Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-00550
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Atto n. 4-00550
Pubblicato il 5 luglio 2023, nella seduta n. 84
BARCAIUOLO - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
l’articolo 141 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 considera la mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione una delle cause di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (comma 1, lettera c)). In tale ipotesi, prevede che i Consigli vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e che venga affidato ad un commissario ad acta il compito di approvare il documento contabile;
a seguito della riforma costituzionale del 2001, in caso di mancata adozione del bilancio è prevista l'applicazione della procedura disciplinata dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio;
in particolare, la procedura prevede che il prefetto nomini un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al Consiglio. In tale caso il prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio;
con il decreto-legge n. 174 del 2012 (articolo 3, comma 1, lettera l)) l’applicazione di questa procedura è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal testo unico all’articolo 227, comma 2-bis. Nel suddetto articolo, si legge: “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141”;
considerato che quello dello scioglimento in anticipo sulla scadenza naturale di Comuni e amministrazioni locali è un tema che resta costantemente sottotraccia nel dibattito politico, a dispetto della sua rilevanza: riguarda la stabilità degli enti locali e la capacità delle amministrazioni di portare a termine il proprio mandato assicurando imparzialità e buon andamento, secondo quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione;
dato atto che:
il Comune di Cavezzo (Modena) non ha approvato entro i termini di legge il rendiconto di gestione 2022;
il revisore dei conti, dottor Bigi, a suo tempo, ha informato la Corte dei conti sezione controllo della complessa situazione in cui versava l’ufficio dell’ente, che non avrebbe consentito la presentazione del documento nei termini previsti dalla legge;
il sindaco e l’assessore al bilancio non hanno informato il Consiglio comunale della scadenza. Su sollecito di un consigliere gli uffici hanno comunicato, ben oltre il termine del 30 aprile, che il rendiconto era in fase di redazione;
l’8 giugno 2023 è stata inviata un’informativa a prefetto, Corte dei conti e Ministero dell’interno, mettendo a conoscenza della situazione poiché, nel frattempo, in barba alla legislazione, era stato assunto nuovo personale;
al Comune di Cavezzo manca da più di un anno la figura del ragioniere capo. L’Unione dei Comuni dell’area nord modenese ha nel corso del tempo presentato una serie di nomi che il sindaco ha regolarmente rifiutato,
si chiede di sapere se i termini previsti dall’art. 147 del testo unico degli enti locali siano perentori o dilatori, come l’ente locale possa gestire l’assunzione del personale avvenuta nel periodo suddetto e se siano previste sanzioni a carico del Comune per l’inadempienza.