la Convenzione di Ginevra all’articolo 22 prevede al primo paragrafo che “gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso”, mentre al secondo stabilisce che “per ciò che riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale”;

il fondamento giuridico del sistema europeo di asilo è sancito dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che attribuisce all'Unione europea lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, finalizzata ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento; tale politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, al protocollo 31 gennaio 1967 e agli altri trattati pertinenti;

premesso, altresì, che:

il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all’articolo 39, concernente le disposizioni in materia di autorizzazione in corso di validità, previste dai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo, prevede che “le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale (...) ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva”;

l’articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), oltre a riconoscere alle commissioni territoriali la funzione di esaminare le domande di protezione internazionale, stabilisce, al comma 2, che “la commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi”, e al comma 3, prevede che “Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando: a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto; b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente; c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione”;

l’articolo 28 disciplina i casi di trattazione prioritaria dell’esame delle domande;

nonostante la normativa in materia preveda la possibilità in casi straordinari di prolungare i termini da parte della commissione territoriale, la tendenza ad esaminare le pratiche va oltre i termini fissati dall’articolo 27;

in alcuni casi, le domande ricevono risposta anche dopo per due o tre anni e questo gravissimo ritardo pregiudica, a volte in modo non rimediabile, la possibilità per giovani richiedenti di continuare gli studi e di conseguire una laurea,

si chiede sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di garantire il diritto allo studio ai richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra.